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Analisi e studi

La Costituzione economica 3° scheda: artt. 36 e 37

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Come premesso alla fine della scheda precedente, oggi tratteremo insieme gli artt. 36 e 37, finendo così quelli dedicati dalla Costituzione al lavoro. Li tratteremo unitamente perché ambedue trattano delle condizioni in cui il lavoro deve svolgersi, il 36 per l’uomo, il 37 per la donna ed il bambino (quando ciò è ammesso).

Il testo degli articoli recita:

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Il testo degli articoli sembrerebbe chiaro, ma da essi è possibile trarre delle conseguenze non banali, conseguenze che hanno un riflesso sulla situazione del lavoro in Italia.

Innanzitutto l’art. 35 stabilisce che il lavoro deve essere “giustamente retribuito“; poiché questo termine può essere interpretato soggettivamente, la norma specifica cosa si intende: giustamente retribuito è quel lavoro che, in ogni caso,  garantisce al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza “libera e dignitosa“.

L’uso dell’inciso “in ogni caso” comporta una conseguenza fondamentale: per essere considerato lavoro ai sensi della Costituzione, questo deve essere retribuito. Con buona pace di quei politici ed opinionisti che invitano i giovani a lavorare anche gratis per fare esperienza, il lavoro senza una retribuzione non è lavoro.

Ma non qualsiasi retribuzione è ammissibile: poiché, come abbiamo visto, l’attività lavorativa è una delle più importanti esplicazioni della personalità umana ed è il fondamento della società, per mantenere questa dignità e per non sminuire la stessa persona che in tale attività si esplica, la retribuzione deve essere a sua volta dignitosa, ovvero deve permettere un’esistenza “libera e dignitosa“, dove libera si intende libera dal bisogno, libera di permettere al lavoratore di “partecipare alla vita sociale, economica e politica del Paese“, come previsto dal secondo comma dell’art. 3.

Ciò, a mio avviso, impedisce che si applichino in Italia istituti, anche questi auspicati per risolvere la crisi occupazionale, come i “minijob”. Se essi infatti, come è accaduto in Germania, vengono utilizzati per remunerare lavoratori che svolgono un orario pieno e mansioni equivalenti agli altri salariati con contratti standard, sia pure con il sostegno dello Stato, è evidente la lesione del dettato costituzionale, sia riguardo alla proporzionalità della retribuzione, che riguardo alla sua dignità.

Scorrendo poi le altre previsioni degli articoli in esame non si può non notare lo scollamento fra quanto indicato come essenziale dalla Costituzione perché il lavoro possa essere considerato svolto salvaguardando i diritti del lavoratore e la realtà attuale: il diritto alle ferie, come necessario recupero psico-fisico del prestatore di lavoro, secondo la definizione data recentemente dalla Cassazione, al recupero settimanale, a condizioni di lavoro che assicurino alla lavoratrice “l’adempimento della sua necessaria funzione familiare” prevista dall’art. 37, si scontrano attualmente con la necessità di recuperare la competitività persa con l’adozione della moneta unica, attraverso una produttività esasperata attuata tagliando ferie, permessi, recuperi, oltre che con la moderazione salariale. Tutto ciò, deve essere chiaro, è frutto di un’emergenza artificiale, creata legandosi volontariamente a parametri fiscali insostenibili ed adottando una politica economica che porta necessariamente all’austerità ed alla deflazione reale come unica strada per competere nel mercato globale.

Non sono gli articoli 36 e 37 ad essere inapplicabili, ma è la volontà di perseguire un sistema economico ottocentesco che vede il lavoratore come semplice merce-lavoro e non come persona con il suo diritto ad un esistenza “libera e dignitosa” che li rende tali.

Bisogna solo scegliete quale società si vuole. La Costituzione ne prospetta una che pone al centro la persona, il liberismo, che permea i Trattati europei, ne prospetta un’altra con al centro il mercato. In fondo la questione è  tutta qui.

Alla prossima scheda.


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