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SENTENZA 275/2016: LA CORTE COSTITUZIONALE FA SCUDO SUI DIRITTI INCOMPRIMIBILI CONTRO IL PAREGGIO DI BILANCIO

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Storica sentenza della Consulta sul pareggio di bilancio. Qui il testo integrale. Lo scorso 16 dicembre è stata depositata la sentenza decisa il 19/10/2016 su una questione costituzionale sollevata dal TAR chiamato a decidere su una legge della regione Abruzzo.

Secondo una legge regionale del 1978, la Regione Abruzzo infatti avrebbe dovuto finanziare il 50% delle spese per il trasporto dei disabili a scuola, lasciando il restante ammontare a carico della Provincia di Pescara.

Nel 2004 la legge finanziaria della regione Abruzzo, in ossequio al patto di stabilità, statuisce all’art. 88 che il finanziamento del suddetto trasporto sarebbe dovuto avvenire “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”(art. 6, comma 2-bis). Sulla base di questa disposizione la regione nega il finanziamento nell’ammontare stabilito. La Provincia di Pescara ricorre al TAR, che rimette il giudizio sulla legge finanziaria regionale alla Corte Costituzionale. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78, cioè di quella frase in corsivo, dando quindi ragione alla Provincia.

Di seguito alcuni punti chiave tra le ragioni di diritto contenute nella sentenza che hanno un valore ben più pregnante del suo significato a livello regionale e nazionale:

2- Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata.

4- Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.

11- La pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.

14- Nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale».

La Corte non afferma alcun nuovo principio, ne difende uno esistente sin dalla prima approvazione della Carta. L’ adesione allo SME e la cieca attuazione delle politiche euopee in materia di pareggio di bilancio lo avevano semplicemente annichilito sulla base di una presunta insostenibilità dei costi del suo esercizio. La Corte dice: è il meccanismo del pareggio di bilancio (pareggio, l’ equilibrio è un’altra cosa) a dover tener conto dell’esercizio di un diritto e modellarvisi, non il contrario. Perchè? Poichè la prima parte della Costituzione pullula di diritti cosiddetti “incomprimibili”, si pensi al diritto al lavoro, al diritto alla salute, la tutela del risparmio, il diritto al giusto salario. Questi diritti non sono statue di bronzo, cioè cavi al loro interno, quindi ne va tutelata la concreta attuazione affinché non rimangano manifestazioni di principio. Essi hanno valore sovraordinato rispetto a tutti gli altri, per questo non possono essere disattivati da un articolo contenuto nella seconda parte, in species l’ art 81 Cost. sul pareggio di bilancio.

La sentenza si pone nel solco di quanto molti economisti e giuristi affermano da anni invano, cioè la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio è incompatibile con i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale, la quale contiene un preciso manifesto economico ancora inattuato, in cui gli interessi economici sono al servizio dell’interesse pubblico e non viceversa.

 

Alessandra Barletta

(La CiVetta Autoctona)


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