Italia
Il sorteggio nell’ordinamento costituzionale italiano: una garanzia prevista dalla Costituzione e coerente con le democrazie europee
Il sorteggio per il CSM è davvero incostituzionale? Dalle accuse al Presidente della Repubblica al Tribunale dei Ministri, ecco perché la Carta prevede già l’estrazione a sorte come massima garanzia di imparzialità.
Nel dibattito sul referendum in materia di giustizia, una delle obiezioni più ricorrenti all’ipotesi di introdurre il sorteggio nella composizione del Consiglio Superiore della Magistratura riguarda la presunta incompatibilità di tale meccanismo con la dignità e la funzione di un organo costituzionale. L’estrazione a sorte viene descritta come un criterio casuale, irrazionale, estraneo alla logica della rappresentanza e potenzialmente lesivo dell’autonomia della magistratura.
Questa impostazione, tuttavia, non trova riscontro nell’ordinamento positivo. Il sorteggio non è un corpo estraneo allo Stato costituzionale di diritto, né una deviazione populista: è, al contrario, uno strumento giuridico espressamente previsto dalla Costituzione italiana e utilizzato dal legislatore proprio nei passaggi più delicati dell’esercizio del potere pubblico, quando l’esigenza primaria è garantire imparzialità, terzietà e sottrazione a logiche di appartenenza.
Il dato più rilevante è contenuto direttamente nella Carta costituzionale. L’articolo 135 stabilisce infatti che, nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale sia integrata da sedici membri “tratti a sorte” da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, elenco che il Parlamento in seduta comune compila periodicamente. Il sorteggio viene dunque collocato nel punto di massima tensione dell’ordinamento costituzionale, quando è in gioco la responsabilità del Capo dello Stato. Si tratta di una scelta testuale e non equivoca del Costituente, che attribuisce all’estrazione a sorte una funzione di garanzia istituzionale.
A questa previsione costituzionale si affianca una disciplina di rango costituzionale che incide direttamente sull’esercizio della funzione giurisdizionale. La legge costituzionale n. 1 del 1989 stabilisce che i magistrati chiamati a giudicare i reati commessi dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni – il collegio comunemente noto come Tribunale dei Ministri – siano individuati mediante estrazione a sorte tra i magistrati del distretto dotati dei requisiti previsti dalla legge. Anche in questo caso, il sorteggio è la regola posta dal legislatore costituzionale per assicurare indipendenza e neutralità nel giudizio su soggetti titolari di un potere politico primario.
Un ulteriore esempio, profondamente radicato nella tradizione giuridica repubblicana, è rappresentato dalla Corte d’Assise. Nei processi per i reati più gravi – omicidio, strage, terrorismo – il collegio giudicante è composto anche da giudici popolari selezionati mediante estrazione a sorte da appositi albi. L’ordinamento affida così a cittadini sorteggiati una funzione decisiva nell’amministrazione della giustizia penale, senza che ciò abbia mai messo in discussione la legittimità o la qualità del giudizio.
Il ricorso al sorteggio non si esaurisce nell’ambito giurisdizionale. Anche nella pubblica amministrazione esso è utilizzato come strumento di neutralità e di prevenzione delle distorsioni. È il caso, ad esempio, dei revisori dei conti degli enti locali, i cui componenti sono individuati mediante estrazione a sorte da un elenco nazionale, secondo una procedura stabilita per legge. Analogamente, la legislazione elettorale prevede l’istituto del sorteggio per la designazione degli scrutatori di seggio, proprio al fine di garantire imparzialità, parità di trattamento e fiducia nel corretto svolgimento delle consultazioni.
Il quadro che emerge è coerente: il sorteggio è una tecnica di garanzia, utilizzata quando l’ordinamento ritiene prioritario evitare la formazione di circuiti chiusi, cooptazioni reciproche o cristallizzazioni di potere. Non rappresenta l’opposto della razionalità istituzionale, ma un correttivo quando i meccanismi rappresentativi rischiano di degenerare.
Questa impostazione non è isolata nel panorama europeo. In Francia, il Conseil supérieur de la magistrature presenta una composizione mista, con una significativa presenza di membri laici nominati dalle istituzioni politiche, proprio per limitare l’autoreferenzialità corporativa. In Spagna, il Consejo General del Poder Judicial è designato dal Parlamento, secondo una logica di equilibrio esterno tra i poteri dello Stato. Modelli diversi, ma accomunati da un medesimo obiettivo: evitare che l’autogoverno si trasformi in autoconservazione.
Alla luce di questo quadro, il sorteggio si colloca come una delle tecniche costituzionalmente legittime per garantire l’indipendenza effettiva delle istituzioni, non la stabilità di specifici assetti interni. La questione, dunque, non è se il sorteggio sia compatibile con un organo costituzionale. La Costituzione italiana dimostra che lo è, in modo espresso e testuale, nei momenti più delicati della vita istituzionale.
La vera domanda è un’altra: per quale ragione il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe costituire un’eccezione assoluta, sottratta a uno strumento che l’ordinamento utilizza per giudicare il Presidente della Repubblica, i ministri, i reati più gravi e per garantire la neutralità di funzioni pubbliche essenziali?
L’opposizione al sorteggio nel CSM non si fonda su un divieto costituzionale, che semplicemente non esiste. Essa esprime una valutazione di opportunità politica e ordinamentale, legittima nel confronto pubblico, ma che non può essere presentata come una difesa della Costituzione. La Carta repubblicana non solo non esclude il sorteggio: lo riconosce esplicitamente come strumento di garanzia contro la concentrazione e l’autoreferenzialità del potere. Negarlo in via di principio solo in materia di autogoverno della magistratura significa difendere un assetto contingente, non un principio costituzionale.
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