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ITAL€UREXIT: COSA SUCCEDE CON LE CLAUSOLE DI AZIONE COLLETTIVA (CACs) IMPOSTE DAL MES SUI TITOLI DI STATO

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Le CACs (Clausole di azione collettiva) sono state introdotte da una norma (art.12 comma 3) del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di stabilità: qui il testo. Tale norma è stata recepita con un decreto dal governo Monti in piena crisi da “Fate Presto” entrato in vigore dal 1 Gennaio 2013. L’Allegato A al decreto elenca le clausole previste per tutti i tipi di BTP esistenti, i CCT, inclusi i CTZ; l’allegato B invece si riferisce a titoli diversi rispetto a quelli considerati nell’ allegato A.

Queste clausole (vessatorie) vengono incluse in automatico nei prospetti informativi dei titoli pubblici di nuova emissione con una scadenza superiore ai 12 mesi. Prevedono che una maggioranza qualificata (dal 75% ai 2/3) di detentori di titoli pubblici possa rinegoziare le condizioni pattuite all’emissione in modo da favorire una ristrutturazione del debito in caso di necessità (per esempio se uno Stato è in forte crisi) per rendere tali condizioni più sostenibili. Una volta raggiunto l’accordo tra l’Emittente (Stato) e la maggioranza qualificata degli investitori, le modifiche varranno poi per tutti i detentori indistintamente.

Quindi lo Stato emittente titoli pubblici, in caso di emergenza finanziaria (Deus Vult) potrà legittimamente scegliere di modificare le condizioni del debito, ad esempio di posticipare le scadenze dei titoli, cambiare il metodo di calcolo dell’ammontare da liquidare, può modificare l’ordine di priorità di rimborso dei titoli o degli obblighi di pagamento, ridurre il prezzo di rimborso, cambiare la valuta o il luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile sui titoli, ridurre l’ammontare pagabile sui titoli, sia il capitale investito che le cedole, proporre uno scambio con obbligazioni diverse o di altro tipo.

Gli accordi previsti nel Trattato Europeo prevedono che l’emissione di titoli di debito pubblico accessoriati di CACs non debba superare il 45% dell’ammontare totale emesso in un anno dallo Stato (tutela parziale).

Per riassumere: il trattato che istituisce il Fondo “salva Stati” stabilisce che i titoli di stato non sono più tutti garantiti. Figata la neolingua, no?

Questo sublime quadro di Caravaggio chiarisce con buona sintesi il meccanismo funzionale delle CACs:

In questo circolo vizioso in cui l’ emissione di titoli è per gli Stati sempre più pressante vista l’esigenza di coprire i debiti pubblici, non è un problema da poco quello delle CACs. Infatti vengono introdotte come passaggio chiave di un processo di armonizzazione delle regole europee a tutela dei capitali nel mercato europeo secondo una precisa cornice delineata dal Comitato Economico e Finanziario dell’UE (organo interno al Consiglio dell’UE) chiaramente qui all’art 134.

Se ne deduce che i principi economico-finanziari fondanti dell’UE ruotano intorno alla tutela del capitale, contrastando con quelli della nostra Costituzione che tutela invece il risparmio. Nonostante si dica che l’obiettivo è la tutela del risparmio, questo in realtà non può dirsi tutelato in un sistema che prevede un forte vantaggio per l’Emittente, il quale può anche decidere di non rimborsare il debito in toto. La legittimazione della maggioranza qualificata comporta, in aggiunta, che obbligazionisti detentori di cospicui portafogli abbiano di fatto un potere negoziale maggiore, potendo premere per l’applicazione delle CACs a discapito di tutti gli altri.

I grandi investitori privati (banche e fondi d’investimento) fagocitano i piccoli risparmiatori, questa è la regola di fondo, totalmente in contrasto con il nostro modello costituzionale. Il risparmio è il vero perdente, poiché quella certezza che accompagnava i titoli di stato praticamente viene smentita e quindi disincentiva il risparmiatore a rifugiarvisi

Nel caso in cui uno Stato (che dovrebbe tutelare l’interesse pubblico) si trovasse in difficoltà sarebbero questi investitori privati (che hanno interessi privati) a negoziare le regole per una ristrutturazione del debito, non i piccoli investitori. Lo Stato ovviamente preferisce trovare un accordo con le banche (che si sono messe in pancia il debito pubblico) piuttosto che dichiararsi in default. Che poi è quello che è successo in Grecia, per dire. Unico caso in cui le CACs sono state applicate prima del 2013.

Lasciando in un angolo tutto il tema più generale della tutela del consumatore di prodotti e servizi bancari e finanziari dalle asimmetrie informative nella diversa distribuzione di informazioni tra clienti rinvio a questo articolo .

IN CASO DI USCITA DALL’UNIONE MONETARIA CHE SUCCEDEREBBE?

In caso di uscita dall’€ i titoli di debito pubblico nazionali, nonostante le CACs, non corrono rischi in quanto una legge ordinaria di uno Stato sovrano basterebbe a rinegoziare tutto convertendo in nuova valuta (1:1). Si applicherebbe cioè la Lex Monetae. Quindi nulla osta e nessun costo finanziario implicito né per il risparmiatore, né per lo Stato. Poco male, considerato che la maggior parte dei titoli di Stato sono di diritto nazionale.

Il problema potrebbe porsi per il debito privato estero. Teniamo presente che le CACs sono state introdotte per i titoli di Stato di tutti i paesi UE, non solo quelli italiani. Per i titoli di altri paesi, comprati sotto il vigore delle leggi di quegli altri paesi non varrebbe la Lex Monetae quindi un costo finanziario implicito potrebbe esserci. E’ difficile allo stato attuale parlare di un certo vantaggio o disastro in termini assoluti, tuttavia, in attesa di nuovi sviluppi, va considerato che un rischio bancarotta del sistema bancario italiano (il disastro) per questo motivo è abbastanza improbabile vista la limitata esposizione delle banche italiane all’estero


La CiVetta Autoctona


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