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Immigrazione: copiamo la Legislazione di uno nostro Confinante che risolverebbe il Problema alla Radice
C’è uno stato confinante con l’Italia, la Città del vaticano, che ha introdotto una nuova legge contro chi si introduce nello Stato con la violenza o l’inganno molto chiara, anche se draconiana. Vediamone il contenuto

Uno stato confinante con l’Italia, dall’altissima autorità morale, ha emesso una specifica legislazione proprio nello scorso Dicembre che risolve il problema delle entrate illegali in un paese, cioè di quella che è l’immigrazione clandestina.
Parliamo della Città del Vaticano che il 19 dicembre 2024 ha emesso un decretom il numero DCCX (710 in numeri arabi) che viene a trattare i casi di accesso illegittimo allo Stato Città del Vaticano. Il testo è ben scritto, facilmente comprensibile, non pieno di incomprensibili richiami come i prodotti della legislazione italiana o europea. In Vaticano sanno ancora come si scrivono le leggi. Certo, sembra anche un po’ draconiano, ma lasciamo a voi giudicare.
Vediamo cosa prevedere, direttamente dal testo originale, facilmente leggibile:
Articolo 1
Introduzione con violenza o inganno nel territorio dello Stato della Città del Vaticano
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un
anno a quattro anni e la multa da euro 10.000,00 a euro 25.000,00 chiunque fa ingresso
nel territorio dello Stato della Città del Vaticano con violenza, minaccia o inganno.
2. Si considera verificatosi “con inganno” l’ingresso avvenuto con elusione
fraudolenta dei sistemi di sicurezza e di protezione dello Stato ovvero sottraendosi ai
controlli di frontiera.
Quindi chi entra nella Città del Vaticano, sottreaendosi ai controlli di frontiera, viene condannato da uno a quattro anni e da 10 a 25 mila euro di multa. Se applicassimo questa norma a tutti i migranti che entrano in Italia forse non ci basterebbero le prigioni, ma sicuramente risaneremmo i bilanci. Applicando solo la sanzione minima, nel 2023, con 385 mila accessi irregolari, avremmo incassato 3 miliardi 850 milioni di euro!
Ci sono anche delle aggravanti, e non provate a violare un posto di blocco, altrimenti scatttano aggravanti pensatissime, come potete leggere qui
 Articolo 2
 Circostanze aggravanti
 1. Il reato è aggravato e si applica la pena prevista dall’art. 1 aumentata da un terzo 
 alla metà qualora il fatto è commesso con l’uso di armi da sparo, strumenti atti ad 
 offendere, sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite. 
 2. Il reato è aggravato e si applica la pena prevista dall’art. 1 aumentata fino a due 
 terzi se la persona, per commettere il fatto, accede nel territorio dello Stato alla guida di 
 un veicolo, eludendo o forzando il controllo alla frontiera o non ottemperando all’invito 
 a fermarsi impartito dalla forza pubblica.
Non vi venga in mente di far volare un Drone sulla Città del Vaticano: vi beccate una multa da 10 mila a 25 mila euro e una condanna penale da sei mesi a tre anni!
 Articolo 3
 Navigazione non autorizzata nello spazio aereo
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, senza autorizzazione, 
 anche attraverso mezzi aerei a pilotaggio remoto manovrati dall’estero, sorvola il 
 territorio dello Stato della Città del Vaticano, o quello sul quale lo stesso esercita la sua 
 giurisdizione a norma di legge e dei trattati internazionali, è punito con la reclusione da 
 sei mesi a tre anni o con la multa da euro 10.000,00 a euro 25.000,00.
Se entrate senza autorizzazione comunque vi prendete un divieto di accesso in Vaticano per 10 anni, molto superiore ai 5 anni normalmente applicati da molti paesi.
Articolo 4
 Divieto di accesso 
 1. La condanna per taluno dei reati previsti dal presente decreto può comportare 
 l’applicazione della pena accessoria del divieto di accesso nel territorio dello Stato della 
 Città del Vaticano per un periodo di dieci anni, decorrente dal passaggio in giudicato della 
 sentenza, salvo diversamente disposto o autorizzato. 
 2. Nel corso dell’istruzione sommaria il promotore di giustizia può chiedere 
 l’applicazione all’indagato della misura del divieto di accesso al giudice istruttore, che 
 provvede immediatamente con ordinanza motivata. 
 3. Nel corso del giudizio il provvedimento che dispone il divieto di accesso può 
 essere adottato dall’autorità giudiziaria procedente, d’ufficio o su richiesta delle parti, con 
 ordinanza motivata.
 4. Nel termine di dieci giorni dalla notifica l’ordinanza può essere impugnata dal 
 destinatario o dal promotore di giustizia, dinanzi al tribunale, se emesso dal giudice unico 
 o dinanzi alla corte d’appello, se emesso dal tribunale. L’autorità giudiziaria decide, entro 
 quindici giorni dal deposito dell’atto di impugnazione, con provvedimento non 
 appellabile, emesso in camera di consiglio. – 2 – 
 5. Indipendentemente dall’azione penale, qualora sussistano giustificati motivi, 
 all’indagato di uno dei reati previsti dal presente decreto può essere interdetto l’accesso 
 alla Città del Vaticano ai sensi dell’art. 12 della Legge sulla cittadinanza, la residenza e 
 l’accesso N. CXXXI, del 22 febbraio 2011.
Se avete ricevuto un foglio di via, un divieto di accesso, del Vaticano e lo violate, oltre alla solita multa da 10 mila a 25 mila euro, è prevista la reclusione da uno a cinque anni!
 Articolo 5
 Violazione del divieto di accesso
 1. Chiunque, destinatario di un provvedimento di divieto di accesso, entri nello 
 Stato della Città del Vaticano, prima della scadenza del termine di durata 
 dell’interdizione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 
 10.000,00 a euro 25.000,00. 
 2. Al soggetto condannato per il reato previsto dal comma precedente è applicata la 
 pena accessoria del divieto di accesso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano 
 per un periodo di quindici anni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
 diversamente disposto o autorizzato.
Non solo è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, ma qusta “Flagranza” è aggiornata con la nuova tecnologia, per cui sussiste anche quando questa entrata viene rilevata da una videocamera.
 Articolo 6
 Arresto obbligatorio in flagranza
 1. Nei casi previsti dagli artt. 1 e 5 del presente decreto, la polizia giudiziaria 
 procede all’arresto di chiunque è colto in flagranza di reato.
 Articolo 7
 Stato di flagranza
 1. Al libro II, “Dell’istruzione”, Titolo VI, “Della libertà personale dell’imputato” 
 Capo I, “Dei modi di presentazione dell’imputato”, Sezione I, “Dell’arresto”, del codice 
 di procedura penale, dopo l’articolo 303 è aggiunto l’articolo 303 bis del seguente tenore: 
 “È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, 
 subito dopo la commissione del fatto, è inseguito dalla forza pubblica, dalla persona 
 offesa, ovvero è sorpreso con cose o tracce, le quali facciano presumere che abbia 
 commesso il reato o vi abbia concorso, ovvero sia identificato attraverso le telecamere 
 del sistema di videosorveglianza”.
Naturalmente, in molti casi, si procede per direttissima, anche in tutela dell’imputato, se questi è in stato di arresto. Almeno si cerca di ridurre al minimo la carcerazione preventiva.
 Articolo 8
 Casi in cui si può procedere per direttissima
 1. Al libro II, “Dell’istruzione”, Titolo III, “Della istruzione sommaria”, del codice 
 di procedura penale, il testo dell’articolo 290 è integralmente sostituito dal seguente: 
 “Il promotore di giustizia può far citare in via direttissima a comparire avanti il 
 tribunale, nell’udienza successiva al giorno in cui gli sia pervenuta la denuncia o la 
 querela, chiunque sia stato colto in flagranza di reato. – 3 –
 Il promotore di giustizia, qualora sia necessario completare gli accertamenti, può 
 far citare l’imputato per via direttissima entro trenta giorni dalla denuncia, dalla querela 
 o dall’accertamento in flagranza. 
 Se l’imputato si trovi in arresto, il promotore di giustizia può farlo presentare 
 all’udienza anche immediatamente, dopo averlo interrogato. In tal caso non si applica la 
 disposizione dell’art. 307.
 La legge stabilisce altri casi in cui il promotore di giustizia procede con citazione 
 direttissima”.
Quindi lo Stato della Città del Vaticano ha deciso di introdurre una normativa dura, chiara e senza nessuna eccezione verso chi provi a entrare nel suo territorio evitando i controlli di frontiera.
Potremmo applicare la stessa identica legislazione, copiandola quasi punto per punto, in Italia, e siamo sicuri che la Conferenza Episcopale Italiana non potrebbe che approvarla. Altrimenti avremmo un caso di ipocrisia.
Sia il vostro parlare: “Sì, il sì”, “No, il no”; il di più viene dal Maligno.








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