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Analisi e studi

La Costituzione economica 9° scheda: artt. 45 e 46

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Siamo quasi arrivati alla fine di queste schede (manca solo la dieci) e sono rimasti tre articoli: oggi tratteremo i primi due, l’art. 45 sulla cooperazione e l’art. 46 sulla partecipazione del lavoratore. Questo è il testo delle due norme:

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Se siete anche solo dei superficiali osservatori della realtà economica italiana avrete comunque notato un fatto: l’art. 46 è rimasto totalmente lettera morta. Credo sinceramente che nessun articolo della nostra Carta sia stato ignorato nella successiva produzione legislativa quanto questo e quindi oggi… tratteremo solo di questo!

Prima che pensiate che ho bisogno urgente di farmi vedere, vi spiego perché.

L’art. 45 sulla cooperazione non ha realmente bisogno di una esegesi. Come risulta anche nella relazione dei lavori della Costituente “L’articolo non diede luogo a lunghe dissertazioni in quanto tutti furono nel complesso concordi nell’ammetterne l’opportunità. Il solo punto discusso fu se si dovesse sanzionare o meno il controllo sulle cooperative.“. La cooperazione è un fenomeno conosciuto e diffuso e tutti sappiamo i benefici di un tipo di associazione partecipativa e mutualistica, che agisce nell’interesse dei soci senza fine di lucro (il che significa che non distribuisce utili, non che non guadagna…), a partire dalle cooperative bancarie, fino a quelle realizzate al fine di dare una casa ai partecipanti. Poiché invece nulla sappiamo dei benefici che avrebbe portato l’applicazione dell’art. 46, ritengo sia utile parlarne, prendendo a spunto l’esperienza di quei Paesi (che non sono pochi) che hanno sperimentato un sistema di compartecipazione e co-decisione nella gestione aziendale, a partire dalla Germania.

Chi mi legge sa che di solito non sono tenero con i tedeschi (le élite, non i cittadini) e con buone ragioni, ma oggi voglio esaltare un sistema che ha reso oggettivamente più forte quello Stato e gli altri che ne hanno applicato uno simile: il Mitbestimmung. Cosa è e come funziona? Il termine Mitbestimmung può essere tradotto come “partecipazione” o “democrazia industriale” ed indica un sistema di cogestione introdotto in Germania nel 1951 grazie a un referendum indetto dal potente sindacato DGB che porta all’interno dei board aziendali ad una decisione quasi paritaria: i lavoratori infatti hanno il diritto di eleggere fino alla metà (dipende dalla grandezza dell’impresa) dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, organo che ha il compito di definire la strategia dell’impresa (la cui applicazione concreta spetta al Consiglio di Gestione), decidere gli investimenti, nominare i manager e controllarne l’operato. Questo diritto spetta ai lavoratori come tali e senza alcun bisogno che partecipino finanziariamente all’impresa. L’azienda quindi viene gestita unitamente dagli azionisti e dai lavoratori, attraverso i rispettivi rappresentanti, compiendosi così una mediazione fra i principi della massimizzazione del profitto e la considerazione dei diritti ed interessi dei lavoratori, alla sicurezza del posto di lavoro, alle condizioni umane del suo svolgimento ed alla partecipazione dei lavoratori al successo dell’impresa.

Uno studio effettuato sui risultati di questa cogestione, dal titolo “Does good corporate governance include employee representation? Evidence from German corporate boards”, pubblicata nel 2006 sul Journal of Financial Economics da Larry Fauver e Michael E. Fuerst ha concluso che le aziende così strutturate hanno una competitività maggiore ed altri effetti positivi, qui riassunti:

“La rappresentanza dei lavoratori nel board delle imprese apporta competenze molto preziose nel processo decisionale delle aziende, e fornisce un potente strumento per monitorare le decisioni degli azionisti e il comportamento del management. Inoltre maggiore è il bisogno di coordinamento aziendale, maggiore è anche l’efficacia della rappresentanza del lavoro.”

Questi effetti però si hanno se tutti i lavoratori partecipano all’elezione dei rappresentanti: infatti, notano gli studiosi,  “questi vantaggi non si verificano quando la rappresentanza è nominata dai sindacati (e non eletta dai lavoratori)” Ulteriori effetti positivi registrati sono il basso turnover e la crescita di motivazione dei dipendenti (che è uno dei fattori che infatti influenza la produttività).

Un altro studio del 2010 dell’ETUI, European Trade Union Institute, ha messo a confronto due gruppi omogenei, riguardo al peso rispetto al PIL complessivo europeo, di Paesi: quelli che hanno un sistema di diritti di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda (12) e quelli, come l’Italia, che non ce l’hanno (15). Il risultato è stato netto: il gruppo degli Stati dove vige una legislazione che prevede qualche forma di cogestione sono più performanti di quelli dove non è prevista. Per misurarne la performance sono stati presi i cinque indicatori considerati da Eurostat nell’Agenda 2020:

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Diversamente quindi dal credo liberista, da noi incarnato da Marchionne, per cui l’azienda è degli azionisti e deve curare in ogni modo esclusivamente tale interesse, piegando i lavoratori se necessario con il ricatto della delocalizzazione, una gestione più collettiva e paritaria con la forza lavoro è un bene per l’azienda stessa. Sarebbe pertanto il caso che l’ignorato art. 46 della Costituzione venisse riscoperto, soprattutto in questi tempi di Jobs Act, per fondare una diversa strategia industriale, più adatta ad affrontare la crisi e con una visione più ampia e conforme al dettato costituzionale dello sviluppo del Paese. Ma la nostra Carta dicono che sia vecchia e superata…

Alla prossima scheda.


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