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ANALISI CRITICA: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (di Stefano Vignolo)

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L’art.4 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 introduce un nuovo obbligo che a mia memoria non è mai esistito nel nostro sistema tributario. Prevede che i committenti “sostituto d’imposta” residenti (quindi le imprese sotto ogni veste giuridica, i professionisti, gli enti, i condomini) “che affidano il compimento di un opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute…(IRPEF e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati)…trattenute  dall’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
Quindi ogni soggetto giuridico che riveste il ruolo di sostituto d’imposta qualora affidi ad un’impresa (appaltatore, o affidatario e subappaltatore) l’esecuzione “di un’opera o di un servizio” sarà obbligato a provvedere al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi dei dipendenti che detta impresa ha impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Per fare un esempio se io professionista chiedo ad una impresa di provvedere alla ristrutturazione del mio Studio avrò l’obbligo, per tutti i mesi in cui dura la ristrutturazione, di provvedere al versamento delle ritenute dei dipendenti che l’impresa edile utilizza presso il mio studio.
Quindi questa norma va molto al di là di quanto previsto dal decreto Bersani-Visco del 2006 (D.L. 4  luglio 2006 n. 223 poi abrogata con il D. Lgs.175/2014) perché non si parla più di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ma di una sostituzione nel versamento delle ritenute.

Il passaggio dalla solidarietà alla sostituzione ha implicazioni notevoli.  La procedura necessaria per consentire da un lato all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice e dall’altro alla committente di adempiere al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dei dipendenti impiegati nella realizzazione dell’opera o del servizio sarà la seguente:
– Il committente apre un conto corrente dedicato per il pagamento delle ritenute su dipendenti delle imprese appaltatrici- affidatarie o subappaltatrici;
– L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice 5 giorni prima della scadenza del versamento delle ritenute (di solito il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza) sui redditi erogati ai propri dipendenti deve provvedere ad accreditare suo conto dedicato del committente la “provvista” necessaria per effettuare il versamento di dette ritenute;
– L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice, sempre nello stesso termine di cui sopra, invia per PEC al committente un elenco dei suoi dipendenti impiegati nell’esecuzione dei servizi forniti, il dettaglio delle ore lavorate da questi ultimi, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a questi dipendenti, il dettaglio delle relative ritenute d’acconto operate su ciascun dipendente con evidenziate quelle relative alle prestazioni direttamente relative al servizio prestato a favore del committente, tutti i dati necessari per compilare i modelli F24 di versamento, i dati del bonifico effettuato a favore del committente o in alternativa la richiesta di sostituire al bonifico la compensazione con i corrispettivi maturati a quella data dall’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice;
– L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice in alternativa al bonifico, nel caso in cui abbia già maturato il diritto a ricevere il corrispettivo, potrà richiedere al committente di  utilizzare la parte dei suoi corrispettivi maturati per provvedere al versamento delle ritenute;
– Entro la scadenza del termine di versamento fiscale il committente provvede al pagamento delle ritenute dell’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice senza, però, avere diritto ad utilizzare i propri crediti per compensare le ritenute da versare;
– Il committente comunica alla appaltatrice, affidataria, subappaltatrice per mezzo PEC
l’avvenuto versamento entro 5 giorni dallo stesso.- Infine le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici avranno la possibilità opzionale di continuare a versare direttamente le proprie ritenute richiedendo all’Agenzia delle Entrate una certificazione dalla quale si possa constatare che: a) risultano in attività da almeno 5 anni o abbiano effettuato nei due anni precedenti versamenti sul proprio conto fiscale per importi superiori ad euro 2.000.000,00; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi o contributi superiori ad euro 50.000,00.
Appare evidente che la procedura sia molto complessa, con termini per l’adempimento molto ristretti e il coinvolgimento di molti soggetti diversi.
Gli aspetti più critici sono:

1) Ambito di applicazione della norma Mentre la solidarietà prevista dalla abrogata Bersani-Visco si riferiva ai contratti di appalto la nuova norma ha un ambito di applicazione che sembra essere più ampio e di difficile determinazione. Infatti nell’art.4 si fa riferimento ai sostituti d’imposta “che affidano il compimento di un’opera o di un servizio” e alle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie. Sarà, quindi, necessario comprendere cosa si intende per “compimento di un opera o di un servizio” atteso che la norma non parla esplicitamente di contratti di appalto e subappalto se non nel titolo dell’art.4. Altrettanto necessario sarà comprendere cosa intende la norma per imprese affidatarie;

2) Identificazione del committente responsabile del pagamento Atteso che la norma impone che il committente debba provvedere al versamento di tutte le ritenute sul lavoro dipendente operate, nel corso di durata del contratto, dalle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici ai propri lavoratori “direttamente impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”, sorge il problema di cosa succede quando lo stesso dipendente sia impiegato nello stesso mese su diversi contratti (diversi cantieri). Quale sarà il committente obbligato a versare le ritenute di quello specifico dipendente?

3) Gestione, dichiarazione e contabilizzazione dei modelli F24 Considerando le enormi difficoltà che già vivono le medie e piccole imprese (per non parlare delle piccolissime) ed i professionisti chiamati a sostenerle ed affiancarle nella gestione amministrativa-contabile-fiscale, l’adempimento delle gravose prescrizioni della norma in discorso appaiono semplicemente insostenibili. Altrettanto non può dirsi per le grandi aziende che, invece, hanno un’organizzazione tale che gli permetterà di gestire queste nuove  procedure con minore disagio.
La complessa procedura prevista, che tra l’altro deve essere anche conclusa in termini rapidissimi, coinvolge diversi soggetti all’interno sia delle imprese committenti sia delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie e probabilmente nella maggioranza dei casi  anche i professionisti che affiancano dette imprese (Consulenti del lavoro, Commercialisti e Avvocati).
Chi vive le aziende e il mondo professionale comprende immediatamente che la complessa e articolata procedura prevista dalla norma può comportare un aggravio di lavoro insostenibile ed in alcuni casi inattuabile per i vari operatori economici coinvolti.
Si pensi alla complessità della gestione: dei flussi informativi (PEC), della gestione finanziaria
del conto dedicato, della gestione dei versamenti (F24) e della loro indicazione nelle dichiarazioni annuali (770), della gestione della fatturazione tra le parti nei casi di compensazione con i corrispettivi maturati.

4) Compensazione dei corrispettivi maturati in luogo dell’accredito sul conto dedicato La norma impone alle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici di fornire al committente le somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute almeno giorni prima della scadenza mediante accredito delle stesse sul conto corrente dedicato. In alternativa le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici potranno chiedere al committente di “compensare” dette somme con i corrispettivi maturati e non ancora ricevuti.
La norma chiarisce che è responsabile il committente per il mancato/tardivo versamento delle
ritenute nel limite dell’importo degli accrediti ricevuti sul conto dedicato o nel limite dei
corrispettivi maturati e richiesti in compensazione, ma non chiarisce di chi sia la responsabilità
nel caso di contestazione in merito all’importo dei corrispettivi maturati e richiesti in compensazione.
Cosa succede in caso di contrasto tra le parti in merito all’esistenza o all’ammontare dei corrispettivi “maturati”? Di chi sarà la responsabilità dell’eventuale mancato versamento (totale o parziale) delle ritenute dovuto al mancato accordo sull’ammontare dei corrispettivi maturati?

Di Stefano Vignolo, Dottore Commercialista 


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