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Due referendum, una verità scomoda: in Italia il giudizio democratico è diventato selettivo
Il confronto tra il referendum costituzionale del 2001 (Titolo V) e quello del 2026 sulla giustizia svela il paradosso della politica italiana: riforme enormi decise da un’affluenza minima furono celebrate, mentre voti ad alta partecipazione vengono usati come scontro politico. L’analisi sui dati del doppio standard democratico.

C’è una verità che il confronto tra il referendum costituzionale del 2001 e quello sulla giustizia del 2026 rende impossibile continuare a eludere: in Italia il giudizio democratico non è neutrale, ma variabile. Non cambia solo l’oggetto del voto. Cambia il metro con cui lo si interpreta. E questo, per una democrazia matura, è un problema ben più grave del risultato di qualsiasi singola consultazione.
Nel 2001 gli italiani furono chiamati a pronunciarsi su una delle più profonde revisioni della Costituzione repubblicana. Non un aggiustamento tecnico, ma una trasformazione strutturale dell’assetto dello Stato. La riforma del Titolo V intervenne su quindici disposizioni costituzionali: sette articoli integralmente riscritti, due modificati, sei abrogati. Fu ridisegnato il cuore della potestà legislativa con il nuovo articolo 117; fu ridefinito il rapporto tra Stato e Regioni; fu introdotto il principio di sussidiarietà; venne riorganizzata l’autonomia finanziaria; furono riscritti i meccanismi di intervento statale e i sistemi di controllo. Non fu una riforma. Fu una mutazione dell’equilibrio costituzionale.
E tuttavia quella trasformazione, approvata in Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi, venne confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 con il 64,2% dei voti validi. Un dato che per anni è stato assunto come prova di una piena legittimazione democratica. Tutto maturò nella fase conclusiva della legislatura sotto il secondo governo Amato.
Ma qui si annida la prima, macroscopica rimozione. A votare fu appena il 34,05% degli aventi diritto. I SI furono circa 10,4 milioni. In altri termini: una revisione profonda della Costituzione fu decisa da poco più di un terzo del corpo elettorale. Eppure quella scelta è stata archiviata, nel racconto pubblico, come espressione di una volontà generale sostanzialmente condivisa.
È difficile non vedere in questa rappresentazione una forzatura. Perché se il criterio è la partecipazione effettiva, quella riforma poggia su una legittimazione fragile. E se il criterio è il merito, la storia successiva non è stata più indulgente.
Negli anni, la riforma del Titolo V è stata oggetto di critiche severe e trasversali. L’aumento del contenzioso tra Stato e Regioni, la proliferazione dei conflitti di attribuzione, la frammentazione delle competenze legislative, le difficoltà nel coordinamento della finanza pubblica: tutti elementi che hanno segnato l’evoluzione del sistema istituzionale e che hanno richiesto un intervento continuo della Corte costituzionale per ricomporre equilibri che la riforma aveva contribuito a destabilizzare. In sintesi: una riforma ampia, approvata con una partecipazione limitata, e poi problematizzata nei suoi effetti concreti.
Ora si guardi al 2026. Il corpo elettorale è stato chiamato a esprimersi su una riforma della giustizia certamente rilevante, ma incomparabilmente più circoscritta. Le modifiche riguardavano sette articoli della Costituzione e si concentravano sull’ordinamento giudiziario: separazione delle carriere, riorganizzazione degli organi di autogoverno, ridefinizione della funzione disciplinare. Un intervento importante, ma settoriale. Non una ridefinizione della forma di Stato, ma una riforma di un singolo potere. Eppure, il trattamento politico e mediatico di questo referendum è stato diametralmente opposto.
L’affluenza ha raggiunto il 58,9% – quasi il doppio rispetto al 2001. Il risultato ha visto prevalere il NO con il 53,56%. E quel voto è stato immediatamente interpretato come una bocciatura netta, definitiva, politicamente inequivocabile. Non solo del testo, ma dell’impostazione stessa che lo sosteneva.
Ed è qui che il paradosso diventa ineludibile.
Nel 2001 una riforma ben più invasiva, approvata da una minoranza del corpo elettorale, è stata considerata pienamente legittimata. Nel 2026 una riforma più limitata, giudicata da un elettorato molto più ampio, è stata trasformata in una sconfitta politica senza attenuanti.
Se questo non è un doppio standard, è difficile trovare una definizione più appropriata. Ma il punto più critico non è neppure questo. È il modo in cui si è svolto il dibattito. La riforma del Titolo V interveniva su uno dei nodi più delicati della sovranità: il rapporto tra centro e periferia. Eppure non fu mai davvero sottoposta a un vaglio politico-mediatico proporzionato alla sua portata. Non fu trasformata in un referendum ideologico. Non fu delegittimata come riforma di parte.
Al contrario, il referendum sulla giustizia è stato incardinato fin dall’inizio in una chiave prevalentemente politica. Il merito – la separazione delle carriere, il funzionamento del CSM, l’equilibrio tra poteri – è stato progressivamente oscurato da una narrazione che riduceva il voto a uno scontro tra schieramenti. Il risultato è un rovesciamento che dovrebbe far riflettere. Nel 2001 si è deciso moltissimo votando poco e discutendo relativamente poco del merito. Nel 2026 si è votato molto di più, ma discutendo il merito molto meno, schiacciato da una lettura politica dominante.
E soprattutto: nel primo caso il risultato è stato normalizzato; nel secondo è stato assolutizzato. Questo squilibrio non è un dettaglio. È il sintomo di una trasformazione più profonda: la progressiva politicizzazione selettiva degli strumenti di democrazia costituzionale. Perché il referendum previsto dall’articolo 138 non è uno strumento di ratifica politica, ma di garanzia. Serve a rafforzare la legittimazione delle riforme quando il Parlamento non raggiunge un consenso qualificato. Ma questa funzione può reggere solo se il giudizio popolare viene letto in modo coerente, non piegato alle convenienze del momento.
Il confronto tra 2001 e 2026 dimostra che questa coerenza si è incrinata. Nel 2001 si è accettata come pienamente legittima una riforma vasta, sostenuta da una partecipazione limitata. Nel 2026 si è trasformata in bocciatura definitiva una riforma più circoscritta, pur sostenuta da una partecipazione molto più ampia. Non è la quantità di Costituzione modificata a determinare il giudizio. Non è nemmeno il livello di partecipazione. È il contesto politico che decide quale risultato debba essere considerato “legittimo” e quale “fallimentare”. Ed è questa la vera anomalia.
Perché una democrazia che applica criteri variabili ai propri strumenti fondamentali finisce inevitabilmente per indebolirli. E quando il metro di giudizio diventa selettivo, il rischio non è solo quello di interpretare male il passato, ma di compromettere il futuro.
Il punto, allora, non è stabilire quale delle due riforme fosse migliore. Il punto è riconoscere che il sistema con cui le valutiamo non è più neutrale. Nel 2001 una minoranza del corpo elettorale ha inciso profondamente sull’assetto dello Stato, senza che questo producesse una vera delegittimazione politica.
Nel 2026 una maggioranza relativa di un elettorato molto più ampio ha respinto una riforma più limitata, trasformando quel voto in una sentenza politica definitiva. Due pesi, due misure. Non nei fatti, ma nel modo in cui li giudichiamo.
Ed è proprio qui che si colloca la questione decisiva: finché le riforme costituzionali continueranno a essere valutate non per ciò che cambiano, ma per chi le propone, il referendum smetterà di essere uno strumento di garanzia e diventerà uno strumento di contesa. A quel punto, non sarà più la democrazia a decidere. Sarà la politica a decidere quando la democrazia vale. Ultima considerazione: nel 2026 chi ha votato NO nel solo presupposto di non toccare la Costituzione nel 2001 era distratto?
Antonio Maria Rinaldi
Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.








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