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Regime Forfettario e soci Srl nell’ultima versione della Legge di Bilancio

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Riferendomi ai miei precedenti articoli https://scenarieconomici.it/regime-forfettario-e-soci-srl-un-suggerimento-per-risolvere-il-problema/  e il problema che in essi veniva esposto e cioè l’incompatibilità fra il socio della SRL e il regime forfettario; informo che durante l’iter parlamentare della Legge di Bilancio in Senato è intervenuta una modifica che ha riscritto la norma nella seguente versione definitiva.

Sono esclusi dal regime forfettario:

“ Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”

Possiamo quindi preliminarmente constatare che la situazione più penalizzante cioè l’essere socio di una SRL con quote di minoranza (non di controllo) e quindi puro investitore di capitale non da luogo ad incompatibilità con il Regime Forfettario.

La “ratio” della norma scritta in questo modo potrebbe essere la seguente:

  • È necessario per chi si avvale del regime forfettario che svolga la sua attività senza utilizzare il regime agevolato per “distogliere” utili o fatturato da un’altra attività medesima usufruendo di conseguenza di una tassazione più favorevole.

Possiamo poi dedurre che:

  • Per verificare i requisiti di accesso al regime forfettario sembra ininfluente che si è amministratori di SRL;
  • Bisogna basarsi invece sullo status di “socio” (possesso quote e controllo diretto o indiretto) e l’ attività svolta sia dalla SRL che dal titolare di partita iva individuale ;
  • Se siamo soci di una SRL la stessa non deve esercitare un’attività simile o riconducibile a quella che svolgiamo noi con la nostra partita iva individuale. Con il controllo diretto (maggioranza dei voti in assemblea) o indiretto della società e con attività riconducibili fra di loro siamo incompatibili con il forfettario in ogni caso.
  • Se siamo soci di maggioranza di una SRL, possiamo ancora essere forfettari, se la SRL esercita un’attività non riconducibile e diversa a quella intrapresa da noi;
  • Se siamo soci di minoranza e l’attività della SRL è riconducibile a quella svolta in forma individuale, saremmo esclusi dal forfettario solo se esercitiamo un controllo indiretto.

Ci sono inoltre degli aspetti tecnici da chiarire su cui probabilmente si esprimerà l’Agenzia delle Entrate con una circolare :

  • per chi si trova in questa situazione di incompatibilità nel corso del 2019 è per effetto delle regole del Regime Forfettario in regime Ordinario dal 2020? (le regole prevedono l’uscita del regime l’anno successivo alla perdita dei requisiti)
  • chi vuole mantenere il regime forfettario nel 2020 e si trova nel 2019 nella situazione di incompatibilità deve cedere le quote della SRL entro il 2019?
  • Cosa si intende esattamente per attività economica riconducibile indirettamente all’attività esercitata come forfettario? (cioè basta che la partita iva individuale e la Srl della quale si è socio abbiano due codici attività ATECO diversi?)
  • Cosa si intende esattamente per controllo indiretto?

Riporto due esempi generici (in attesa di maggiori chiarimenti)

1) Sono proprietario del 5% di quote di una SRL posso applicare il Regime forfettario con la mia Partita Iva individuale?

Si indipendentemente dall’attività svolta perché nella norma con una percentuale cosi bassa non si esercita il controllo della SRL.

2) Sono proprietario del 60% di quote di una SRL, posso applicare il Regime forfettario?

In questo caso si esercita il controllo della società, quindi:

  • Si, se si svolge un’attività diversa
  • No, se si svolge la stessa attività.

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