Seguici su

Analisi e studi

La Costituzione economica 7° scheda: art. 42

Pubblicato

il

Immagine Costituzione

Oggi esamineremo un’altro articolo fondamentale per la costruzione della Costituzione economica:l’art. 42 sulla proprietà

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Al pari dell’art. 41 sulla libertà di impresa, esaminato nella scheda precedente, sull’art. 42 si sono scritti libri e saggi ponderosi: vediamo come sempre di sintetizzare i concetti fondamentali.

Il primo comma appare piuttosto ridondante e ci fu chi, in sede costituente lo criticò proprio per la sua inutile puntualizzazione. Sul punto l’On. Colitto ebbe infatti a dire:

sembrami inutile scrivere nella Costituzione quello che anche si legge nel primo comma dell’articolo 38, cioè a dire che «i beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati». Chi volete che non sappia che titolari del diritto di proprietà non possono essere se non le persone fisiche e quelle giuridiche?

Quello che si può dire a difesa del comma è che, ammettendo espressamente la proprietà in forma collettiva organizzata solo dei beni economici, si è voluto puntare sull’utilizzo come criterio per sancirne la legittimazione a possederne: in altre parole una società può essere proprietaria di beni in quanto questi siano comunque finalizzati ad un’attività economica o ad uno scopo sociale e non per mero possesso o godimento privato.

Il secondo comma è quello che delimita compiutamente il diritto di proprietà: con l’affermazione che questa “è riconosciuta e garantita dalla legge” la Costituzione sancisce che la proprietà privata è un diritto del singolo inalienabile, è la formalizzazione del suo diritto di potestà su un bene, di godimento ed utilizzo esclusivo. Non è però un diritto fondamentale, uno di quelli che esplica la personalità dell’individuo, con ciò negandosi che sia il riconoscimento di un diritto preesistente alla legge, di tipo giusnaturalistico, insito nella personalità dell’uomo e quindi incomprimibile. e ciò lo si comprende in quanto la norma in esame prevede che essa debba avere uno “scopo sociale” e che è compito della legge (ordinaria) determinarne le modalità d’acquisto, di godimento e soprattutto determinarne i limiti affinché questo scopo, unitamente a quello della sua accessibilità a tutti, sia assicurato.

Anche la proprietà quindi rientra in quel sistema delineato dagli articoli precedenti di necessaria funzionalità allo sviluppo ed alla crescita della società, a cui sottostà l’attività privata e tutto l’impianto juslavoristico già esaminato. A seconda del tipo di bene questa finalità è più o meno cogente e può arrivare ad ammettere la perdita del diritto di proprietà, se questo non viene esercitato, a favore di chi realmente lo utilizza (usucapione) o se vi è un interesse preminente ad un utilizzo pubblico (espropriazione). Di converso il diritto di proprietà, per sua natura pieno ed esclusivo, può in parte essere sacrificato per le esigenze della produzione, come prevede il Codice Civile in materia di immissioni derivanti da attività produttive limitrofe (art. 844 c.c.).

E proprio il terzo comma dell’art. 42 sancisce il diritto dello Stato al travalicamento della potestà privata, ma nei limiti di un giusto indennizzo da riconoscere al proprietario spogliato del bene e del preminente interesse pubblico all’acquisizione in proprietà del bene stesso e, cosa fondamentale, esclusivamente nei casi previsti dalla legge, ovvero predeterminati. Il proprietario non può quindi essere spogliato del bene, anche per ragioni di pubblico interesse, se non vi è una norma che autorizzi quella possibilità, che preveda, fra quelli per i quali è ammesso l’esproprio, quel caso concreto. Al di fuori di quanto espressamente previsto quindi il proprietario è padrone assoluto del bene e dei modi con i quali utilizzarlo, potendolo persino distruggere, senza che alcuno possa interferire, anche se venga danneggiato dall’utilizzo, con il solo limite del divieto dell’atto emulativo, frequente nella proprietà immobiliare e nei rapporti condominiali, ovvero dell’uso del bene proprio compiuto esclusivamente per danneggiare il vicino.

Anche per questo articolo, in sede costituente, vi fu lo scontro fra chi puntava ad una proprietà di tipo collettivistico, ovvero riconosciuta al privato in quanto gestita nell’interesse della collettività, e chi, rifacendosi al diritto romano ed alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 che considerava la proprietà privata “inviolabile e sacra“, avrebbe voluto una proprietà non influenzabile da altri interessi che non fossero quelli del proprietario. Come accaduto per l’art. 41, la sintesi fu una libertà entro limiti stabiliti dallo Stato e col rispetto della preminenza delle finalità sociali, vicino alle posizioni della Chiesa cattolica e della sua dottrina sociale.

L’accessibilità a tutti della proprietà privata rientra in questo quadro sociale, in quanto è agevolando il possesso dei beni produttivi, dai latifondi ai mezzi di produzione industriali, che i lavoratori, ovvero i soggetti principali della Costituzione economica, possono crescere socialmente come singoli ed elevarsi collettivamente come classe sociale. L’On. La Pira sintetizza efficacemente questo concetto:

C’è un libro molto importante del Renard, il quale dice così: l’impresa va concepita in maniera istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro, che collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pure con diverse funzioni, di quest’unica comunità che trascende l’interesse dei singoli; quindi gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione: e allora avete una concezione della proprietà, che pur essendo presidio della libertà umana, tuttavia diventa strumento di questa opera collettiva, quindi dà una dignità al lavoratore, che non è più un salariato, ma, come le Encicliche pontificie ricordano, deve tendere a diventare il consociato, il compartecipe di questa comunità di lavoro.

Un ultimo cenno merita la menzione dell’art. 42 alle successioni, ovvero al trasferimento della proprietà privata causa mortis: anche qui vi è un riconoscimento del diritto del testatore a lasciare ai propri eredi i beni, sia con testamento esplicito, sia con la regolazione per legge dei casi di successione legittima, prevedendo chi e con quale proporzione possa succedere al defunto. E sempre per perseguire il dettato costituzionale al fine di evitare ingiustizie ed accumulazioni eccessive, la legge (ordinaria) non prevede l’istituto del diseredamento di uno o più eredi. L’accenno allo Stato come successore necessario, in caso non vi siano eredi, permette poi che non vi siano beni che vadano abbandonati e quindi persi per la collettività.

Alla prossima scheda.

 


Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito