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RIFORMA COSTITUZIONALE e Unione Europea. Mero cambio di denominazione o ridefinizione del ruolo della Unione Europea nella infrastruttura istituzionale? (di Alessandra Barletta)

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IL CASUS BELLI

Da alcuni giorni aleggia un certo rumore, in specie sui social media, riguardo a come l´Unione Europea entri in Costituzione alla luce del testo di riforma che si voterá con il Referendum del 4 Dicembre prossimo.

L´argomentazione del fronte del Si è piú o meno la seguente: è falso sostenere che con la riforma, grazie all’articolo 117 della Costituzione, l’Italia dovrà obbedire a Bruxelles e saremo servi dell´UE, poichè alla locuzione ordinamento comunitario si sostituisce con il nuovo testo quella di ordinamento dell’Unione Europea, per l’ovvio motivo che la denominazione è cambiata. Nulla di nuovo nella sostanza.

Cerchiamo di fare chiarezza nell´avvelenato dibattito sul tema europeo tra fronte del Basta un Si e quello del No Grazie (il quale include anche quello del Basta che Te ne Vai).

IL DISEGNINO

Comunitá europea e Unione Europea non sono due modi diversi, piú antico l´uno, piú moderno l´altro, di denominare la stessa cosa. L´Unione Europea include infatti uno spettro di materie piú ampio.

IL CASUS BELLI

Da alcuni giorni aleggia un certo rumore, in specie sui social media, riguardo a come l´Unione Europea entri in Costituzione alla luce del testo di riforma che si voterá con il Referendum del 4 Dicembre prossimo.

pilastri

L´argomentazione del fronte del Si è piú o meno la seguente: è falso sostenere che con la riforma, grazie all’articolo 117 della Costituzione, l’Italia dovrà obbedire a Bruxelles e saremo servi dell´UE, poichè alla locuzione ordinamento comunitario si sostituisce con il nuovo testo quella di ordinamento dell’Unione Europea, per l’ovvio motivo che la denominazione è cambiata. Nulla di nuovo nella sostanza.

Cerchiamo di fare chiarezza nell´avvelenato dibattito sul tema europeo tra fronte del Basta un Si e quello del No Grazie (il quale include anche quello del Basta che Te ne Vai).

IL DISEGNINO

Comunitá europea e Unione Europea non sono due modi diversi, piú antico l´uno, piú moderno l´altro, di denominare la stessa cosa. L´Unione Europea include infatti uno spettro di materie piú ampio.

L’immagine che meglio raffigura l’UE – come noto – è quella del tempio che poggia su tre distinte colonne.

Il primo pilastro è costituito da CE, la fu CECA e CEEA (c.d.comunitario), il secondo dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, infine, il terzo dalla cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia (direttiva quadro GAI). Sono tre settori caratterizzati da processi decisionali diversi. Il metodo comunitario (I pilastro) prevede maggioranza qualificata, maggiori poteri del Parlamento Europeo, il controllo della Corte di Giustizia, l’adozione di atti giuridici direttamente applicabili; per gli altri due pilastri vale il metodo intergovernativo, che prevede voto all ´unanimità, ruolo del parlamento europeo ridimensionato, non è prevista una giurisdizione piena della corte di giustizia, se non per casi specifici, non vengono prodotti atti normativi direttamente applicabili, bensí politiche.

Parlare di UE quindi significa includere il secondo e il terzo pilastro che comportano un diverso coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, per mezzo di diversi strumenti giuridici e soprattutto di un diverso grado di tutela giurisdizionale.

ART 117

Con la nuova norma è vero che si introduce una mera variante lessicale, si tratta di una norma ridondante rispetto all´art. 10 Cost., non aggiunge nulla di nuovo al principio pacta servanda sunt, cioè “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (..)”.

La nuova formulazione dell´art 117 Cost. di per sè è davvero insufficiente a ingenerare un cambiamento della struttura delle fonti e delle funzioni delle parlamento.

IL PUNTO: UN PARLAMENTO OGM

Tuttavia vi sono altri articoli della riforma che invece hanno questo pieno potenziale. Si tratta degli articoli 1 e 10 della riforma che modificano rispettivamente gli articoli 55 e 70 Cost.

Il nuovo testo dell´art 55 dice che il nuovo senato “(..)Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori”.

Parafrasi: Non sta ricordando che in quanto paese membro UE siamo tenuti al rispetto della relativa normativa, parla di attuazione Politiche europee. Nella Costituzione tedesca (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art. 23) si parla di “collaborazione” agli affari UE nei limiti del rispetto dello stato diritto e dell´interesse nazionale tedesco, che viene sempre prima. Si aggiunge che il Parlamento tedesco ha la facoltá ma non l´obbligo di cedere sovranitá.

Con il nuovo art. 55 verrebbe scolpito a livello costituzionale l´obbligo per il Parlamento italiano di attuare politiche formulate al di fuori dei confini nazionali. Politiche europee, passate, presenti e future, qualunque esse siano e saranno. Significa che nemmeno la Corte Costituzionale potrebbe intervenire.

Altro che pilota automatico, il Parlamento italiano verrebbe geneticamente modificato sul piano funzionale, con la fissazione di un indirizzo politico immodificabile, totalmente alieno alla legittimazione popolare.

È vero che le tessere elettorali non ci verrebbero requisite ma, per fare un esempio, poniamo che il popolo a gran voce eleggesse un partito euroscettico come maggioranza parlamentare, dal momento che il parlamento deve costituzionalmente adeguarsi alle politiche UE, il voto popolare non avrebbe piú alcun valore. E` vero anche che il Parlamento italiano giá attua l´agenda europea, ma lo fa per un problema di masochismo politico che la affligge da circa 40 anni; la pericolosa novitá è che sarebbe tenuto a farlo giuridicamente, costituzionalmente.

In questa sede non entreremo nel merito delle politiche europee. Tuttavia mi sento di richiamare tre esempi random di politiche UE (e queste sono quelle piú note, scritte per benino in trattati. Poi ci sono opache commissioni componenti sottoorganididipartimentidiorgani istituzionali che emanano dossier, studi, promemoria e che concorrono pienamente alla formazione di tali politiche):

1 – Politica Monetaria , Articolo 127 TFUE “L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione (..).

2- Aiuti Concessi Dagli Stati , Articolo 107 TFUE “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

3 – Politica Economica, Articolo 120 TFUE Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 121, paragrafo 2.

Il nuovo art. 70 Cost. esteticamente sembra una norma procedurale ma ribadisce un contenuto sostanziale tipizzato: “ (..)le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,(..)” .

Il parlamento è liberissimo di esercitare il suo potere legislativo in merito a forme e termini per attuare contenuti di leggi immodificabili (perchè sono in costituzione).

L´art 55 e il 70 Cost. non sono declinazioni dell´art 10 Cost, vanno ben oltre il pacta servanda sunt. Non serve inserire in Costituzione il rispetto delle politiche NATO ad esempio, implicito nell´art 10. Perchè per l´UE ci si disturberebbe a specificarlo allora? Perchè il trattato di Lisbona introduce una soggettivitá giuridica nuova, stabile, e permanente. E allora siamo ben al di lá del rispetto degli impegni presi in sede di trattati internazionali.

La riforma costituzionale non introdurrebbe contenuti nuovi, ma li eleverebbe al massimo rango del sistema delle fonti del diritto, rendendoli obblighi funzionali del parlamento. In ció risiede la sua totale incompatibilitá con i principi fondanti della Costituzione stessa, la quale dovrebbe garantire il diritto al lavoro, alla pensione, alla assistenza sanitaria, all’´istruzione, questo è il suo mandato. Verrebbero modificate irrevocabilmente le funzioni del Parlamento, nella direzione di un suo annichilimento rispetto all´interesse nazionale. Ho detto nazionale?

L’immagine che meglio raffigura l’UE – come noto – è quella del tempio che poggia su tre distinte colonne.

Il primo pilastro è costituito da CE, la fu CECA e CEEA (c.d.comunitario), il secondo dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, infine, il terzo dalla cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia (direttiva quadro GAI). Sono tre settori caratterizzati da processi decisionali diversi. Il metodo comunitario (I pilastro) prevede maggioranza qualificata, maggiori poteri del Parlamento Europeo, il controllo della Corte di Giustizia, l’adozione di atti giuridici direttamente applicabili; per gli altri due pilastri vale il metodo intergovernativo, che prevede voto all ´unanimità, ruolo del parlamento europeo ridimensionato, non è prevista una giurisdizione piena della corte di giustizia, se non per casi specifici, non vengono prodotti atti normativi direttamente applicabili, bensí politiche.

Parlare di UE quindi significa includere il secondo e il terzo pilastro che comportano un diverso coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, per mezzo di diversi strumenti giuridici e soprattutto di un diverso grado di tutela giurisdizionale.

ART 117

Con la nuova norma è vero che si introduce una mera variante lessicale, si tratta di una norma ridondante rispetto all´art. 10 Cost., non aggiunge nulla di nuovo al principio pacta servanda sunt, cioè “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (..)”.

La nuova formulazione dell´art 117 Cost. di per sè è davvero insufficiente a ingenerare un cambiamento della struttura delle fonti e delle funzioni delle parlamento.

IL PUNTO: UN PARLAMENTO OGM

Tuttavia vi sono altri articoli della riforma che invece hanno questo pieno potenziale. Si tratta degli articoli 1 e 10 della riforma che modificano rispettivamente gli articoli 55 e 70 Cost.

Il nuovo testo dell´art 55 dice che il nuovo senato “(..)Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori”.

Parafrasi: Non sta ricordando che in quanto paese membro UE siamo tenuti al rispetto della relativa normativa, parla di attuazione Politiche europee. Nella Costituzione tedesca (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art. 23) si parla di “collaborazione” agli affari UE nei limiti del rispetto dello stato diritto e dell´interesse nazionale tedesco, che viene sempre prima. Si aggiunge che il Parlamento tedesco ha la facoltá ma non l´obbligo di cedere sovranitá.

Con il nuovo art. 55 verrebbe scolpito a livello costituzionale l´obbligo per il Parlamento italiano di attuare politiche formulate al di fuori dei confini nazionali. Politiche europee, passate, presenti e future, qualunque esse siano e saranno. Significa che nemmeno la Corte Costituzionale potrebbe intervenire.

Altro che pilota automatico, il Parlamento italiano verrebbe geneticamente modificato sul piano funzionale, con la fissazione di un indirizzo politico immodificabile, totalmente alieno alla legittimazione popolare.

È vero che le tessere elettorali non ci verrebbero requisite ma, per fare un esempio, poniamo che il popolo a gran voce eleggesse un partito euroscettico come maggioranza parlamentare, dal momento che il parlamento deve costituzionalmente adeguarsi alle politiche UE, il voto popolare non avrebbe piú alcun valore. E` vero anche che il Parlamento italiano giá attua l´agenda europea, ma lo fa per un problema di masochismo politico che la affligge da circa 40 anni; la pericolosa novitá è che sarebbe tenuto a farlo giuridicamente, costituzionalmente.

In questa sede non entreremo nel merito delle politiche europee. Tuttavia mi sento di richiamare tre esempi random di politiche UE (e queste sono quelle piú note, scritte per benino in trattati. Poi ci sono opache commissioni componenti sottoorganididipartimentidiorgani istituzionali che emanano dossier, studi, promemoria e che concorrono pienamente alla formazione di tali politiche):

1 – Politica Monetaria , Articolo 127 TFUE “L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione (..).

2- Aiuti Concessi Dagli Stati , Articolo 107 TFUE “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

3 – Politica Economica, Articolo 120 TFUE Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 121, paragrafo 2.

Il nuovo art. 70 Cost. esteticamente sembra una norma procedurale ma ribadisce un contenuto sostanziale tipizzato: “ (..)le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla follia rmazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,(..)” .

Il parlamento è liberissimo di esercitare il suo potere legislativo in merito a forme e termini per attuare contenuti di leggi immodificabili (perchè sono in costituzione).

L´art 55 e il 70 Cost. non sono declinazioni dell´art 10 Cost, vanno ben oltre il pacta servanda sunt. Non serve inserire in Costituzione il rispetto delle politiche NATO ad esempio, implicito nell´art 10. Perchè per l´UE ci si disturberebbe a specificarlo allora? Perchè il trattato di Lisbona introduce una soggettivitá giuridica nuova, stabile, e permanente. E allora siamo ben al di lá del rispetto degli impegni presi in sede di trattati internazionali.

La riforma costituzionale non introdurrebbe contenuti nuovi, ma li eleverebbe al massimo rango del sistema delle fonti del diritto, rendendoli obblighi funzionali del parlamento. In ció risiede la sua totale incompatibilitá con i principi fondanti della Costituzione stessa, la quale dovrebbe garantire il diritto al lavoro, alla pensione, alla assistenza sanitaria, all´istruzione, questo è il suo mandato. Verrebbero modificate irrevocabilmente le funzioni del Parlamento, nella direzione di un suo annichilimento rispetto all´interesse nazionale. Ho detto nazionale?


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