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Economia

PENSIONI: tutte le novita’ del 2014 (pensioni d’oro, rivalutazione, requisiti pensionamento)

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Piccolo vademecum delle novita’ 2014 decise dal Governo Letta e dai Governi precedenti.

Torna l’adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi al mese (3 volte il minimo), ma in forma limitata e comunque non oltre i 2.972 euro lordi. Ma torna anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro che solo lo scorso giugno la Corte costituzionale aveva cancellato, e questa volta sarà del 6-12 per cento sugli importi superiori a 6.936 euro lordi al mese (90.168 euro all’anno).

 

RIVALUTAZIONI, SCATTI FINO A SEI VOLTE IL MINIMO

La legge di Stabilità 2014, come modificata dal maxiemendamento del governo, dispone per il triennio 2014-2016 di una perequazione limitata anche sulle pensioni di importo fra 3 e 6 volte il minimo, negandola per quelle superiori a sei volte. L’adeguamento al costo della vita sarà quindi del 100% per i trattamenti fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro lordi al mese). Per quelle fra 3 e 4 volte il minimo (1.486,29—1.981,72 euro) la rivalutazione sarà del 90% «con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi». Sempre sull’intero importo, l’aumento sarà del 75% per le pensioni fra 4 e 5 volte il minimo (1.981,72—2.477,15 euro lordi) e del 50% su quelle fra 5 e 6 volte il minimo (2.477,15—2.972,58 euro lordi) mentre sulla parte eccedente 6 volte non ci sarà alcun aumento.

 

FINO ALL’1 PER CENTO DAI FONDI SPECIALI

Il decreto Salva Italia del governo Monti rafforzò il contributo di solidarietà già introdotto dall’esecutivo Berlusconi, stabilendo, dal 2012, un prelievo del 5% sugli importi di pensione compresi fra 90mila e 150 mila euro lordi, che saliva al 10% sulla fascia 150-200mila e al 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro lordi. Tale contributo è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta lo scorso giugno, perché discriminatorio in quanto applicato a una sola categoria di contribuenti, i pensionati, e non anche ad altri cittadini con lo stesso reddito. È ancora in vigore, invece, il contributo di solidarietà fissato da Monti per i pensionati dei fondi speciali: Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo, ex Inpdai. Il prelievo oscilla tra lo 0,3% e l’1% della pensione in base agli anni di contribuzione versati prima del 1996. Sono escluse dal contributo le pensioni fino a 5 volte il minimo.

 

IL CONTRIBUTO FINO AL 18% SULLE PENSIONI D’ORO 

Il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro viene riproposto nel maxiemendamento del governo per finanziare un sussidio a favore dei più poveri, motivazione che dovrebbe consentire, secondo il governo, di superare eventuali nuovi giudizi di costituzionalità. Il contributo è fissato nel 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168—128.811 euro lordi annui), che sale al 12% sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (128.811—193.217 euro lordi annui) e al 18% sulle quote oltre 30 volte. In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà sono, secondo i dati Inps, 29.554. Si tratta di assegni superiori a 6.936 euro lordi al mese. Di questi, 6.805 sono maggiori di 9.908 euro lordi al mese (20 volte il minimo) e appena 1.344 superano i 14.863 euro lordi al mese (30 volte il minimo).

 

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REQUISITI PER ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Rammentiamo gli effetti della legge Fornero. Per i soggetti che avevano contributi prima del 1° gennaio (cioe’ che possono andare in pensione col sistema retributivo o misto) e si vorra’ andare in pensione, nel 2014, fermo restando il requisito di avere un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, bisognera’ avere i seguenti requisiti anagrafici:

– Lavoratrici dipendenti settore privato:  si passa da 62 anni e 3 mesi a 63 anni e 9 mesi

– Lavoratrici autonome e gestione separata: si passa da 63 anni e 9 mesi a 64 anni e 9 mesi

– Lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico: si passa da 66 anni a 66 anni e 3 mesi

– Lavoratori autonomi e gestione separata: restano i 66 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (che possono pensionarsi col sistema contributivo), valgono le stesse regole se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale oppure al compimento dei 70  e 3 mesi anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione.

 

PENSIONE ANTICIPATA

I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo o misto), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata nel 2014 se in possesso delle seguenti anzianità contributiva di 42 anni a 6 mesi per gli uomini (era 42 anni e 5 mesi) e 41 anni a 6 mesi per gli uomini (era 41 anni e 5 mesi)

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. Tale riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La contribuzione derivante da riscatto, invece, può essere considerata utile solo se connessa dall’origine con una effettiva attività lavorativa.

I soggetti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata nel 2014 al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

 

By GPG Imperatrice

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