Attualità
La direttrice dell’Agenzia Entrate incredibilmente insiste: “atti non firmati da dirigenti validi”. Al peggio non c’è davvero limite.
Non si può che sussultare di fronte all’odierna dichiarazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi: “Inutile tentare di impugnare le cartelle” – “Tentare di fare impugnare gli atti firmati da dirigenti “decaduti” delle agenzie fiscali “mi pare vergognoso perché si fanno perdere soldi ai cittadini”.
Ovviamente qui di vergognoso c’è solo la frase del Direttore dell’Agenzia che omette di spiegare ai cittadini come stanno realmente le cose violando clamorosamente i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. costituzionalmente imposti. La frase è talmente grave che corre l’obbligo replicare senza ritardi e diffondere la verità.
L’argomento è tecnico ma cercherò di essere semplice. La Dott.ssa Orlandi infatti fa di tutta l’erba un fascio non distinguendo situazioni ben diverse tra loro. In primo luogo è bene precisare subito che la nullità di un avviso di accertamento (non parlo delle cartelle di Equitalia ma degli atti degli Uffici finanziari) non firmato da un dirigente non è novità di ieri ma una legge specifica del 1973!
Gli accertamenti infatti sono validi ex art. 42 comma 1 DPR n. 600/1973 solo se: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato“. Ovvero l’atto deve essere firmato da un Dirigente, anche la delega ad un terzo per la firma (il caso più frequente) non è valida se il delegato (chi firma) non è effettivamente un dirigente. Pertanto se non è un dirigente ad aver emesso l’atto impositivo i cittadini devono impugnare. Anzi, dirò di più, la Orlandi avrebbe il preciso obbligo giuridico di chiedere all’Ufficio l’annullamento di ogni atto firmato in violazione di legge senza che i cittadini debbano promuovere ricorso, come spiegherò infra.
Ovviamente il problema dunque non si pone per chi ha presentato ricorso nei termini di legge, se non è un dirigente ad aver firmato l’accertamento vincerà. Ma cosa accade a chi non ha impugnato? Questo è il punto. In linea di principio, in assenza di impugnazione, l’accertamento si cristallizza rendendo impossibile impugnare la successiva cartella di pagamento.
Restano tuttavia due possibilità. Benché la legge parli di nullità per il difetto di attribuzione (ovvero un atto non firmato da un dirigente) non è assolutamente da escludersi che nello specifico si debba in realtà parlare di un vizio ben più assorbente: ovvero una vera e propria inesistenza dell’atto impositivo. Se si parla di inesistenza il decorso dei termini per impugnare non pregiudica la possibilità di ricorrere in giudizio che resta possibile in ogni tempo. Contrariamente a quanto dice la Direttrice dunque vi sono solide argomentazioni per ricorrere anche in caso di mancata tempestiva impugnazione degli accertamenti. Ma vi è ben di più.
Il realtà gli obblighi in capo alla P.A. sono ben più pregnanti. Infatti con buona pace dell’incauta Direttrice, verso la quale a questo punto mi riservo ogni azione meglio vista e ritenuta, sono le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione a ricordarci con sentenza n. 442/14 che, in ossequio ai principi costituzionali della legalità, imparzialità e buon andamento della P.A.: “alla Pubblica Amministrazione non è consentito (nè direttamente nè indirettamente) trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti, e più in generale, da una situazione di illegalità dalla stessa determinata”. In sostanza il “giudicato” non sana gli illeciti della P.A. e tantomeno quelli causati dalla stessa. Il divieto di firma di atti di accertamento da parte di non dirigenti è un obbligo di legge e l’obbligo di concorso pubblico per assumere la qualifica di dirigente è addirittura di rango costituzionale. L’Agenzia non si può avvalere quindi dei propri comportamenti illeciti a danno dei cittadini.
Orbene cara Orlandi come la mettiamo? L’omissione d’atti d’ufficio è un reato. Annulliamo in autotutela ogni atto firmato da soggetti non legittimati o dobbiamo intervenire?
Date anche un sguardo a questo link, tanto per capire come stanno davvero le cose: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=700013
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