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Analisi e studi

Il primo decreto-legge di Conte finisca davanti alla Consulta (di P. Becchi e G. Palma su Libero)

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Articolo di Paolo Becchi e Giuseppe Palma su Libero del 18 maggio 2020 (per ragioni di spazio sul giornale è pubblicata una versione ridotta, qui si riporta la versione integrale):

L’attenzione della politica è ormai sull’ultimo decreto-legge e il caos che ha provocato, ma concedeteci un passo indietro. Dopo il primo decreto-legge emanato dal governo, il num. 6 del 23 febbraio 2020, il premier Conte si è sentito autorizzato ad emanare una sfilza di Dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri) che hanno ristretto le libertà fondamentali, per poi allentarle nell’ultimo periodo. Questo però non significa che quello che è successo debba essere archiviato.

Il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, emanato in una situazione di straordinaria necessità e urgenza, prevedeva una sorta di delega in bianco, in favore del governo. L’art. 1 del decreto indicava genericamente alcune misure come quella del “divieto di allontanamento dal Comune interessato”, la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura”, l’ “applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva”, la “chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità”, lasciando però al governo – art. 2 – una totale libertà di azione riguardo l’adozione di “misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Questo articolo in particolare presenta profili di incostituzionalità. Il decreto-legge infatti non può delegare al governo l’indicazione di nuovi casi in cui limitare le libertà fondamentali. Essendoci la riserva di legge assoluta (soprattutto nella limitazione della libertà personale), casi specifici di limitazione avrebbero dovuto trovare tipizzazione nel decreto-legge (ovvero nella legge di conversione) e non nei successivi Dpcm, meri atti amministrativi del presidente del consiglio. Si è dunque verificata una usurpazione del potere legislativo da parte del potere governativo, che con meri atti amministrativi ha violato la riserva di legge assoluta prevista dalla Costituzione in materia di limitazione delle libertà fondamentali. Acqua passata. E no, qualcosa si può fare.

Uno dei rimedi giurisdizionali consentiti dall’ordinamento è quello dell’impugnazione dei Dpcm davanti al Tar. La legittimazione attiva spetta a chiunque si sia visto irragionevolmente limitato un proprio “interesse legittimo”, soprattutto in ambito lavorativo vista la disparità di trattamento tra le diverse attività produttive. I Tar – tribunali amministrativi regionali – sono in sostanza la bocca del governo di turno, quindi diviene difficile spuntarla con un annullamento dei Dpcm impugnati. Sarebbe facile per i giudici amministrativi motivare il respingimento sulla base dello “stato di emergenza”, adducendo la discrezionalità dell’atto amministrativo adottato dall’esecutivo. Ma su un punto i Tar non potrebbero far finta di niente. Nella loro veste di “giudice a quo”, di fronte ad un ricorso ben strutturato con allegato il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, potrebbero sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, evidenziando soprattutto come il decreto-legge non potesse delegare al governo l’adozione di atti amministrativi limitativi delle libertà fondamentali, in lesione della riserva di legge assoluta prevista dalla Costituzione.

V’è però un’altra strada, quella del conflitto di attribuzione davanti alla Consulta che può presentare ciascun singolo parlamentare o gruppo parlamentare. La questione è complessa e merita un approfondimento. La Corte costituzionale, con propria ordinanza n. 17 del 2019, pur confermando che nei conflitti di attribuzione la legittimazione delle Camere o di una singola Camera sia collegiale, non ha escluso in linea di principio la titolarità del singolo parlamentare a sollevare una questione di conflitto di attribuzione: È altresì vero, tuttavia, che nelle medesime occasioni la Corte ha costantemente ribadito di dover lasciare «impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato» (ordinanze n. 181 e n. 163 del 2018 e, già in passato, ordinanza n. 177 del 1998; nello stesso senso, sentenza n. 225 del 2001)”.

Nel caso di specie, trovandosi ciascun singolo parlamentare nella particolare situazione di essersi vista sottratta l’inderogabile funzione legislativa in materia di limitazione delle libertà fondamentali, tra l’altro alcune di queste coperte da riserva di legge assoluta, a nostro parere i singoli parlamentari di opposizione (ma anche i gruppi parlamentari, considerato che essi sono il contenitore all’interno dei quali i singoli parlamentari sono obbligati ad iscriversi) potrebbero sollevare un conflitto di attribuzione Parlamento-Governo di fronte alla Consulta, adducendo la lesione della riserva di legge assoluta in materia di diritti fondamentali. Nel caso dell’ordinanza n. 17 dell’8 gennaio 2019 fu il gruppo parlamentare del Pd (nel dicembre 2018) a sollevare il conflitto in merito al contingentamento dei tempi di discussione della legge di bilancio dell’allora governo giallo-verde, la Consulta lo dichiarò inammissibile lasciando tuttavia impregiudicata la questione se la legittimazione attiva possa o meno spettare – in altre situazioni – al singolo parlamentare. Noi crediamo che sarebbe il caso di chiamare in causa la Corte costituzionale. Conte ha creato con il suo modo di agire un pericoloso precedente per la democrazia nel nostro paese.

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

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