Ad alcuni sono già arrivate, ad altri arriveranno a breve. Le prime sanzioni che partono una settimana dopo la fine dello stato di emergenza sembrano ancora più surreali di quando fu deciso di comminarle. I dati sulla pandemia ormai stanno fluendo copiosi, ed è ormai accertato che la stretta regolamentazione sulle misure d’emergenza messe in campo dall’Italia non sono servite a nulla, se non addirittura son risultate dannose. In primis sulla nostra economia, sul nostro morale e sulla nostra disintegrata fiducia nei politici inetti, icerti, approssimativi e incompetenti che ci “puniscono”.
Ma nonostante questo non mollano. Per salvare la faccia non vogliono ammettere di aver imposto agli over 50 una multa irrazionale, punitiva, carognesca. Han paura della reazione del resto della popolazione che si è piegata ai loro ricatti. E che quindi si prosegua: che si paghi. Che la punizione sia esemplare. Il loro strano modo di salvare la faccia, è sommergersi sotto qualche altra quintalata di guano.
Ecco cosa succederà:
Per i trasgressori la sanzione sarà notificata dall’Agenzia delle Entrate, ma ad irrogarla sarà il ministero della Salute. Prima dell’avviso dell’addebito il cittadino non vaccinato riceverà una comunicazione di avvio del procedimento e a quel punto potrà decidere di pagare, oppure inviare all’azienda sanitaria locale competente per territorio eventuali esenzioni, o comunicare le ragioni per cui non ci si è ancora sottoposti alla somministrazione del farmaco.
Se vi sono delle ragioni in tal senso queste dovranno essere opportunamente documentate, e dovrà trattarsi di ragioni oggettive, assolute e documentate. Il non vaccinato che riceve la sanzione ha comunque 10 giorni per agire in tal senso, ed ha anche la possibilità di chiedere all’azienda sanitaria locale competente di essere sentito, cosa che tuttavia quest’ultima non ha l’obbligo di accordare.
Sempre in quei 10 giorni il cittadino dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale riferirà di aver comunicato all’azienda sanitaria le ragioni del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Nei successivi 10 giorni sarà l’Azienda sanitaria locale a comunicare all’Agenzia delle Entrate se la sanzione sarà comunque irrogata oppure no.
Dopo i 10 giorni, più gli altri 10, prima che la sanzione venga applicata di fatto passeranno altri 240 giorni. Entro i successivi 180 giorni l’Agenzia delle Entratenotificherà via Pec o raccomandata a/r un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo.
Il contribuente che deciderà di pagare dopo questa seconda notifica, e non dopo la prima, si dovrebbe vedere addebitate anche le spese per la stessa. Non si sa ancora però in che modo verrà interpretata la normativa nella prassi che riguarda specificamente queste sanzioni.
Dopo questa notifica da parte delle Entrate il contribuente avrà tempo 60 giorni per pagare, oppure entro 30 giorni dovrà presentare ricorso davanti al Giudice di Pace. Ed eccoci al totale dei 260 giorni dal giorno in cui scatta la sanzione.
Il tempo di attesa prima che la stessa venga effettivamente applicata ci porta quindi all’autunno inoltrato. Per quanto riguarda il calcolo di cui sopra, da una parte dobbiamo tener conto del fatto che non è da escludere che l’Agenzia delle Entrate notifichi l’addebito prima dei 180 giorni.
Il canale attraverso il quale Agenzia delle Entrate e ministero della Salute si interfacceranno potrebbe non essere così immediato, e questo potrebbe comportare ritardi che è difficile ora come ora quantificare.
Cosa rischia chi decide di non pagare la multa da 100 euro?
Il non vaccinato che non intende pagare la multa da 100 euro e che deciderà di fare ricorso presso il giudice di Pace dovrà nel frattempo richiedere la sospensione dell’avviso di addebito. Nel caso in cui omettesse di farne richiesta, oppure se il giudice non accoglie l’istanza, l’Agenzia delle Entrate potrà avviare l’iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle successive spese.
Anche presentare ricorso ha un costo, infatti bisogna pagare un contributo unificato di 43 euro. Non è però necessario avvalersi di un avvocato, e chi vuole può difendersi personalmente. Dall’altra parte in giudizio ci sarà l’Agenzia delle Entrate difesa dall’avvocatura di Stato. Dal punto di vista dei costi, naturalmente, il ricorso è disincentivato rispetto al pagamento della sanzione.
Nell’ambito del ricorso presso il Giudice di Pace, il non vaccinato cui è stata comminata la sanzione da 100 euro, potrà esporre i motivi per i quali ritiene che la stessa sia ingiusta, tuttavia in caso di esito negativo dovrà pagare non solo l’importo della sanzione ma potrebbe anche essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Una volta che la sentenza sarà stata emessa il non vaccinato potrà comunque fare appello impugnando la sentenza in tribunale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza del giudice di pace.
Nonostante la fine dello stato d’emergenza il Governo non sembra allentare la morsa coloro che non si sono sottoposti a vaccinazione. Dopo un mese e mezzo dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale (15 febbraio) per gli over 50, infatti, iniziano a fioccare le preannunciate multe. I primi 200mila avvisi sono stati consegnati a Poste Italiane che da lunedì 4 aprile invierà le missive.
Sono quasi due milioni gli italiani che dovrebbero vedersi recapitata la multa una tantum da 100 euro per non aver rispettato l’obbligo vaccinale imposto dal governo Draghi, sancito attraverso il decreto dello scorso 7 gennaio. Il provvedimento forniva un lasso di tempo di qualche settimana di tempo per mettersi in regola. Le multe sono entrate in vigore il 1 febbraio, mentre l’obbligo del super green pass per i lavoratori è entrato in vigore il 15 febbraio. Nonostante la fine dello stato d’emergenza, conclusosi il 31 marzo, l’obbligo vaccinale resterà comunque in vigore fino al 15 giugno, benché ora sia concesso agli over 50 di recarsi al lavoro anche col green pass base, quindi col tampone.
Le multe seguiranno il calendario vaccinale e le indicazioni del ministero. Chi ha ricevuto la vaccinazione in ritardo avrà una sanzione diversa da chi avrà avuto un problema con il giorno fissato e da chi è guarito. Tre sanzioni differenti per tre situazioni diverse. Gli unici esentati dalla sanzione amministrativa sono coloro che hanno ricevuto, appunto, l’esenzione del proprio medico curante, tramite apposito certificato. Al momento non si conosce il numero preciso dei cittadini che hanno diritto a questo certificato, ad ogni modo chi riceverà l’avviso da parte del Fisco avrà, comunque, 10 giorni di tempo per comunicare all’Asl la propria situazione. Scaduti i termini, l’Agenzia delle Entrate procederà con la notifica della cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate ha già ricevuto, da parte del Ministero della Salute, i codici fiscali di tutti gli over 50 che non si sono sottoposti a vaccinazione, in riferimento all’obbligo pubblicato in Gazzetta ufficiale grazie del Dpcm del 4 marzo. Sono oltre 600mila i codici fiscali già inviati e sarà compito del Fisco incrociare gli elenchi del Ministero della Salute con quelli che risultano all’anagrafe vaccinale nelle banche dati delle Regioni.