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Parità di genere nelle liste elettorali: una norma che arriva dalla preistoria…

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Un ricorso avverso l’esclusione di una lista elettorale dalla tornata regionale diventa lo spunto per questo breve articoletto che vi invito a leggere con attenzione e senza pregiudizi. Vi trascrivo direttamente un passaggio del mio atto:

“Il legislatore non è nuovo a stupirci con effetti speciali in materia elettorale.

La ferita del cd. “porcellum” è ancora fresca.

La parità di genere è la nuova frontiera della diseguaglianza codificata. Nella falsa pretesa di tutelare la parità tra uomo e donna si sono discriminati entrambi i sessi con una normativa di palese illegittimità.

L’art. 49 Cost., come noto dispone che TUTTI hanno il diritto di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Ovviamente non sono vietati i partiti composti in maggioranza da uno o dall’altro sesso e pertanto quel tutti non può che valere per qualsivoglia essere umano a prescindere dal suo “genere” o dal suo orientamento sessuale.

Una legge che impone di candidare un cittadino piuttosto che un altro per ragioni di sesso viola clamorosamente l’art. 49 Cost. ed ovviamente straccia il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. risultando, in definitiva, manifestamente irragionevole.

Lesi anche i diritti inalienabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost. che ovviamente non possono essere compressi da ragioni attinenti al sesso.

Siamo davvero nanti ad una norma da preistoria dello stato di diritto che segna il decadimento culturale in atto”


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