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TUTTO SULLO SPESOMETRO (di Stefania Matricardi e Michela Rimano)

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Pubblichiamo molto volentieri un’analisi sullo SPESOMETRO realizzato da due studenti del terzo anno di Economia e Commercio, Corso CLEC, dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.

 

Che cos’è lo spesometro? Come si evolve nel tempo? Perchè il nuovo spesometro?

A chi viene applicato? Come funziona? Viene attivato automaticamente? Come ci si può difendere dalle indicazioni dello spesometro?

 

Lo spesometro è uno strumento dell’Agenzia delle Entrate che effettua un controllo non sui redditi bensì sulle spese di ogni singolo contribuente allo scopo di limitare l’evasione fiscale in ambito I.V.A. Il controllo viene effettuato grazie alle comunicazioni che i soggetti passivi di I.V.A. devono presentare all’Agenzia, rispettando le scadenze relative al tipo di comunicazione, i dati specificatamente richiesti; in base al momento della liquidazione, le scadenze sono fissate per il 10 aprile, in caso di liquidazione mensile, 20 aprile per i soggetti che la liquidano trimestralmente e il 30 aprile per gli operatori finanziari.

In origine era chiamato ‘Elenco clienti e fornitori’; i soggetti interessati compilavano un modello prestampato inserendo la lista e gli importi delle fattura clienti e fornitori. Lo strumento ha subito varie notifiche ed è stato valutato negativamente dalle aziende per i costi e i tempi di aggiornamento dei software. Per questo motivo è stato deciso di utilizzare un unico tracciato per più provvedimenti, per semplificare lo sviluppo dei programmi per computer, che prende il nome di ‘Comunicazione polivalente’.

La versione del 2010 aveva una soglia superiore ai 25.000 euro che non permetteva di fornire un dato fedele alla realtà contributiva. Per fornire un dato più vicino a quello reale, dal 2015 tutti i possessori di partita I.V.A. hanno l’obbligo di inviare tutte le fatture emesse nel 2014. Per i commercianti al dettaglio e le agenzie di viaggio e turismo la comunicazione scatta superato il tetto di 3.600 euro. Dall’anno di imposta 2012 sono esclusi dalla comunicazione gli enti pubblici.

A partire dal 2017, i soggetti che utilizzano la fattura elettronica potranno decidere di trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute, attraverso un nuovo strumento online gratuito che verrà messo a disposizione dei contribuenti già a partire dal 1° luglio 2016, chiamato Sistema di Interscambio. La scelta opzionale, dovrà essere comunicata all’Agenzia a partire dal 1° gennaio e sarà valida per 4 anni, comunque revocabile o rinnovabile ogni 5 anni.

Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone.  I contribuenti più evoluti, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente. I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente possono avvalersi di un intermediario, attraverso la consegna del file telematico predisposto con il proprio gestionale o con il programma messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata presentazione della comunicazione o presentazione con l’indicazione di dati non veri o incompleti prevede l’applicazione della sanzione amministrativa, che va da un minimo di euro 258,23 a euro 2065,83.

Scaduto il termine di presentazione si può presentare una comunicazione integrativa o rettificativa versando una sanzione diversa a seconda del ritardo nell’adempimento.

La legge di stabilità 2015 ha introdotto nuovi casi di ravvedimento, che si aggiungono ai precedenti.

Ferme restando, quindi, le precedenti ipotesi di ravvedimento:

– il ravvedimento breve, dal 14° giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza, con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo;

– il ravvedimento lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, con una sanzione ridotta a 1/8 del minimo;

sono stati introdotti dal 1 gennaio 2015:

– il ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dall’omissione/errore, con una sanzione ridotta a 1/9 del minimo;

– il ravvedimento biennale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o entro due anni dall’omissione/errore, con una sanzione ridotta a 1/7 del minimo;

– il ravvedimento ultrabiennale, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o oltre due anni dall’omissione/errore, con una sanzione ridotta a 1/6 del minimo;

– il ravvedimento a seguito della consegna del Processo verbale di constatazione (PVC), con una sanzione pari a 1/5 del minimo.

La sanzione deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione utilizzando il modello F24 e il codice tributo “8911”.

 

Lo spesometro ha risolto qualcosa?

Non siamo in grado di dire se lo spesometro abbia risolto il problema dell’evasione, in quanto non abbiamo dati che lo confermino o lo smentiscano. Possiamo dire, però, che lo spesometro potrebbe avere addirittura effetti  negativi sui consumi o, peggio, incrementare la propensione ad effettuare acquisti di beni e servizi in nero. Quest’ultimo fenomeno sarà probabilmente spinto anche dal recente aumento del limite di pagamento in contanti, passato da mille e tremila euro, come sostiene ad esempio il presidente nazionale di Adiconsum.

 


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