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Danni ai vaccinati Covid-19: impegno a aumentare i fondi. Vi spieghiamo la strada da percorrere

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Una delle poche buone notizie che vengono dal Parlamento è l’approvazione oggi di un Ordine del Giorno al Senato, autore il Sen. Augussori (Lega) che impegna il governo a reperire le risorse necessarie per rimborsare i danni gravi, cioè infermità o lesioni permanenti, derivanti dalle vaccinazioni Covid-19. Un passo avanti, non enorme, ma significativo, per riconoscere un necessario diritto a chi si piega a un obbligo vaccinale, reale o surrettizio. Del resto questa mattina abbiamo già scritto proprio sulle domande di rimborso danni in Germania.

La procedura, prevista dalla Legge 210/92 e regolata dal DPCM del 26/5/2000, è la seguente, è la seguente:

  1. La domanda di indennizzo deve essere presentata all’Azienda Sanitaria di residenza.
  2. L’Azienda Sanitaria ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
  3. Svolta l’istruttoria, l’Azienda Sanitaria invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l’interessato e ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione, o vaccinazione o somministrazione di emoderivati infetti, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio è inviato all’Azienda Sanitaria.
  4. Il verbale della CMO è successivamente notificato ai diretti interessati. Dal giorno dell’avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l’eventuale presentazione del ricorso avverso il giudizio della CMO.
  5. Nel caso di aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato può presentare all’Azienda Sanitaria, entro sei mesi dalla conoscenza dell’evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92), al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.
  6. I soggetti (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo) che hanno contratto più di una malattia direttamente connessa alla vaccinazione o somministrazione di emoderivati infetti, possono presentare apposita domanda alla Azienda Sanitaria per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L’indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave.
  7. In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi diritto (nell’ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di € 77.468,53 (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni). La richiesta va presentata presso l’Azienda Sanitaria dell’ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto, entro il termine di 10 anni dalla data del decesso.
    Gli eredi hanno diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo.
  1. Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati è di tre anni.. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

il ministero, nella maggior parte dei casi, si opporrà alla richiesta affermando che le vaccinazioni per il covid-19, tranne alcuni casi, come personale medico, forze dell’ordine etc, non è obbligatoria. In questo caso però ci sono alcune sentenze chiare della Corte Costituzionale ha stabilito che non si debba fare nessuna differenziazione fra i casi di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, come in passato le anti influenzali oppure contro l’epatite A e B, caso quest’ultimo recentissimo, risalente al 2020. In questo campo le sentenze della Suprema Corte sono abbastanza numerose, per cui le opposizioni del ministero sono solo un ostruzionismo dannoso e fastidioso.

 


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