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QUEI DEBITI NON RIMARRANNO IN EURO PAROLA DI CODICE CIVILE di Fabio Dragoni

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Pubblichiamo un articolo del 18 marzo 2017. Sempre attuale però. Si parla di mutui.

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Tenga conto Meloni che i debiti rimangono in euro”. Tono assertivo e gentilmente perentorio. Il già più volte direttore del Corrierone e del Sole 24 Ore così si rivolge alla leader di fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante la puntata di Piazza Pulita. Era il 16 marzo 2017. Al che la sempreverde Giorgia risponde in modo fin troppo rispettoso “No scusi ma questo chi lo stabilisce?”. La sentenza di De Bortoli arriva per direttissima col sorriso sulle labbra ma inappellabile “Il creditore…lo stabilisce il creditore“.

Avrete capito che stiamo parlando di uscita dall’euro. E la consueta dose di terroristica disinformazione arriva puntuale nelle case degli assonnati telespettatori. In dosi comunque omeopatiche.

La logica è aristotelica. Si fa per dire. Siamo passati dall’euro alla lira in forza di una legge. Ma non sarebbe possibile il contrario perché chi decide è il creditore. Basterebbe il semplice buonsenso per rispedire al mittente una tale “lieve imprecisione”. Ma oltre che al buonsenso basterebbe dare uno sguardo alla legge. Per la precisione agli articoli 1277 e seguenti del Codice Civile. Che altri non sono che quelle disposizioni di legge di cui si avvalse il nostro Governo per entrare nell’euro. Disposizioni peraltro in essere dal lontano 1942.

Gli articoli chiave da imparare a memoria come il “5 maggio” del Manzoni, sono praticamente tre. Ciò che i giuristi chiamano la Lex Monetae. Leggiamoli.

Il primo è il 1277. Cinquantadue parole. Tutto sommato comprensibili anche ai non addetti ai lavori. “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima“.

In soldoni (è proprio il caso di dire) si riporta ciò che accadrebbe qualora l’Eurozona saltasse per aria. Ipotesi peraltro niente affatto peregrina nel caso l’Italia decidesse di uscire. L’euro non avrebbe più corso legale da nessuna parte ed i pagamenti andrebbero fatti in moneta legale (la lira, il fiorino, lo scudo scegliete voi) ragguagliata per valore all’euro. Il rapporto di conversione sarebbe uno a uno. Diamo infatti per scontato che nessuno immaginerebbe di replicare il famigerato rapporto di 1936,27 per passare dall’euro alla nuova moneta. E già qui De Bortoli lo avremmo sistemato. Chiaro? Bene andiamo avanti con il successivo articolo 1278. “Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”.

Questo articolo si applicherebbe invece laddove l’Eurozona non esplodesse, per cui l’euro continuerebbe ad avere corso legale in altri Stati ma non da noi. Il debitore potrebbe pagare in euro, oppure in moneta legale (lira, fiorino, scudo ecc) al cambio corrente alla scadenza. E qui si inserisce l’euroinomane in servizio permanente ed effettivo. Il povero consumatore italiano sarebbe disintegrato dalle rate del mutuo; dovrebbe pagarle in euro o in nuove lire svalutate. Insomma un salasso. Peccato che ci sia ancora da leggere l’articolo 1281. Praticamente l’ultimo della serie. “Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti da leggi speciali”.

In altre parole è lo stesso Codice Civile del 1942 a prevedere che possano intervenire leggi speciali che la Repubblica potrebbe e dovrebbe ovviamente adottare nel decreto che sancisce il passaggio dall’euro alla nuova moneta. Verrebbe quindi stabilito che i rapporti di debito e di credito in euro sarebbero regolati in nuove lire al tasso di conversione uno a uno, e non al tasso di cambio vigente al momento del pagamento.

Nessun Governo che si prendesse l’onere di cambiare moneta rinuncerebbe infatti a queste facoltà riconosciutegli dallo stesso Codice Civile. Perché mettere in difficoltà i suoi cittadini suicidandosi politicamente? E’ il Codice Civile stesso che mette a disposizione dell’Esecutivo tutti i necessari strumenti per un ordinato passaggio da una moneta all’altra. Strumenti e facoltà a disposizione dello Stato. Non del creditore la cui posizione giuridica non è certo quella del Legislatore ma di pari dignità rispetto alla sua controparte: il debitore.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda  alla lettura di questo post di Alberto Bagnai che già nel 2012 affrontava come al solito egregiamente il tema con dovizia di particolari

http://goofynomics.blogspot.com/2012/09/a-rata-der-mutuo.html


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