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Notifiche degli atti nel Processo Tributario Telematico: le principali peculiarità

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Come è noto, dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di notificare per via telematica gli atti processuali relativi ai giudizi di primo e secondo grado. Fino al 30 giugno, infatti, l’opzione telematica risultava essere ancora facoltativa sia per quanto concerne la notifica che il deposito degli atti.

Tra le note positive delle nuove modalità di gestione del contenzioso tributario c’è la possibilità di utilizzare con maggiore efficacia i moderni strumenti informatici per supportare, velocizzare e meglio organizzare il lavoro di studi e professionisti coinvolti. Un esempio è il software iContenzioso, l’unico programma in cloud che consente attualmente di gestire tutte le pratiche relative al contenzioso fino al penultimo step, cioè il caricamento della documentazione sul portale Sigit che deve essere tuttora svolto manualmente. Non appena il Ministero permetterà al portale di dialogare con software di terze parti anche quest’ultima fase sarà gestibile direttamente dal software, con grande soddisfazione di commercialisti e avvocati del lavoro che tutti i giorni utilizzano questo utile tool per svolgere la loro attività.

 

Normativa sulle notifiche a mezzo PEC

La normativa che disciplina le notifiche a mezzo PEC si trova all’interno del decreto del MEF, datato 23 dicembre 2013, teso a delineare il Regolamento sull’adozione degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del Processo Tributario.

In particolare il comma 2 dell’art. 5 del Regolamento menzionato stabilisce che la notifica telematica prende effettivamente forma quando il gestore PEC del destinatario genera la ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

 

Le modalità operative delle notifiche telematiche

Le modalità operative delle notifiche degli atti tramite PEC sono state sancite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la circolare n.1/DF/2019 con la finalità di segnalare alcuni elementi da introdurre nell’oggetto o nel corpo del messaggio di PEC affinché:

  1. 1. Il mittente, una volta inviata la notifica tramite PEC, ottenesse una ricevuta di accettazione e consegna che fosse caratterizzata da tutti i dati relativi agli atti oggetto della notifica;
    2. Il destinatario potesse comprendere in maniera semplice ed immediata l’obiettivo della notifica dell’atto;
    3. Il destinatario avesse la facoltà di riconoscere correttamente l’atto notificato per poi attuare eventuali azioni difensive.

È possibile esibire prova delle notifiche PEC degli atti processuali depositando nell’ambito del Processo Tributario Telematico i seguenti file (che vengono creati automaticamente dal sistema informatico di gestione della PEC):

  • La ricevuta di avvenuta consegna (RAC, alla quale abbiamo accennato all’inizio dell’articolo), corredata dalla firma del destinatario;
  • La ricevuta di accettazione firmata dal mittente.

Le principali criticità delle notifiche telematiche

Le criticità più importanti che possono verificarsi nell’ambito dell’invio delle notifiche telematiche fanno riferimento a questi aspetti:

  1. La notifica inoltrata ad un soggetto che non ha l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, che peraltro non sia stato indicato nel primo atto difensivo
  2.  Una mancata consegna della e-mail dovuta a cause interamente imputabili al destinatario come, ad esempio, una casella di posta disattivata
  3.  Una mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo, allorché questo non sia rintracciabile all’interno dei pubblici elenchi.

Qualora fosse accertato uno dei tre casi sopraelencati, il notificante avrebbe l’obbligo di predisporre, ai sensi dell’art. 16-bis comma 2 del D.Lgs n. 546/92, le modalità tradizionali di notifica degli atti processuali contenute nell’articolo 16 dello stesso decreto legislativo.
In conclusione, se il destinatario della notifica fosse completamente irrintracciabile, il mittente avrebbe la responsabilità di procedere – ai sensi dell’articolo 17 comma 3 del D.Lgs. n. 546/92 – al deposito degli atti presso la segreteria della commissione tributaria.


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