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Novità e riflessioni sulla fatturazione elettronica

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Il decreto fiscale collegato alla manovra approvato il 15 ottobre ha confermato l’obbligo di fatturazione elettronica fra privati (B2B) in vigore da gennaio 2019.

Il decreto sarà poi sottoposto all’iter parlamentare di discussione e approvazione e in tale sede potrebbero esserci delle modifiche in quanto ad esempio si parla ancora di proroga per le imprese di piccole dimensioni (che non fatturano più di 100.000/250.000 euro annui).

Analizziamo quindi le principali facilitazioni e semplificazioni, parti delle quali rientravano in quanto da me auspicato:

  • Per i primi sei mesi è stata prevista la non sanzionabilità per i ritardi di emissione/trasmissione della fattura elettronica : ricordiamo che la normativa finora in vigore prevede l’emissione della fattura entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione (con prevista sanzionabilità in caso di non osservanza). E’ accettata quindi l’emissione della fattura elettronica entro il termine di liquidazione iva (che ricordiamo è trimestrale o mensile in base al volume d’affari) ed è prevista una riduzione ad 1/5 delle sanzioni se la stessa viene emessa entro la liquidazione iva successiva. Le sanzioni normalmente applicabili per omessa fatturazione di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 prevedono tra il 90% e il 180% dell’imposta.

 

  • Le fatture andranno emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione , questa disposizione si applicherà dal primo luglio 2019 pienamente in quanto nel periodo precedente ci sarà una concomitanza con quanto esposto nel paragrafo precedente.

 

  • Eliminazione dell’obbligo di numerazione delle fatture ricevute: semplificazione delle registrazioni contabili ai fini Iva che viene incontro alla complessità che si sarebbe generata dalla non modificabilità delle fatture elettroniche (che sono in formato xlm). Altra facilitazione è la registrazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione.

 

  • Viene previsto il pagamento dell’Iva al momento in cui la fattura viene incassata. Il provvedimento non riguarda le imprese che fatturano e incassano al momento delle prestazione di servizi o cessione beni (contabilità per cassa); ma è necessario per le imprese che emettono fattura e incassano dopo 90/120 giorni o subiscono ritardi nei pagamenti (fattispecie purtroppo oggi molto diffusa, sulla quale si auspica in futuro anche un intervento del governo) che si trovano ingiustamente penalizzate da un sistema che spesso richiede l’imposta ancora prima dell’incasso della stessa.

 

Va poi fatto presente che sempre nell’ottica della digitalizzazione e telematizzazione è previsto nel Dl fiscale l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi (gli scontrini), che elimina altri adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini. Per chi ha un volume d’affari superiore a 400mila euro sarà obbligatorio dal primo luglio 2019, per gli altri dal primo gennaio 2020. Si auspica che soprattutto le partite Iva micro, i commercianti ambulanti possano rispettare tale obbligo senza incorrere in costi eccessivi.

Abbiamo visto ad oggi che c’è stato un primo passo da parte del governo di rendere meno complicato e impegnativo questo nuovo obbligo “forzato” introdotto dal precedente governo di cui abbiamo parlato nel mio precedente articolo https://scenarieconomici.it/perche-la-fattura-elettronica/ , auspico che il parlamento possa migliorare ulteriormente la situazione soprattutto rivendendo al ribasso le sanzioni.


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