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“Più Europa”: ma almeno sapete come funziona l’Europa? Parte prima: il Parlamento europeo

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Parlamento europeo

Non c’è politico o giornalista che si professi europeista il quale, ribattendo alle tante critiche su questa Europa che non funziona, che dà troppo potere alla finanza, che è troppo divisa economicamente, non concluda la sua risposta con la frase “ci vuole più Europa”. Per questi entusiasti sostenitori del progetto europeo il problema nasce dal fatto che non siamo abbastanza integrati, che non abbiamo ceduto abbastanza prerogative statali alle istituzioni europee, che non ci affidiamo al governo europeo che ha una visione più ampia dei problemi e delle soluzioni.

Ma questi entusiasti sostenitori di un’Europa unita e federale, un’Europa dei popoli e dei cittadini lo sanno come funzionano le istituzioni europee? Nel dubbio proviamo a chiarirci le idee e cominciamo dal Parlamento europeo.

Innanzitutto, e forse per qualcuno sarà una sorpresa, nonostante si chiami Parlamento europeo il consesso con sedi a Bruxelles e Strasburgo non ha il potere legislativo!

Fino a poco tempo fa, prima del Trattato di Nizza del 2001 che ha modificato l’originario Trattato di Roma, esso aveva solo un compito consultivo, dopo il Trattato di Nizza per alcune materie era stata introdotto il principio della co-decisione insieme al Consiglio europeo e solo con il Trattato di Lisbona del 2009 questo principio è diventato quello ordinario. Ma né il Parlamento, né il Consiglio decidono su cosa legiferare: l’unico che ha il potere di promuovere una legge (direttiva, regolamento, ecc.) è la Commissione europea.

Non solo, ma per le questioni in materia fiscale, di concorrenza, di armonizzazione delle legislazioni nazionali e su alcuni aspetti di politica sociale il Parlamento torna ad avere solo un ruolo consultivo (non impegnativo).

Il meccanismo di approvazione normale di un atto è stabilito dall’art. 294 TFUE, che riporto nei primi 14 commi (!):

Articolo 294

(ex articolo 251 del TCE)

1.   Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l’adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2.   La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4.   Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l’atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5.   Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6.   Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

7.   Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a)

approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l’atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b)

respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l’atto proposto si considera non adottato;

c)

propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8.   Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a)

approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato;

b)

non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9.   Il Consiglio delibera all’unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

10.   Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11.   La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12.   Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto in questione si considera non adottato.

13.   Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l’atto in questione si considera non adottato.

14.   I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Ora, la mia anima di giurista che si ritiene custode della Costituzione e per il quale la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario è il principio cardine di una democrazia ben equilibrata, sobbalza nel vedere questo dogma calpestato da un sistema in cui il potere esecutivo, ovvero la Commissione, organo non elettivo, è l’unico abilitato a promuovere una legge e che un Parlamento, organo elettivo e pertanto luogo dove dovrebbero normalmente nascere ed essere approvate le leggi, sia solo una rotella di un meccanismo di approvazione, subordinato al parere ed all’approvazione di un altro organo, il Consiglio, anch’esso non elettivo!

Questo complesso e farraginoso meccanismo permette sostanzialmente alla Commissione, dei burocrati nominati, di gestire per intero l’Unione, prima decidendo cosa e come dovrà essere norma cogente per tutti gli Stati membri – decisione che può essere contestata o modificata dal Parlamento, ma solo a costo di un braccio di ferro con il Consiglio e la Commissione – poi avendo il pieno ed esclusivo potere di controllare ed imporre che tale norma sia eseguita.

Mi fermo qui, per ora, ma tornerò a parlare delle altre istituzioni europee, così da rendere chiaro a chi dovremmo gioiosamente affidarci.

Alla prossima.


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