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Economia

Una difesa contro Equitalia, l’inesistenza delle cartelle esattoriali notificate a mezzo posta.

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Come i contribuenti ben sanno, Equitalia spesso procede ad inviare a mezzo posta raccomandata le famigerate cartelle di pagamento.

Però è bene sapere anche che questo modo di procedere è, spesso, totalmente errato e la sua adozione e causa di inesistenza dell’atto così inoltrato. Tale situazione si è verificata per la stragrande maggioranza delle cartelle di pagamento notificate negli ultimi anni.

Inoltre l’inesistenza della notifica è un’eccezione formulabile in qualsiasi fase delle procedure di esecuzione e quindi anche oltre i termini brevi previsti dal legislatore per l’impugnazione. Detto in parole povere l’inesistenza della cartella di pagamento è eccepibile in ogni tempo. Ovvero potete ricorrere per tale motivo anche contro cartelle di pagamento risalenti negli anni senza alcun limite.

Vediamo perchè.

Quando il legislatore ha voluto autorizzare determinati enti ad usare direttamente il mezzo postale, lo ha detto a chiare e precise lettere, come emerge dall’esegesi normativa che evidenziano le diverse formulazioni giuridiche dell’art. 26 DPR 602/1973, la norma che rileva in materia.

La stesura originaria della norma così disponeva:

La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, DA PARTE DELL’ESATTORE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”

A seguito della modifica legislativa dell’art. 12 comma I°, D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, spariva dalla norma l’inciso “da parte dell’esattore” riferita alla notificazione mediante invio a mezzo posta.

Il vigente art. 26 del DRP 602/1973 è stato successivamente modificato con D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 con conferma della rimozione dell’inciso “da parte dell’esattore: “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda […]”.

Pertanto, come detto, è stato eliminato dal legislatore ogni riferimento e ogni locuzione originariamente stabiliti in merito “all’esattore”, soppressione alla quale non si può non attribuire il preciso senso di una esplicita volontà del legislatore di escludere la facoltà, precedentemente al 1999 riconosciuta, dell’esattore ad eseguire direttamente la notificazione della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avvenuta cancellazione ex lege di tale soggetto come titolare del potere di notifica mediante uso della posta con le citate modalità esecutive non lascia campo ad alcuna discussione sul fatto che la notificazione a norma dell’art. 26 DPR 602/1973 non può essere effettuata dal concessionario se non avvalendosi dell’intermediazione di uno dei soggetti ai quali la stessa norma attribuisce in via tassativa il potere di notifica tout court, cioè in ogni forma normativamente prevista, inclusa quella con il mezzo della posta.

Equitalia non rientra tra tali soggetti autorizzati salvo il rispetto della particolare procedura di abilitazione prevista nella norma. Procedura che in passato non è mai stata utilizzata.

Solo recentemente Equitalia, preoccupata dal diffondersi di sentenze che accolgono l’orientamento esposto ha cominciato ad adeguarsi.

Alla stessa ineludibile conclusione porta, peraltro, anche la piana lettura dell’art. 14 L. n. 890/1982 che dispone testualmente che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari”.

Ergo Equitalia, quale mera concessionaria della riscossione o agente della riscossione, non è soggetto abilitato alla notifica a mezzo posta, Equitalia non è un ufficio finanziario.

Equitalia è preposta unicamente alla riscossione mentre la norma suindicata è riservata unicamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva.

Pertanto, alla luce del predetto rilievo normativo, l’agente della riscossione Equitalia non è legittimata a notificare direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento la cartella di pagamento.

La notifica compiuta da un soggetto non abilitato non può che essere considerata inesistente.

Come detto la giurisprudenza sul punto è confortante e segue la corretta interpretazione delle norme (Comm. Trib. Veneto Vicenza 37/2012; Comm. Trib. Genova 125/2008; Cass. Civ. 398/2012).

Emblematica e tranciante sul punto è la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (organo di secondo grado) che in riforma alla sentenza di primo grado ha anch’essa dichiarato l’inesistenza delle cartelle spedite a mezzo posta. Comm Trib Reg Genova 150-2013

Ulteriore conferma sull’inesistenza delle cartelle di Equitalia notificate con le modalità indicate è giunta anche dalla Commissione Regionale del Lazio, Sezione XXXIX che con recente pronuncia del 5.06.2014 n. 3711 ha ribadito che: “La notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, senza l’intermediazione di uno dei soggetti all’uopo abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, o previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, messi comunali od agenti della polizia municipale) configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione”.

I contribuenti hanno dunque un’arma in più per contrastare l’illegittimo e temerario modo di agire di Equitalia nella sua qualità di longa manus di uno Stato che ormai non difende più i suoi cittadini ma esclusivamente i grandi capitali,mandando sul lastrico milioni di famiglie.

Avv. Marco Mori – Avv. Laura Muzio

www.studiolegalemarcomori.it


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