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DECRETO POPOLARE DI BARI: AL GOVERNO PENSANO CHE IN EUROPA SIANO TUTTI FESSI (e magari lo sono)

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Il Governo ha partorito il decreto per la salvezza di Popolare di Bari, sperando che Italia ed Europa siano popolate esclusivamente da fessi, o da gente disposta a passare per tale pur di aiutarlo.

Il governo si è svegliato una mattina, o una sera, ed ha trovato la soluzione per i problemi del Mezzogiorno: creare un Mediocredito IMI style, di controllo pubblico, con 900 milioni (praticamente poco più di nulla, vista la dimensione del problema) che poi, casualmente, “Secondo una logica di mercato” verrebbe a coincidere con Popolare di Bari. Tutto, naturalmente, in modo casuale e senza nessuna premeditazione dato che la banca pugliese mai è citata. Naturalmente la Vestager accetterebbe tutto perché avverrebbe a “Condizioni di mercato”.

Con questo decreto il governo Conte ritiene che in Italia ed in Europa siano tutti fessi, o tutti disposti a passare per tali. Infatti:

  • Tutti dovrebbero pensare che il piano di salvataggio del sud gli sia venuto in mente così, per epifania, in una notte, magari dopo una cena a base di Cozze pelose di Taranto;
  • Tutto dovrebbero pensare che per Invitalia, a condizioni di mercato, sia più conveniente prendere una banca decotta, in cui non si sa che cosa c’è dentro, commissariata da Banca d’Italia, piuttosto che partire da zero o acquisire una banca in ordine;
  • Pensare che la Vestager ci creda….

Questo non significa che la cosa non possa accadere, che alla fine Bruxelles, come accaduto per la tedesca Nord LB, accetti di passare per scema per non pagare dazio e prenda per buono il decreto del governo. Alla fine i soldi sono dei contribuenti italiani, mica dei danesi o dei belgi. La cosa triste è che questo governo prende come scusa un grave problema per fare un’operazione giusta, ma che non ha NULLA A CHE FARE con la banca del Mezzogiorno, se mai con il salvataggio di qualche posizione particolare, perché gli azionisti sono già persi. Gli italiani, ed i meridionali, accetteranno di passare per fessi.

 

Qui di seguito il testo completo del decreto

 

 

Decreto-legge recante Misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi finanziari a sostegno del Mezzogiorno, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

Il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1

(Banca di investimento)

 

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono assegnati in favore dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, contributi in conto capitale, fino all’importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi anche attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.
  2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell’economia delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
  3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l’attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.

 

Articolo 2 

(Risorse finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all’articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziata per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 3

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il divario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d’Italia, storicamente elevato, si è ampliato nel corso della doppia recessione del 2008-2012. Nel 2018 il PIL nel Mezzogiorno risultava ancora di circa dieci punti percentuali inferiore a quello del 2007; nel Centro-Nord la differenza era pari a circa tre punti. Tale divario deriva in larga misura dalla minore produttività (prodotto per occupato) delle imprese meridionali, che può essere ricondotta anche alla loro minore dimensione. Imprese troppo piccole faticano a investire in ricerca e sviluppo e ad accedere ai mercati internazionali. Anche le banche meridionali, naturalmente deputate al finanziamento della piccola e media impresa locale, risentono di una dimensione eccessivamente contenuta; stentano a raggiungere livelli soddisfacenti di redditività, necessari ad alimentare il proprio capitale e dunque a espandere il credito all’economia reale.

Si rendono pertanto necessari interventi che possano contribuire al superamento di questi ostacoli strutturali e a ridurre il divario di sviluppo economico tra il Mezzogiorno e le regioni del Centro-Nord. L’esigenza di tale intervento presenta caratteri di urgenza alla luce delle recenti evoluzioni e situazioni di crisi, che rendono palese come esso non sia procrastinabile. 

In tale quadro,  al fine di consentire alla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC) di svolgere – in piena autonomia e nel rispetto di logiche, criteri e condizioni di mercato – attività di investimento e finanziamento, anche a sostegno del Mezzogiorno e attraverso l’acquisizione di partecipazioni in banche insediate nel Sud Italia, la norma dispone che mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possano essere disposti contributi in conto capitale, fino all’importo complessivo massimo di 900 milioni, a favore di Invitalia, a servizio di versamenti in conto  capitale a favore della MCC. La disposizione prevede altresì che, successivamente alla realizzazione di tali interventi con decreto del Ministro dell’economia delle finanze possa essere disposta la scissione della banca con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi dell’articolo 2, comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

RELAZIONE TECNICA

 Al fine di promuovere – secondo logiche, criteri e condizioni di mercato – lo sviluppo delle attività finanziarie a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie ivi prevalentemente operanti, l’articolo 1, comma 1, dispone che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono assegnati in favore dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, uno o più contributi in conto capitale per un importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale a favore della società Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Essendo finalizzato alla realizzazione di operazioni di natura finanziaria realizzate dallo Stato direttamente o per il tramite di Invitalia, società inserita nel settore delle amministrazioni pubbliche, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.  

L’articolo 1, comma 2, prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla MCC in attuazione del comma 1 con decreto del Ministro dell’economia delle finanze possa essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi dell’articolo 2, comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 L’articolo 2 prevede che all’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

Non comportano effetti finanziari le restanti disposizioni dell’articolo.

 

 

 


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