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Attualità

L’Oro di Banca d’Italia (di Nino Galloni)

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Mario Draghi ha risposto direttamente alle interrogazioni europarlamentari gialloverdi sull’argomento. Ha parlato di diritto della BCE a detenere e gestire risorse valutarie (in base all’art. 30 dello Statuto della stessa BCE). Si tratta, dunque, di due aspetti: se gestisce e detiene vuol dire che non è proprietaria, in altre parole che non può vendere; ma se si tratta di riserva valutaria essa può dover essere venduta (almeno in teoria) in base ad evidenti esigenze.

Orbene, in queste situazioni, per vendere (atto straordinario) occorre l’autorizzazione di un’autorità sovraordinata nell’interesse del proprietario (Popolo italiano, beni inalienabili; Stato italiano, beni alienabili); ma tale autorità sovraordinata non esiste. Quindi, delle due l’una: o l’oro è riserva, allora manca l’autorità di garanzia (come nel caso delle proprietà di un minore o di un soggetto non considerato autonomo); o l’oro non si può vendere e allora non è “riserva”. In effetti, secondo ed ancor più delicato aspetto: lo Statuto della BCE parla di riserve valutarie, ma l’oro poteva venir considerato tale quando c’era l’aggancio della moneta all’oro (ed alle altre valute con cambio fisso fra di loro e convertibilità in oro stabilita dagli accordi internazionali). Oggi non è più così: la compravendita di oro nelle varie valute (o viceversa) non è decisa da accordi o da un’autorità, ma dal libero mercato.

La questione sarebbe semplicissima in un’ottica storica: dopo il 1971 trattasi di una risorsa, non di una riserva (in senso  tecnico-monetario). L’unica competenza della BCE, quindi, riguarda il regime autorizzativo verso la Banca d’Italia in termini di vigilanza su di essa come previsto dai Trattati e dallo stesso Statuto.


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