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La “deforma” costituzionale, parte terza, l’abrogazione dell’art. 58 Cost.

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Terza puntata del mio “speciale” di commento, articolo per articolo, della deforma licenziata da un Parlamento composto in “violazione dei principi di rappresentatività democratica”, come sentenziato dalla troppo spesso dimenticata Corte di Cassazione, sentenza n. 8878/14.

L’attuale testo dell’art. 58 Cost. recita: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno d’età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno”.

Tale norma viene abrogata in toto dalla riforma. Qualora si fosse davvero superato il bicameralismo perfetto tale abrogazione avrebbe almeno avuto una sua logica, ma come abbiamo visto nelle prime due schede, quella sull’art. 55 (clicca qui per leggerla) e quella sull’art. 57 (clicca qui per leggerla), il senato non è stato affatto abrogato, conservando poteri sia legislativi che di controllo ed attuazione della normativa direttamente derivante dall’UE.

Pertanto vista la permanenza del senato ciò che davvero scompare è la democrazia rappresentativa, ovvero la possibilità di eleggere direttamente i membri della seconda camera. La maggioranza, con uno slogan puramente populista (se con populista vogliamo intendere, come fanno loro, un concetto dispregiativo che peraltro non condivido), rivendica tale scelta con l’esigenza (falsa!) di risparmio per le casse pubbliche e di velocizzare il processo legislativo.

In realtà il nuovo bicameralismo, che nel commento all’art. 57 ho definito con l’unico termine adeguato, ovvero “incasinato”, non garantirà affatto più velocità nel processo legislativo, ma semplicemente garantirà, laddove si parla di Europa, che la rappresentanza popolare sia la più attenuata possibile. Scelta coerente con un disegno complessivo di asservire l’Italia alla dittatura UE.

Se si voleva davvero abolire il bicameralismo, che comunque sarebbe stato un grave errore sotto il punto di vista della rappresentanza regionale e sulla ponderazione necessaria al processo legislativo, lo si sarebbe fatto, invece si è voluto qualcosa di ben diverso e tale scelta non può dirsi affatto casuale.

La domanda che nasce scheda dopo scheda è certamente: “Ma chi ha scritto realmente la deforma costituzionale?”. Oggi sappiamo chi l’ha voluta, i poteri economici che non digerivano una democrazia che potesse contraddirli, ma la curiosità sull’identità dell’autore materiale del testo resta.

Vi aspetto con la prossima scheda, quella sul nuovo art. 59.

Avv. Marco Mori, blog scenarieconomici – Alternativa per l’Italia. Autore de “Il tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile su www.ibs.it


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