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La riforma del MES: Carlo Alberto è vivo e lotta insieme a loro (di Duccio Chiapello)

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Ora che la vicenda del negoziato sul MES sta emergendo nei suoi reali connotati, è facile constatare come il Presidente del Consiglio e l’ex Ministro dell’Economia abbiano condotto la trattativa attenendosi scrupolosamente alle prerogative costituzionali dell’esecutivo: piccolo dettaglio, la Costituzione a cui ci riferiamo non è quella repubblicana, ma è lo Statuto Albertino, concesso dal re Carlo Alberto ai sudditi del regno sabaudo nel 1848. Uno Statuto – va ricordato – già democraticamente superato al tempo della sua entrata in vigore, poiché redatto sul modello della vecchia Charte francese della Restaurazione (1814) e della sua revisione sotto la Monarchia di Luglio (1830).

È sufficiente leggere un estratto dell’articolo 5 della carta albertina per farsi un’idea degli strumenti di negoziazione a disposizione Re, capo dell’esecutivo, in caso di stipula di trattati in grado di produrre conseguenze sulla finanza pubblica.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. […] Fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze […] non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere”.

È chiaro come, in linea generale, l’inciso “tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano” aprisse al Re lo spazio per mettere in campo una diplomazia autonoma e se necessario segreta, sottraendola al vaglio parlamentare nel nome di quello che oggi viene chiamato “bene del Paese”.

Dovendo comunque ottenere l’assenso finale delle Camere, l’esecutivo, qualora avesse desiderato imporre ad esse la propria linea politica, avrebbe avuto la convenienza di agire in due fasi. 1) Nella prima, negoziare i trattati avvalendosi della discrezionalità diplomatica riconosciutagli all’articolo 5, tenendo parzialmente o totalmente all’oscuro il Parlamento sulla natura degli accordi che si andavano formando e avendo cura di impegnare il più possibile lo Stato dal punto di vista politico-diplomatico. 2) Nella seconda, sottoporre il testo alle Camere ai fini dell’approvazione, quando ormai le modifiche sarebbero risultate impossibili e il voto contrario, in virtù dei negoziati già intercorsi, si sarebbe rivelato gravido di conseguenze profondamente negative e dirompenti per la posizione internazionale dello Stato.

Questo hanno fatto non il sovrano e i ministri del Regno d’Italia, ma il presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia della Repubblica democratica – democratica! – italiana, evidentemente ritenendo, nella vicenda della revisione del MES, di potersi avvalere del fantasma di vecchie prerogative di cui qualcuno, forse, non ha mai accettato il tramonto.

Giova rammentare che, nella storia del nostro Paese, il ricorso da parte dell’esecutivo a questa condotta negoziale e la conseguente imposizione dei suoi esiti a un Parlamento esposto alla pressione dell’urgenza e al condizionamento di patti già formati furono la circostanza in cui maturarono il Patto di Londra (1915) e il nefasto ingresso del Regno d’Italia nella Prima guerra mondiale.

Carlo Alberto è vivo, e lotta insieme a loro. Vedremo ora se, nel Parlamento e nel Paese, ci saranno donne e uomini che mal sopportano di indossare le antiche vesti del suddito.


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