Conti pubblici
La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna coordina un tavolo tecnico sull’imposta di soggiorno con l’Ancrel
L’imposta di soggiorno è stata introdotta nel 1910 e inizialmente riguardava solo i comuni nel cui territorio si trovavano stazioni termali, climatiche e balneari, mentre nel 1938 è stata estesa a tutte le località turistiche.
L’Italia è stata investita negli ultimi anni da una progressiva diminuzione dell’autonomia tributaria.
Il modello tributario tradizionale è stato sfidato e messo in discussione dai numerosi interventi legislativi introdotti dal processo di riforma per l’attuazione dei principi del federalismo fiscale inseriti nella Costituzione.
Se fino a qualche anno fa l’autonomia impositiva s’innervava intorno alla tassazione immobiliare, oggi, per effetto dell’abolizione della Tasi sulla prima casa, costituisce una fioca voce nei bilanci degli enti, sostituita dai trasferimenti statali.
L’imposta di soggiorno si è resa protagonista nel 2011 con la legge delega sul federalismo fiscale per poi rincorrere fortune alterne: la legge di stabilità del 2015 ha imposto il blocco dell’autonomia impositiva che successivamente è stato rimosso solo nel 2017.
Il decreto rilancio del 2020, ispirato a logiche poco attente ai profili sistematici dell’ordinamento, ha fatto da paladino tra gli albergatori cancellando la sanzione penale per il ritardato e omesso versamento dell’imposta.
La Corte di legittimità (Cass. pen. 19680/2021) ha stabilito che a seguito della modifica del d.l. 34/2020, art. 180 comma 3, i gestori delle strutture ricettive non possono più essere considerati agenti contabili ma soltanto responsabili di imposta.
Si assiste invece a una polarizzazione all’interno della Corte dei Conti tra le sezioni che ritengono l’albergatore un agente contabile (Sezioni Corte dei Conti Sicilia n. 432 del 2/9/2020, Emilia- Romagna n. 325 del 14/10/2021 e n. 408 del 24/12/2021, Veneto n. 50 del 24/3/2021, Lazio n. 568 del 7/7/2021, Campania n. 1010 dell’8/10/2021) e quelle che qualificano il gestore non sia più agente contabile ma che continui ad essere sottoposto al giudizio della Corte dei Conti (Sezioni Corte dei Conti Toscana n. 95 del 12/3/2021, n. 162 del 20/4/2021, n. 199 del 6/5/2021, n. 457 del 9/12/2021, n. 464 del 14/12/2021 e n. 14 del 28/1/2022; Calabria n. 195 dell’11/6/2021).
Di recente i magistrati della Corte dei Conti della Liguria, sez. controllo, si sono dovuti misurare con l’inedito quesito posto da un comune riguardante la possibilità di finanziarsi attraverso l’imposta di soggiorno di servizi pluriennali riguardanti il settore turistico.
La sezione ligure ha risposto al quesito sottolineando con vigore che il d. lgs. 118/2011 ha introdotto il principio della competenza finanziaria che esclude categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future.
A fronte del labirinto di dubbi fattuali e giuridici che la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, grazie al presidente della sezione controllo dott. Marcovalerio Pozzato e l’Ancrel di Bologna è stato istituito un tavolo tecnico con lo scopo di sciogliere le problematiche sottese alla complessità della tematica delle imposte di soggiorno.
La sfida meritoria attività della sezione di controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna sarà quella di partecipare al circuito ermeneutico al fine di ridurre la mobilità degli spazi dell’interpretazione.
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