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Attualità

PROBLEMATICA CURRICULUM PER GLI STUDI DI PROGETTAZIONE ITALIANI di Fioravanti Mongiello.

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La problematica sulla debolezza degli studi professionali italiani dovuta alla crisi che si sta vivendo nell’edilizia in Italia  dal 2008 ad oggi (non sto qui a dilungarmi ponendo dati e cifre poiché sono atti che ben conosciamo), situazione che se non si affronta di petto porrà una forte concorrenza degli studi professionali non italiani che rispetto ai nostri in questi ultimi 10 anni hanno un curriculum più vantaggioso avendo progettato più opere pubbliche rispetto a noi.

I requisiti di partecipazione per i professionisti si pongono ai sensi del punto 2.2.2. Requisiti di partecipazione delle Linee Guida n.1 in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 – Anac “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Sussistono pesanti limiti derivanti dalla richiesta dell’avvenuto espletamento degli ultimi 10 anni dei servizi di architettura ed ingegneria  in base alla lettera b della norma ed in particolare dell’avvenuto svolgimento in 10 anni di due servizi di punta (punto c della norma).

Considerata la situazione di mercato che negli ultimi anni ha visto una forte contrazione delle commesse pubbliche e quindi un notevole impoverimento dei curriculum, risulta spesso difficile per gli studi medio-piccoli partecipare a bandi di gara in quanto il limite temporale dei 10 anni risulta troppo stretto.

Sarebbe necessario un allungamento dell’arco temporale/ un’eliminazione dello stesso o in subordine un allungamento con una norma di carattere transitorio per favorire immediatamente l’accesso.

In passato questa problematica è stata spesso affrontata anche all’interno degli Ordini ma non si è mai riusciti ad avere una modifica del limite temporale dei 10 anni. Anche l’eventuale raggruppamento di più soggetti per arrivare ai requisiti di partecipazione non riesce spesso a soddisfare il punto 2.2.2.1 lettera c delle Linee Guida ovvero i due servizi di punta che devono essere in capo ad un unico soggetto e quindi non cumulabili in sommatoria con altri.

Qui il Link sui riferimenti normativi che ho richiamato:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062

Arch. Fioravanti Mongiello.


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