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Perchè lo Stato non paga i danni dei vaccini non obbligatori (come il Covid) e come la Corte Costituzionale ha cambiato le cose

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Se i vaccini contro il Covid-19 sono effettivamente così importanti per la prevenzione della diffusione del Covid-19 come la TV continua a dirci, perché non sono obbligatori? Semplicemente perché, in caso di vaccinazione obbligatoria, il governo sarebbe economicamente responsabile per gli eventi avversi. Questo è chiaramente stabilito da una legge dello Stato, la 221/1992, ma la legge stessa stabilisce delle importantissime eccezioni che spiegano come mai questo obbligo non sia ancora stato applicato. Passiamo ora a leggere l’articolo di legge:

 1. Chiunque abbia riportato, a causa di  vaccinazioni  obbligatorie
per legge o  per  ordinanza  di  una  autorita'  sanitaria  italiana,
lesioni o  infermita',  dalle  quali  sia  derivata  una  menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo
da parte dello Stato, alle condizioni  e  nei  modi  stabiliti  dalla
presente legge. 
  2. L'indennizzo di cui al comma 1  spetta  anche  ai  soggetti  che
risultino   contagiati   da   infezioni   da   HIV   a   seguito   di
somministrazione di sangue e suoi derivati,  nonche'  agli  operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio,  abbiano  riportato
danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione
contratta  a  seguito  di  contatto  con  sangue  e   suoi   derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 
  3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. (7)
(9) 
  4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone  non
vaccinate che abbiano riportato,  a  seguito  ed  in  conseguenza  di
contatto con persona vaccinata, i danni  di  cui  al  comma  1;  alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro  ufficio  o
per potere accedere ad  uno  Stato  estero,  si  siano  sottoposte  a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie  ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Quindi se lo stato rende una vaccinazione obbligatoria, allora risponde economicamente dei danni derivanti da reazioni avverse ed effetti collaterali. Se la vaccinazione è però necessaria di lavoro, allora lo Stato non risponde.  Se vi vaccinate contro la febbre gialla per viaggiare in uno stato africano, ma per piacere, lo stato potrebbe non rispondere. Chiaro no? Rimane però scoperto il caso lo stato non obbliga la vaccinazione, ma la consigli fortemente, esattamente come sta succedendo con il covid. Teoricamente la vaccinazione non è obbligatoria perché il greenpass è ottenibile anche tramite i test periodici, che sono a pagamento. Possiamo dire solamente che è fortemente consigliata.

Quindi fino a quando lo Stato italiano non rende obbligatoria la vaccinazione non risponde dei danni relativi. In teoria anche quando questa è raccomandata o quasi imposta con strumenti coercitivi come il Green Pass.

Peccato, per lo Stato, che sia intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale. La sentenza 118/2020 della Corte Costituzionale, è abbastanza chiara, tanto più che la stessa era presieduta dall’attuale ministro della giustizia, Cartabia. Si trattava della vaccinazione “Raccomandata”, ma non obbligatoria, in Puglia, contro la l’Epatite A. In questo caso, quando sussista una “Raccomandazione”, la corte Costituzionale ritiene che il quarto comma dell’articolo uno non sia applicabile, come si può intendere dal dispositivo della sentenza:

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A.

Questo perché la vaccinazione sull’epatite A era “Raccomandata“. Nessuna vaccinazione è più raccomandata di quell del Covid-19, quindi questa sentenza si potrebbe applicare paro paro ai  vaccini per il covid-19. Purtroppo si incrociano da un lato i pessimi contratti conclusi dalla Commissione, che, praticamente, esentano da ogni responsabilità le cause farmaceutiche e il desiderio degli enti preposti al controllo, da Ministero della Sanità ed AIFA al CTS, di non prendersi nessuna responsabilità. Perché in Italia l’obiettivo è sempre quello di esercitare il potere senza nessuna responsabilità. Purtroppo per ottenere giustizia ci si dovrà rivolgere alla magistratura ordinaria e, speriamo, ottenerla in modo più rapido rispetto a quello ottenibile con una sentenza della Corte Costituzionale.


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