Attualità
CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA RIFORMA MADIA. Perché con il Titolo V modificato la sentenza sarebbe identica
Reazione a caldo di Renzi: “Dimostrazione che il paese è bloccato”. Apprendiamo che i giudizi di legittimità sono causa di ingovernabilità. Le parole di Renzi volte a strumentalizzare una sentenza della Corte Costituzionale per fini elettorali, non sono degne di una carica pubblica.
Il giudizio di legittimità su una riforma scritta male, che viola le leggi dello Stato non è “uffa, mi rompono le scatole”, è piú un “sei un incompetente tu e la Madia” (detto in renzese).
La Consulta giudica la legittimità, non il merito, mi spiegarono all´Università. Poi apro Repubblica e trovo questo:
Io, sul serio, non comprendo come siamo arrivati a questo punto.
Comunque, entriamoci nel merito.
COSA HA BOCCIATO LA SENTENZA 251/2016
Secondo la sentenza 251/2016 (qui il testo integrale http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do#) pubblicata sul sito della Consulta (qui la sintesi http://www.cortecostituzionale.it/documenti/sinossi/2016/2016_251.pdf ):
<< La Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche, su ricorso della Regione Veneto. Le norme impugnate delegano il Governo a adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria. (..) Proprio per questo influiscono su varie materie, cui corrispondono interessi e competenze sia statali, sia regionali (e, in alcuni casi, degli enti locali). Per questo motivo, la Corte costituzionale ha affermato che occorre, anzitutto, verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie coinvolte, ve ne sia una, di competenza dello Stato, cui ricondurre, in maniera prevalente, il disegno riformatore nel suo complesso. Questa prevalenza escluderebbe la violazione delle competenze regionali. Quando questo non è possibile è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.
Nella giurisprudenza della Corte le Conferenze sono ritenute una delle sedi più qualificate per realizzare la leale collaborazione e consentire, in specie, alle Regioni di svolgere un ruolo costruttivo nella determinazione del contenuto di atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale. (…)
In questa sentenza la Corte afferma che l’intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.
(..) Con riguardo, invece, alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art.11), la Corte costituzionale ha ravvisato un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente.(..)
Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. >>
Ecco il problema, il coinvolgimento delle Regioni è avvenuto a mezzo di mero parere espresso in Conferenza Unificata (che include anche gli enti locali), e non di un’intesa all´interno della Conferenza Stato-Regioni , come prevede attualmente la legge. La Corte ha detto questo, si è pronunciata su un punto specifico oggetto di un ricorso, non ha statuito che licenziare i fannulloni è sbagliato.
Renzi dice “Ma noi abbiamo chiesto il parere, non è che non li abbiamo ascoltati “, certo, ma la Legge dice che devi trovare una intesa all’interno di un organo istituzionale che si chiama conferenza Stato-Regioni, quindi se stato e regioni discutono ampiamente ma via whatsapp, guarda un po’ la Consulta poi li censura!
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVEVA GIà DEMOLITO PARTE DELLA RIFORMA
Tre pareri di fila del Consiglio di Stato ( riferimento https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4074993 ) nel mese di Ottobre e la sentenza I, n.9951 del 2015 del TAR Lazio avevano già ampiamente censurato la Riforma Madia.
CARO RENZI, SE FOSSE GIA’ IN VIGORE LA RIFORMA DEL TITOLO V LA SENTENZA SAREBBE IDENTICA
Visto che è un esempio di sentenza su conflitti di competenze con la riforma del titolo V questi problemi sarebbero superati? NO.
Intanto perchè le competenze vengono redistribuite, ma la ripartizione rimane quindi i motivi del contendere si possono comunque trovare, tanto più che l’art 127 Cost rimane invariato, infatti il nuovo articolo 117 Cost. eliminerebbe le materie concorrenti, ma non quelle residuali. Anche se vincesse il SI avremmo materie di competenza dello Stato, altre delle Regioni in via residuale. E cosa cambierebbe? Nulla, perchè anche adesso è cosi. L’organizzazione amministrativa delle Regioni, materia oggetto della sentenza della Consulta, è materia residuale quindi richiederebbe l’intesa con le Regioni anche se il 5/12 vincesse il SI.
Vero è che la riforma prevede la clausola di supremazia, cioè prevede che il governo possa legiferare su materie riservate alla competenza regionale, ma solo quando sia in gioco la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale (art. 117 nuova formulazione). Quindi non in via fisiologica, solo in alcuni specifici casi.
Ad esser maliziosi si potrebbe pensare che il governo crei di proposito le premesse per la bocciatura di certi testi, per far fare la parte dei cattivi ai giudici e ottenere il risultato voluto, perché la legge parla chiaro. Ma noi non siamo maliziosi.
Alessandra Barletta
(La CiVetta Autoctona)
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