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I TRATTATI DELL’UE COME NON VE LI HANNO MAI SPIEGATI. QUARTA ED ULTIMA PARTE (di Giuseppe PALMA)

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tavole della legge

QUARTA ED ULTIMA PARTE

 Presento per Scenari Economici – in quattro speciali – i TRATTATI DELL’UNIONE EUROPEA e i loro gravi aspetti di criticità, da Maastricht a Lisbona!

Il mio obiettivo è quello di rendere l’argomento, di per sé molto complesso, comprensibile a chiunque.

Il contenuto di tutti e quattro i lavori è ripreso dal mio ultimo libro intitolato “IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro”, Editrice GDS (prima edizione ottobre 2014; seconda edizione febbraio 2015).

I quattro speciali sono scritti con metodo scientifico, seppur con un linguaggio semplicissimo.

Per chi volesse leggere le precedenti tre Parti di questo speciale:

Parte I) https://scenarieconomici.it/i-trattati-dellue-come-non-ve-li-hanno-mai-spiegati-parte-prima-di-giuseppe-palma/

Parte II) https://scenarieconomici.it/i-trattati-dellue-come-non-ve-li-hanno-mai-spiegati-parte-seconda-di-giuseppe-palma/

Parte III) https://scenarieconomici.it/i-trattati-dellue-come-non-ve-li-hanno-mai-spiegati-parte-terza-di-giuseppe-palma/

 

Buono studio.

QUARTA ED ULTIMA PARTE

 

“SULLA ILLEGITTIMITA’ DELLE CESSIONI DI SOVRANITA’:

LA GRAVE MANIPOLAZIONE INTERPRETATIVA

DELL’ART. 11 DELLA COSTITUZIONE”

 

La norma costituzionale sulla quale i nostri governati, parlamentari e giudici della Consulta hanno fatto leva per giustificare le irragionevoli ed illegittime cessioni di sovranità realizzatesi con la sottoscrizione – e successivamente con l’autorizzazione alla ratifica –  dei Trattati dell’UE, è l’art. 11:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Le cessioni di sovranità nazionale (fatte passare illegittimamente per limitazioni) in favore dell’Unione Europea troverebbero pertanto fondamento costituzionale (per quanto riguarda ovviamente la posizione del nostro Paese) in quest’ultimo frammento della disposizione di cui all’art. 11 Cost. (“consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”), ma, come il lettore potrà rendersi conto, tali limitazioni sono fortemente circoscritte, oltre a quanto predetto nella Parte Terza di questo speciale, a due rigidi requisiti: 1) le condizioni di parità con gli altri Stati; 2) la necessità di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

In ordine alle condizioni di parità con gli altri Stati preferirei stendere un velo pietoso perché ogni commento sarebbe superfluo: il concetto di parità (che non può essere sganciato da quello di reciprocità) è stato del tutto svilito dall’acritica ed incondizionata adesione da parte del nostro Paese al “progetto europeo” e ai suoi Trattati, i quali, come ho già dimostrato nelle precedenti Parti di questo speciale, hanno volutamente esautorato la nostra Costituzione rendendola sostanzialmente inefficace al cospetto del diritto originario dell’Unione. Il tutto nel più assoluto silenzio. In merito, invece, alla necessità di assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, è doveroso sottolineare che il progetto europeo ha garantito – per la prima volta nella Storia del Vecchio Continente – che in Europa non si spari più un solo colpo di fucile da circa settant’anni, tuttavia il mondo è “cambiato” e le nuove guerre si combattono “semplicemente” con le armi del debito, della speculazione finanziaria, della svalutazione del lavoro, della disoccupazione e dell’impoverimento generale! E i morti che ne derivano sono sullo stesso piano dei morti da bombardamento, anche se fanno meno clamore e sono maggiormente assorbibili dall’indignazione popolare!

La disposizione costituzionale di cui all’art. 11 – scritta quindi solo per favorire la nostra adesione ad organizzazioni internazionali che avessero la mera finalità di garantire la pace e la giustizia fra le Nazioni e non per altro – è stata successivamente utilizzata quale trampolino di lancio della Comunità/Unione Europea, infatti i nostri politici, super-tecnici e professoroni, un attimo dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo sovietico, ne hanno completamente snaturato il significato sfruttandone in mala fede una ratio che essa non aveva e non ha.

Scrive Simonetta Gerli: «Il ricorso all’articolo 11 Cost. è frutto di una manipolazione interpretativa, come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente […]. Le limitazioni di sovranità, cui l’articolo 11 si riferisce, sono da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare in un contesto in cui l’Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all’uso della forza bellica e desiderava inserirsi nei meccanismi di risoluzione delle controversie che l’ONU aveva predisposto, accettandone i condizionamenti […]. »[1].

 

Inoltre, come ho già evidenziato nella Parte Terza di questo speciale, i limiti di cui allo stesso art. 11 Cost. non possono circoscriversi unicamente alle condizioni di parità con gli altri Stati o all’assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, ma sono da ampliare includendo anche i Principi Fondamentali sui quali si fonda la Repubblica (dall’art. 1 all’art. 12 Cost.), le disposizioni della Parte I della Costituzione (dall’art. 13 all’art. 54 Cost.) e la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quest’ultima nella sua accezione più vasta[2].

§§§

  • SULLA DIFFERENZA TRA “LIMITAZIONI” E “CESSIONI” DELLA SOVRANITA’. ULTERIORE APPROFONDIMENTO SULLA MANIPOLAZIONE INTERPRETATIVA DELL’ART.11 DELLA COSTITUZIONE: l’art. 11 della Costituzione fa riferimento a “limitazioni” di sovranità e non, come qualcuno tenta in mala fede di propinare, a “cessioni”. La differenza, sia nella forma che nella sostanza, è abissale. Sull’illegittimità delle cessioni di sovranità e sulla leva dell’art. 11 Cost. se ne è occupato anche – in maniera molto più ampia e approfondita – l’amico e collega avv. Marco Mori. In merito alla distinzione tra cessioni e limitazioni di sovranità nazionale, Mori sostiene che la Repubblica acconsente soltanto alle limitazioni di sovranità, peraltro in condizioni di reciprocità con gli altri Stati ed unicamente finalizzate all’adesione nei confronti di un ordinamento che promuova la pace e la giustizia tra i popoli. Le cessioni, invece, costituiscono un atto illecito sanzionato addirittura penalmente (artt. 241 e ss. c.p.). La differenza tra “limitare” la sovranità e “cederla” risiede nella circostanza che “limitare” significa semplicemente contenere il potere di imperio proprio di uno Stato sovrano, mentre la “cessione” comporta la consegna di tale potere (che può risiedere solo in uno Stato sovrano) ad un terzo soggetto estraneo al nostro ordinamento costituzionale, e infatti l’Assemblea Costituente si guardò bene da scrivere “cessioni”. L’intero impianto europeo, retto unicamente sulla base di “cessioni” della sovranità nazionale, costituisce pertanto una palese e grave violazione dell’art. 11 Cost., infatti l’UE è il frutto di illegittime “cessioni” di sovranità ad un soggetto sovranazionale che la Costituzione repubblicana non riconosce quale idoneo ad esserne “fruitore”. L’argomentazione di Mori è quindi condivisibile, infatti leggendo i lavori preparatori ritengo che l’Assemblea Costituente, nello scrivere l’art. 11 della Costituzione, intendesse soltanto collocare il nostro Paese – appena uscito da una guerra sanguinosa – in quello spazio internazionale di non belligeranza (rifiuto formale del ricorso alle armi) inserendolo in quei meccanismi sovranazionali di risoluzione delle controversie che l’ONU aveva predisposto, accettandone le condizioni e – appunto – le limitazioni. Ciò detto, la costruzione dell’UE facendo leva sull’art. 11 della Costituzione costituisce una grave manipolazione interpretativa della Costituzione stessa!
  • SULLA LEVA RAPPRESENTATA DALL’ART. 10 DELLA COSTITUZIONE: una parte della dottrina, minoritaria per la verità, sostiene che le limitazioni di sovranità nazionale in favore della Comunità/Unione Europea troverebbero piattaforma costituzionale giustificativa anche in virtù della disposizione di cui all’art. 10 co. I Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Si tratta, tuttavia, di un orientamento non condivisibile, infatti il diritto originario dell’Unione Europea (rappresentato principalmente dai Trattati europei) non può inquadrarsi in quel complesso di norme – siano esse pattizie o consuetudinarie – del diritto internazionale generalmente riconosciute, fatta eccezione per quel che concerne il cosiddetto “diritto intermedio” (che si colloca tra il diritto originario e quello derivato dell’UE) rappresentato dal diritto internazionale consuetudinario (quando non derogato dai Trattati istitutivi dell’Unione) e pattizio (quando vincola l’Unione). Inoltre, secondo quanto ribadito anche dalla Sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale, “non v’è dubbio (omissis…) che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un <<limite all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione>> ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione Europea […]”. Ciò premesso, chi continua a chiedere “più Europa” non fa altro che tradire palesemente sia la Costituzione che le statuizioni della Consulta!

§§§

***

Lo speciale sui Trattati dell’UE, che ho curato in quattro Parti per Scenari Economici, finisce qui. Mi auguro di essere riuscito a fornirvi, seppur in linea generale, un quadro completo sul contenuto dei Trattati, sui loro gravi aspetti di criticità e sui reali obiettivi di questa Unione Europea, la quale – e non temo smentite – è stata costruita non per tutelare, ampliare e/o sviluppare la democrazia e i diritti fondamentali, bensì per salvaguardare a tutti i costi il capitale internazionale a scapito proprio di democrazia, diritti e lavoro!

 

Per quel che concerne l’indicazione delle Fonti, in merito a tutti e quattro i lavori dello speciale, è possibile prenderne visione all’interno del mio libro intitolato: “IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro”, Editrice GDS (prima edizione ottobre 2014; seconda edizione febbraio 2015).

 

Grazie a tutti per l’attenzione e l’interesse mostrati nei confronti di questo mio faticoso lavoro. Sarà utile a svegliare le coscienze? Forse no, ma tuttavia non è possibile – in ogni caso – far finta di niente di fronte al vile superamento, sia formale che sostanziale, della nostra bellissima Costituzione costata milioni di morti e vigliaccamente tradita sull’altare di una modernità Restauratrice!

 

Giuseppe PALMA

 

[1] Simonetta Gerli (a cura di), “Compendio di Diritto dell’Unione Europea. Aspetti istituzionali e politiche dell’Unione”, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2014.

[2] Luciano Barra Caracciolo, “Euro (o) democrazia costituzionale. La convivenza impossibile tra Costituzione e Trattati europei”, Dike Giuridica Editrice, Roma 2013.


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