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Note sulle Costituzione – il LAVORO

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Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Anche in questo articolo si ritrova l’uso mitologico del verbo riconoscere e un illiberale dovere di solidarietà fra i cittadini. Ma la norma è sopratutto importante perché caratteristica dell’utopismo socialistoide dei costituenti. Inoltre è una di quelle che più si prestano a fraintendimenti.

Essenziale al riguardo è l’esame del concetto di “diritto”. Esso può essere oggettivo, nel senso di “insieme di norme”, oppure soggettivo: un potere che la legge dà al singolo per chiedere allo Stato di fare qualcosa in suo favore. Per esempio obbligare il debitore a pagarlo, il ladro a restituirgli ciò che gli ha sottratto, e via dicendo. In tutti i casi è necessario che qualcosa si possa imporre con la forza: un ordinamento giuridico senza uno Stato che sia in grado di dargli concreta applicazione sarebbe solo un libro dei sogni.

Interessante è pure il concetto di interesse legittimo. Mentre il diritto soggettivo è dato al singolo nell’interesse del singolo, l’interesse legittimo è quello che il cittadino può avere a che lo Stato applichi le proprie leggi. Per esempio, se in un concorso si è stati scavalcati da qualcuno che aveva minori titoli, si può ricorrere non perché si abbia un diritto soggettivo alla vittoria, ma perché lo Stato ha leggi e regolamenti riguardanti i concorsi e la loro corretta applicazione può essere utile al concorrente ingiustamente escluso. Lo Stato interverrà nel proprio interesse (la correttezza dei concorsi) ma il cittadino – portatore dell’interesse legittimo – ne beneficerà.

In quale categoria può rientrare il “diritto al lavoro”? Ad escludere che si tratti di un diritto soggettivo basta il fatto che il disoccupato non può rivolgersi al giudice per ottenere un posto di lavoro. Né può ricorrere al Tribunale Amministrativo per obbligare lo Stato a dargli un posto di lavoro, come se disponesse di un interesse legittimo. E allora, in che senso la Costituzione parla di “diritto al lavoro”?

L’inevitabile, sconsolata constatazione è che la nostra Costituzione usa alcune parole con un senso puramente politico, per non dire demagogico. L’affermazione per cui: “una madre ha diritto all’affetto dei figli” ha un senso umano ma non giuridico. Ella non può rivolgersi al giudice per obbligare i suoi figli ad essere affettuosi con lei. E nello stesso modo il lavoro è qualcosa che “sarebbe giusto avere”, non qualcosa che si ha il diritto giuridico di avere. Purtroppo, questo equivoco ha alimentato infinite rabbie e infinite frustrazioni, per esempio – comprensibilmente – nel disoccupato ignorante di diritto. Se si voleva solo dire che lo Stato farà, giustamente, il possibile per eliminare la disoccupazione, questo bisognava scrivere. E anzi, non bisognava scriverlo: chi mai farebbe il possibile per aumentarla?

Fra l’altro questa esagerazione letteraria si pone in contraddizione col secondo comma. Se il diritto al lavoro effettivamente esistesse (tanto che basterebbe riconoscerlo) non ci sarebbe nessuna necessità di “promuoverne le condizioni”. Lo Stato infatti non promuove il diritto alla libertà di parola, quella libertà la assicura. Se invece si limita soltanto a “promuovere le condizioni” del “diritto al lavoro”, con ciò stesso riconosce che esso non è né concreto né effettivo. Dunque non esiste. Se poi si intende parlare di un “diritto teorico”, i lavoratori saranno felici di sapere che, a fronte di un diritto teorico avranno diritto a un salario altrettanto teorico.

È anche vero che non si tratta dell’unico caso di stravolgimento della parola “diritto”: c’è tutta una  “letteratura” che, seguendo una sciocca tendenza sociologica, ama decorare con al parola “diritto” le esigenze che reputa particolarmente meritevoli di tutela. Gli incompetenti e i sentimentali parlano di diritti degli animali, diritti del malato, diritti dei bambini. In realtà, gli animali non possono essere portatori di diritti perché non hanno personalità giuridica. I malati non hanno diritti e interessi legittimi in quanto tali ma in quanto cittadini. I bambini infine sono cittadini come gli altri, già favoriti da speciali tutele in quanto minorenni. Basta applicarle.

In conclusione, il famoso “diritto al lavoro” è soltanto un’espressione da comizio, se si è ragionevolmente convinti che fra gli ascoltatori non ci siano laureati in giurisprudenza.

3. Continua

Gianni Pardo, [email protected]

18 agosto 2012

 


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