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La fine dell’equilibrio tra poteri dello Stato apre la strada ai nuovi totalitarismi

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I padri costituenti concepirono un equilibrio tra i tre fondamentali poteri dello Stato al fine di impedire che in futuro, la nostra neonata Repubblica, potesse ancora essere preda di totalitarismi. Se ogni potere controlla e limita l’altro, il sistema avrebbe potuto e dovuto essere in perfetto equilibrio.

I tre poteri sono, come ampiamente noto, l’esecutivo, il legislativo ed il giudiziario.

Ma questo equilibrio esiste ancora? Purtroppo no e nella storia della nostra Repubblica vi sono due momenti, sostanzialmente occulti, in cui tale equilibrio e’ stato modificato quel poco che basta da favorire in modo decisivo l’avvento di una nuova forma di totalitarismo di cui l’UE e’ la promotrice, ovvero il totalitarismo finanziario che oggi conta del supporto di Governi completamente asserviti allo scopo di cedere la sovranità ad esso. Ecco che la legge del più forte trova la sua piena attuazione in chiave moderna.

Esaminiamo questi due momenti, in cui l’equilibrio e’ stato minato rendendo il sistema vulnerabile all’attacco del nuovo totalitarismo, consentendo ciò che in questi giorni vediamo ovvero l’avvento di Governi dediti allo smantellamento della sovranità nazionale.

1) Correva il giorno 21 dicembre 2005 e veniva approvata la nuova legge elettorale, il cd. porcellum, con la quale i membri del Parlamento venivano eletti non più in base alle preferenze riscosse ma secondo l’ordine di inserimento nella lista elettorale decisa dalle segreterie dei partiti. Gli elettori perdevamo così il diritto di preferenza. Il porcellum, pur criticato per la sua evidente incompatibilità con la Costituzione, e’ rimasto incredibilmente in vita fino al recente intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 1/2014 ha acclarato l’illegittimità della legge. Nonostante ciò le camere non sono state sciolte ed anzi, i nominati stanno addirittura modificando la Costituzione e ciò a piena riprova di quanto sia purtroppo stato importante il passaggio del 2005.

In particolare ai fini del tema che si tratta con il presente articolo serve porsi una domanda specifica: avere un Parlamento di nominati quali effetti ha comportato sul piano del bilanciamento dei poteri fondamentali? Il Parlamento di nominati e’ diventato una sorta di “cavallo di Troia” per l’attacco finanziario?

Ai sensi dell’art. 67 Cost. i parlamentari vengono eletti senza vincolo di mandato, ovvero non hanno alcun obbligo verso il partito che li ha candidati: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

Ovviamente un parlamento di nominati ha finito per introdurre, indirettamente e senza alcuna modifica costituzionale, il vincolo di mandato. Ciò in quanto e’ di palmare evidenza che un’eventuale posizione difforme tra un singolo parlamentare e l’esecutivo finisce con il tagliare fuori dalla politica il dissidente che dopo il porcellum non poteva più far valere all’interno del suo partito il peso dell’approvazione popolare che si può avere solo passando attraverso il voto di preferenza. Chi dissente, dopo il porcellum, sa già che alle elezioni successive non potrà più prendere posto in Parlamento o comunque non avrà più alcun peso in esso.

Se ci pensate questo ha profondamente inciso nell’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo sottoponendo il secondo alla direzione del primo. Il Parlamento, non più alla pari del Governo, approva via via i provvedimenti dell’esecutivo che, come la cronaca recente dimostra, ricorre sistematicamente al voto di fiducia proprio per impedire dibattito e dissenso interno. Ciò e’ palesemente avvenuto per l’approvazione delle politiche di austerità degli ultimi anni. Politiche che quasi tutti i Parlamentari dicono di non volere ma che alla fine hanno approvato in massa con pochissime eccezioni.

Ergo il Parlamentare dissidente, nanti alla certezza di andare al voto senza che la preferenza conti e sapendo di perdere il proprio seggio a causa delle liste bloccate, finisce per adeguarsi alle richieste del partito a cui appartiene e dunque avvalla pedissequamente l’operato dell’esecutivo.

Sono così state approvate nell’ordinamento tutta una serie di leggi palesemente incostituzionali, connotate da un unico comun denominatore, ovvero la cessione di sovranità nazionale in favore dei mercati.

Esaminiamo ora il secondo fatto, che passando completamente inosservato, ha posto l’esecutivo in posizione di vantaggio e superiorità evidente anche di fronte al potere giudiziario.

2) Nel 2006 il Parlamento approvava un’urgentissima riforma del codice penale con la legge 24.02.2006 n. 85/2006. Per quale reato vi chiederete? Droga? Immigrazione? criminalità? Giammai!

Sapete su cosa si legiferava? Si modificarono i reati contro la personalità dello Stato.

Cosa sono i reati contro la personalità dello Stato? Molti cittadini non ne hanno mai neppure sentito parlare. Sono una serie di norme penali, in gran parte mai applicate nella storia della Repubblica, pensate per rendere punibile il comportamento di chi, tra l’altro, avesse attentato all’indipendenza ed alla sovranità nazionale in violazione dei limiti costituzionali.

Vediamo nel dettaglio gli articoli e le modifiche apportate:

a) L’articolo 241 del codice penale è stato sostituito dal seguente:
“(Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni”.

La norma previgente recitava: “(Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato) – Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con la morte (dunque ergastolo)”

Nessun riferimento alla violenza era dunque presente ante riforma e la pena veniva ridotta e resa quindi soggetta a prescrizione (l’ergastolo invece era imprescrittibile).

b) L’articolo 283 del codice penale è stato sostituito dal seguente:
“(Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con <strong>atti violenti</strong>, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni”.

Il testo previgente invece non menzionava affatto gli “atti violenti” recitando: “Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato , o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.”

c) L’articolo 289 c.p. e’ stato sostituito dal seguente:
(Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette<strong> atti violenti</strong> diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni”.

Nel testo previgente la norma invece recitava: “È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1. al presidente della Repubblica o al Governo, l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l’esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette”. Ancora una volta la parola violenza e’ stata dunque aggiunta alla fattispecie.

Tale modifica normativa e’ tremendamente attuale in questi giorni in cui il Governatore di BCE, Mario Draghi, chiede espressamente la cessione della sovranità nazionale per le riforme strutturali e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, incredibilmente si dichiara d’accordo. Oggi la Magistratura si trova quindi in condizione di enorme difficoltà nell’intervenire laddove i reati sono commessi da personaggi che occupano ruoli istituzionali poiché dopo la riforma la cessione illegittima di sovranità ed indipendenza, se fatta a colpi di penna e con il consenso di parlamentari sotto vincolo di mandato di fatto perché nominati dai partiti, non e’ più punibile o quantomeno diventa molto più difficilmente punibile.

Ma se tali articoli non erano stati mai di fatto utilizzati nella realtà processuale come mai si decise di cambiarli proprio allora? Ai tempi si parlò di norma “salva Lega”. Ma fu così? A mio avviso la Lega può essere stata al massimo una scusa.

Con ricorso n.r.g. 28989/05 in Cassazione approdava una causa davvero insidiosa per i fautori della cessione della sovranità nazionale. Infatti si dibatteva incidentalmente di sovranità monetaria e di cessione della stessa. La legge n. 85/2006 precede di soli 4 mesi la sentenza della Corte che arrivò a luglio 2006.

La modifica del codice penale dunque fu fatta per la Lega Nord o per le banche? Si temeva forse che la Cassazione rilevasse (seppur incidentalmente) che la cessione della sovranità monetaria fosse avvenuta oltre i limiti degli artt. 1 e 11 cost. con immediati riflessi penali per chi aveva compiuto tale cessione? Cessione per la quale occorre guardare al Trattato di Maastricht e all’istituzione di BCE. La Corte alla fine si pronunciò per l’assenza di giurisdizione e la questione sovranità non venne affrontata nel merito. La sentenza della Corte fu ineccepibile posto che la parte che aveva introdotto brillamentemente la causa dimenticò di sollevare in Cassazione l’eccezione di incostituzionalità delle leggi di ratifica dei Trattati europei che avevano violato la Costituzione introducendo un vincolo esterno alla nostra sovranità. Ma ciò che conta e’ che la finanza aveva avuto paura e dunque aveva deciso di intervenire prima della sentenza, prevenendo così anche ulteriori attacchi.

Ecco dunque due passaggi, fino ad oggi oggetto di scarsa attenzione da parte degli addetti ai lavori, che di fatto hanno obiettivamente modificato l’equilibrio tra i poteri dello stato spianando la strada ad una nuova venuta del totalitarismo.

L’esecutivo oggi prevale su entrambi gli altri poteri visto che la Magistratura e’ ostacolata dalla modifica del codice penale non avendo quasi più azione per la difesa della sovranità e dell’indipendenza nazionale ed il potere Legislativo e’ reso monco e ricattabile dalle liste bloccate.

Un quadro davvero sinistro su cui invito tutti a riflettere ed ad esporre le proprie opinioni.

www.studiolegalemarcomori.it


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