Seguici su

Attualità

IL RISPARMIO SECONDO L’€UROPA E LA VIOLAZIONE DELL’ART.47 COST (secondo i Costituenti). (di Luciano Barra Caracciolo da Orizzonte48)

Pubblicato

il

tutr

 

 

1. La questione della violazione dell’art.47 Cost., da parte delle norme imposte da fonti europee, deve partire da un presupposto essenziale: nè i trattati (TUE e TFUE), nè la Carta dei diritti di Nizza, parlano di tutela del risparmio.
Il trattato principale (TUE), ignora qualsiasi tematica legata al risparmio delle famiglie, cioè dei cittadini non costituenti gruppi economici.
Il TFUE all’art.58, par.2, tocca tangenzialmente e molto indirettamente il tema, parlando esclusivamente di questo:
la liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali“.
Punto e basta.
Trattandosi di servizi, cioè di attività esercitate da grandi imprese, il trattato si occupa dunque solo del lato dell’offerta (come tutto il diritto europeo, in tutti i settori economici considerati) degli stessi servizi bancari e assicurativi, precisandone il legame con la liberalizzazione dei capitali.
2. Comunque , se anche fosse – e non è (e dunque saremmo nell’ambito di un’ipotesi “controfattuale” sul piano normativo) – che la Carta di Nizza parlasse in qualche modo di tutela dei risparmiatori, poi, occorre tenere conto di ulteriori e decisivi fattori ostativi a qualunque teorica e astrattissima tutela del risparmio (delle famiglie) in sede europea:
a) non esiste nei trattati, e nel conseguente diritto europeo, alcun enunciato che si occupi della formazione e della promozione del risparmio – cioè del lato della domanda del credito e del fenomeno dei depositanti/correntisti, in quanto alimentino il sistema bancario con la parte del reddito non consumato, reddito sul cui livello dignitoso, come prescrive l’art.36 Cost., altrettanto la Carta di Nizza non fa alcun enunciato esplicito e diretto.
b) Al massimo, i risparmiatori e i mutuatari possono essere contemplati nell’ambito della tutela del consumatore (rectius “utente“) rispetto ai servizi bancari e assicurativi, tipica categoria ordoliberista di assorbimento “sostitutivo” della tutela lavoro nell’ambito dei meccanismi di formazione dei prezzi: della “protezione dei consumatori” si occupa l’art.169 del TFUE con un’unica previsione, contenente delle generiche e scarsamente vincolanti (per le istituzioni e per gli Stati) indicazioni di mero “contributo” dell’Unione a imprecisate politiche legislative da ravvicinare e coordinare. 
E infatti, hanno tirato fuori l’Unione bancaria!
c) last but not least, l’art.6 del trattato fondamentale (TUE), prevede chel’Unione, pur “riconoscendo” ciò che essa stessa ha espresso con la Carta di Nizza (o di Strasburgo che dir si voglia), – e ci mancherebbe che lo disconoscesse o lo ritenesse espressamente irrilevante-, non si assuma alcun compito ulteriore in relazione ai diritti in essa riconosciuti. Infatti, “Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati“.
3. Questo quadro normativo €uropeo, tuttavia, ha esercitato una forte suggestione sulla dottrina italiana in tema di interpretazione dell’art.47 Cost.
Lo abbiamo visto nei contributi al post precedentemente dedicato all’argomento.
Il clou è che l’art.47 Cost. sia oggetto di rilettura che:
a) o lo abroga per implicito, in quanto incompabitibile col diritto europeo (cosa appunto che il post, in base al dettato sistematico della Costituzione, quale agevolmente intepretabile dai lavori della Costituente riportati ne “La Costituzione nella palude”, tendeva a confutare come conclusione illegittima), in particolare perincompatibilità col neo-valore supremo della stabilità dei prezzi, incompatibili col pieno impiego e quindi con livelli di occupazione e di conseguente retribuzione del lavoro che consente la formazione del risparmio delle famiglie;
b) o ne modifica il senso radicalmente e in modo del tutto extratestuale, eliminando ogni rilevanza al secondo comma dell’art.47 Cost. stesso, laddove parla del risparmio come stock, funzionalizzato all’acquisizione della proprietà di beni fondamentali secondo la Costituzione.
E questo in base ad una precomprensione tesa a legittimare ciò che l’art.47 Cost., correttamente inteso, esclude: cioè l’indipendenza della banca centrale, svincolandola dalla funzione di tesoreria e quindi da quella di strumento di finanziamento del deficit pubblico, che coincide tendenzialmente proprio col risparmio privato (certamente in situazione di equilibrio dei conti con l’estero).
Quindi, ciò si afferma contro la interpretazione letterale e sistematica dei principi fondanti della Costituzione, e si esclude la BC da ogni compartecipazione  al compito della Repubblica di incoraggiare e tutelare il risparmio, funzionalizzando a tale obiettivo il coordinamento e l’esercizio del credito.
Con ciò, “anche” svincolando il senso dell’art.47 dalla volontà del Costituente espressa nel primo comma, quella di considerare il momento della formazione del risparmio, connesso agli artt. 35, 36 e 45 e 46 Cost.: cioè “elevazione sociale” di lavoratori dipendenti, coltivatori diretti e imprenditori artigiani, mediante politiche di promozione del livello del relativo reddito.
4. Questa tecnica, fortemente extratestuale e asistematica, di rilettura dell’art.47 Cost., è dunque il riflesso dell’adesione incondizionata al monetarismo europeista ed alla sua concezione delle banche centrali indipendenti dal potere di indirizzo democratico, nonché della identificazione, del tutto smentita dalle clamorose e drammatiche vicende attuali dell’area euro, della crescita economica con la stabilità dei prezzi!
Dimenticando sia i meccanismi che tale ideologia politico-economica innesca, cioèmaggior disoccupazione strutturale proprio per limitare la crescita dei redditi, sia il problema di radicale contraddizione coi principi lavoristici su cui è imperniata la parte fondamentale e immodificabile della nostra Costituzione.
Immodificabile da qualunque trattato, in base alla chiara indicazione degli artt.11 e 139 Cost., quali più volte precisati dalla nostra Corte costituzionale.
5. In base alle osservazioni che precedono, qualunque attento lettore dovrebbe auspicabilmente essere in grado di comprendere la fallacia e la forzatura di interpretazioni dell’art.47 Cost – e della sua asserita idoneità a fondare l’indipendenza della banca centrale e il divieto di svolgere la sua funzione di tesoreria-come quelle che seguono:
 “La stabi­lità dev’essere perseguita perché è presupposto funzionale all’esercizio dei diritti, perché il diritto di avere dei diritti deve avere una base esistenziale di convivenza, di impedimento della rottura e dell’hybris che portano al crollo della convivenza e alla perdita dei diritti. Evitare il crollo diventa necessità”.
Ma — come anche si deduce dall’art. 47 della nostra Costituzione — il potere sovrano dello stato sulla carta-moneta non è senza limiti, ed anzi è strettamente collegato a un fine che lo stato deve perseguire, sia pur in rapporto con altri: deve governare la moneta in modo da mantenere la tendenziale stabilità dei prezzi. Nel governo della moneta lo stato deve aver riguardo anche alla promozione dello sviluppo e della piena occupazione: due fini, del resto, che nel lungo corso non sono assicurati altro che dalla stabilità della moneta, valore in questo senso primario.”
(Bognetti, La Costituzione economica italiana, Milano, Giuffrè, 1995, pag.59);
il risparmio tutelato dalla Costituzione sarebbe solo quello destinato ad entrare nel circolo economico, quale disciplina delle modalità di garanzia degli investimenti; in sostanza, il risparmio non andrebbe difeso quale valore in quanto tale, ma per la sua funzione strumentale alla distribuzione della proprietà e della ricchezza, niente meno che in conformità a quanto espresso dagli altri articoli della Costituzione economica (si veda Baroncelli, Art. 47 voce, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Utet, 2006; e proprio Merusi, Commentario alla Costituzione, Rapporti economici, Foro Italiano, 1980).
Quest’ultima teoria prescinde radicalmente dalla rilevanza dell’art.47, primo comma, Cost., in quanto inteso a tutelare il risparmio come componente del reddito di piena occupazione, (cioè come flusso connesso agli artt.4, 36 e 45, comma 2 Cost.) e lo svincola persino dalla connessione funzionale del suoaccumulo-stock, quale prescritta dal secondo comma (nonchè dal precedente art.45 Cost.), e volta al privilegiato accesso diffuso, cioè per tutti i lavoratori (inclusi gli operatori economici riconducibili alla piccola imprenditoria agricola e all’impresa artigiana, intesa propriamente come PMI nel contesto attuale), alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese“, in connessione alla “tutela e allo sviluppo dell’artigianato“.

Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito