Seguici su

Attualità

Sentenza interessante della Suprema Corte che apre uno spiraglio importante alle richieste di risarcimento alle banche

Pubblicato

il

Con la sentenza 27442 del 30/10/2018 la Suprema Corte ha portato una importante prejcisazione riguardo la determinazione dell’usura nei contratti finanziari, nella fattispecie un contratto di leasing, Nel giudizio di primo gradoper quanto riguarda un contratto di leasing, una società aveva richiesto la gratuità del contratto a fronte della previsione di un tasso di mora pattuito superiore al tasso soglia usura.

I legali della società hanno sostenuto la rilevanza del tasso di mora ai fini della verifica dell’usura e hanno chiesto l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1815 c.c. anche agli interessi corrispettivi.

Il resistente affermava la non applicabilità dell’art. 644 c.p. agli interessi moratori.

Con sentenza di primo grado il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda, ritenendo l’art. 644 c.p. inapplicabile nel caso specifico in cui gli interessi moratori superavano il tasso soglia usura.

In appelloil ricorso della società è stato rigettato con le seguenti motivazioni:

1) gli interessi corrispettivi e quelli moratori non sono omogenei, poiché:

A) i primi remunerano un capitale preso a prestito mentre i secondi rappresentano una sanzione al fine di dissuadere il debitore dall’inadempimento;

B) i primi sono necessari, i secondi eventuali;

C) i primi hanno una finalità di lucro, i secondi di risarcimento;

2) nessuna norma di legge stabilisce la nullità degli interessi moratori eccedenti il tasso soglia;

3) a rafforzare questo principio è lo stesse Ministero del Tesoro che nelle rilevazioni periodiche non rileva gli interessi moratori;

4) In questo caso, sarebbe irrazionale ritenere usurari interessi moratori al saggio dell’8,6%, mentre nello stesso periodo, il tasso di mora delle transazioni commerciali è al 9,25%.

Vediamo ora invece cosa ha stabilito la Cassazione:

Nella sentenza in oggetto, la Cassazione afferma la assoggettabilità degli interessi di mora alla disciplina dell‘usura ex art. 644 c.p., motivando il proprio dissenso dagli argomenti presenti nella sentenza della Corte d’Appello.

La Suprema Corte, inoltre, ha rigettato la tesi secondo cui la verifica dovrebbe essere condotta considerando per la soglia d’usura la maggiorazione media del 2,1% sostenuta in varie istruzioni e circolari della Banca d’Italia.

La Cassazione ha affermato, al di fuori del tema di decisione della sentenza, che agli interessi moratori non si applica l’art. 1815 c.c. II comma, in quanto la normativa è specificatamente riferita ai soli interessi corrispettivi. Nel caso degli interessi moratori si deve prevedere l’applicazione del tasso legale.

In questo si rileva contrasto con la precedente sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 24675 del 19.10.2017, che aveva riferito il concetto di interesse usurario alla sola definizione contenuta nell’art. 644 c.p. (Tale articolo non distingue interesse corrispettivo e interesse moratorio), Inoltre aveva rilevato che l’art. 1815 c.c. presuppone “una nozione di interessi usurari definita altrove”, ovvero nell’art. 644 c.p.

Prosegue quindi sostenendo che la legge 108/96 (Legge sull’usura) non fa nessuna distinzione tra interessi moratori e corrispettiviConclude quindi affermando che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratorisono usurari se superano il tasso soglia;

Afferma inoltre che tale interpretazione sarebbe imposta dall’esigenza di prevenzione dei fenomeni usurari.

Il ricorrente afferma che nel caso di pattuizione contrattuale di interessi moratori usurari, la disciplina da applicare è quella ai sensi dell’art. 1815 c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Perché tale motivo è fondato ?

Perché anche gli interessi di mora, se vengono pattuiti ad un tasso eccedente la soglia, vanno definiti ipso iure usurari.

Tale principio è già stato innumerevoli volte affermato sia dalla Suprema Corte in sede civile e penale, sia dalla Corte costituzionale.

L’articolo 2 della legge 108/96 vieta di pattuire interessi eccedenti la soglia usura.

Questa norma s’applica agli interessi promessi a qualsiasi titolo:

Corrispettivo, cioé per remunerare un capitale o dilazionare un pagamento (Art. 1282 c.c.)

Moratorio, cioè dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.).

Si può quindi concludere che, nessuna norma che vieta la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi usurari.

Sia gli interessi convenzionali che i moratori non possono essere in contrasto con la legge 108/96. La ragione di tale legge era di introdurre un criterio oggettivo tendente sia alla tutela delle vittime dell’usura sia dell’interesse pubblico teso al corretto svolgimento delle attività economiche.

Escludere pertanto, dall’applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori sarebbe irrispettoso e non coerente con lo scopo che si prefigge il legislatore e potrebbe condurre al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento.

Infine, in totale paradosso, potrebbe favorire pratiche fraudolente come la decisione di stabilire cortissimi termini di adempimento al fine di lucrare interessi non soggetti ad alcuna soglia stabilita per legge.

Se vogliamo fare un excursus storico della disciplina degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, possiamo scoprire alcune cose interessanti:

La prima è che gli interessi moratori nacquero per compensare il creditore dal rendimento del capitale non restituito. Lo scopo era quindi di riprodurre la remunerazione del capitale tramite un risarcimento. Quindi l’affermazione che le due categorie di interessi siano funzionalmente differenti non è assolutamente vera;

La seconda è che l’opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi non aveva lo scopo di togliere gli interessi moratori dai regolamenti delle legge sull’usurama aveva lo scopo di aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court;

La terza notizia interessante è che la presenza nel nostro codice civile di due differenti discipline riguardanti gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) è solo un retaggio dell’unificazione del codice civile e di quello di commercio, che avevano risolto in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora.

La separazione tra le due categorie di interessi non solo è dunque un falso storico, ma nacque per fini non più attuali.

Tale effimera distinzione degli interessi in base alla funzione non giustifica affatto la pretesa di far sfuggire gli interessi moratori alla applicazione della legge 108/96.

Quindi Il primo motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d‘Appello di Milano, la quale nel riesaminare il tutto applicherà il seguente principio di diritto:

E’ nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 108/96, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali

Il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia riferito a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.

Nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi. In presenza di interessi moratori usurari, al danneggiato vanno attribuiti gli interessi legali.


Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito