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Lo “Stato di emergenza” di Conte? Bocciato pure dal giudice di Pisa

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Anche il giudice del tribunale penale di Pisa, in una sua sentenza , ha definito completamente illegittimo lo stato di emergenza voluto dal governo conte, aggiungendo quindi l’ennesimo mattone giuridico al muro contro i vari lockdown.

Il giudice del Tribunale di Pisa elenca i diritti di rango costituzionale che il primo dpcm come i successivi, avrebbero compresso in modo illegittimo: la libertà personale, tutelata all’articolo 13 della Costituzione, la libertà di circolazione e soggiorno di cui all’articolo 16, la libertà di riunione (articolo 17), la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione (articolo 19) e gli articoli che disciplina l’iter di formazione delle leggi in Parlamento.

Di tutte queste libertà quella personale “è il più importante dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione. In base all’articolo 13 è un diritto inviolabile, che può essere limitato sulla base di una legge e con un atto motivato dell’autorità giudiziaria, non certo solo con un dpcm o un decreto legge del Governo.

Solo un giudice può emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale sulla base di una legge generale e astratta che definisca un comportamento come reato. Ovviamente non si possono definire 50 milioni di italiani come rei, tranne che non si sia un folle europeista che vuole instillare il solito complesso di colpa.

Uscire di casa, in presenza di un dpcm che stabilisca un ordine di permanenza domiciliare, non costituisce un reato. Il giudice del Tribunale di Pisa ha di fatto assolto gli imputati dal reato di cui all’articolo 650 del codice penale, l’inosservanza di un ordine dato un’Autorità. L’articolo afferma:

Chiunque  non  osserva un provvedimento
          legalmente  dato  dall'autorita' per ragione di giustizia o
          di  sicurezza  pubblica  o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
          punito,  se  il  fatto non costituisce un piu' grave reato,
          con  l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda,

 

L’illegittimità dello stato di emergenza deriva dalla mancata fissazione di un termine e dall’omessa indicazione esemplificativa delle misure di gestione adottabili dal Presidente del Consiglio durante l’emergenza, nonché dalla mancata disciplina puntuale di questi poteri.

Una situazione emergenziale è, per sua natura, limitata nel tempo e nello spazio e non può essere prolungata sine die. Speriamo che questa volt il governo se ne accorga.

 

 

 

L’illegittimità dello stato di emergenza deriva dalla mancata fissazione di un termine e dall’omessa indicazione esemplificativa delle misure di gestione adottabili dal Presidente del Consiglio durante l’emergenza, nonché dalla mancata disciplina puntuale di questi poteri.

Nonostante l’illegittimità dello stato di emergenza come riconosciuto da diversi Tribunali, Mario Draghi sembra orientato a prorogarlo il 31 luglio prossimo, data della relativa scadenza.

Lo stato di emergenza persiste dal 31 gennaio 2020, al punto che ormai ci chiediamo se questa illegittimità non sia la nuova normalità.


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