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I VOUCHER POSSIBILI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO (DAVVERO) di Francesca Donato.

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Uno dei nodi problematici emerso all’indomani dell’uscita del “decreto dignità” è quello relativo alla possibile reintroduzione dei voucher, richiesta a gran voce dai partiti di centrodestra, ma ostacolata da parte del Movimento 5 stelle e del centrosinistra.

Vediamo quali sono, a grandi linee, i termini della questione.

I cosiddetti “voucher” sono dei buoni lavoro introdotti come strumento di retribuzione del lavoro occasionale, oltre 20 anni fa, nel 2003, con la Legge Biagi, durante il secondo governo Berlusconi.

Concepita con l’intenzione di ridurre il lavoro nero, questa forma di remunerazione fu per diversi anni sostanzialmente semi-sconosciuta e poco utilizzata.

Il secondo governo Prodi, nel 2008, ne precisò i limiti e l’utilizzo (ad esempio nel settore agricolo), estendendolo successivamente ai lavori di tipo occasionale con prestazioni brevi riconosciuti dalla riforma Biagi, in cui il lavoro tipico di riferimento era quello domestico, oltre ai casi di prestazioni occasionali in fiere o eventi pubblici o altre situazioni analoghe, frequentemente pagate in nero e dunque senza protezione assicurativa.

Il Governo Berlusconi IV, con la legge 33/2009, ne estese l’applicazione a tutti i soggetti a partire dal 2010.

Con i governi successivi si è avuta la graduale liberalizzazione di utilizzo: dapprima con il Governo Monti (Riforma Fornero), che ne ha liberalizzato l’uso con il solo vincolo economico pari a 5.000 euro all’anno per ogni singolo lavoratore; poi con il Governo Letta che ne ha eliminato l’applicabilità alle sole prestazioni di natura occasionale, estendendone l’uso a tutti i settori. Il Governo Renzi con il Jobs Act ha alzato il limite economico annuale di utilizzo da 5.000 a 7.000 euro (9.333 euro lordi), e fissando un tetto a 2.020 € netti annui (2.693 € lordi) per ciascun committente, introducendo al contempo la tracciabilità dei voucher. Così, l’utilizzo del voucher è stato esteso a industria e artigianato restando escluso (salvo deroghe) per il personale impiegato nell’esecuzione di contratto di appalto, sia di opere che di servizi.

Il d.l. 185/2016 ha reso obbligatorio da parte del committente effettuare la registrazione dell’utilizzo tramite l’invio di un sms o email all’Ispettorato del lavoro competente, almeno un’ora prima della prestazione, per impedire usi fraudolenti dello strumento (ovvero pagare con voucher solo una piccola parte del compenso dovuto al lavoratore).

Per attivare i voucher si è dunque resa necessaria, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, l’iscrizione ad hoc sul sito dell’INPS; il valore facciale del buono lavoro è stato fissato in € 10, di cui 8 netti vanno al lavoratore, mentre 2 rappresentano i contributi Inps e INAIL.

Tali adempimenti, mirati ad assicurare la tracciabilità dei voucher, sono stati introdotti per impedirne l’uso fraudolento o improprio, rivelatosi frequente nella pratica. Gli stessi, infatti, erano stati utilizzati come espediente per regolarizzare apparentemente rapporti di lavoro caratterizzati da esclusività e continuità della prestazione, che avrebbero dovuto quindi essere regolati con un contratto di lavoro stabile, ovvero adottati come schermo di regolarità per prestazioni di lavoro intrattenuti quasi interamente in nero, intervallate dall’occasionale remunerazione mediante cessione di un voucher.

Inoltre, essi si prestavano anche a elusione fraudolenta delle norme previdenziali e giuslavoristiche, poiché nell’eventualità di un infortunio sul lavoro o di un accesso ispettivo da parte dei servizi di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL o del Ministero del lavoro, era sufficiente per il datore di lavoro l’esibizione dei buoni acquistati, ancorché non corrisposti, per non incorrere in addebiti di irregolarità con conseguenti applicazione di sanzioni.

Il problema di questo uso irregolare era stato affrontato nel Jobs Act, con una norma che prevedeva l’obbligo di comunicare l’inizio della prestazione alla Direzione Territoriale del lavoro competente, in modo preventivo e per via telematica, ma che non riguardava tutte le tipologie di committenti o datori di lavoro.

Nel Jobs Act si era considerata anche la problematica della retribuzione minima oraria del lavoro dei contratti voucher, precedentemente rimasta irrisolta, con una norma che, nel demandarne la determinazione a un apposito decreto del Ministero del lavoro, stabiliva un regime transitorio durante il quale la remunerazione oraria della prestazione occasionale era stabilita nel valore di taglio minimo del buono lavoro.

A seguito dell’iniziativa referendaria promossa dalla CGIL per abrogare i voucher, ritenuti inidonei a garantire la tutela dei lavoratori, sulla quale la Corte costituzionale aveva dato il via libera, il governo Gentiloni ha abolito i voucher con il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l’istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive”, ottenendo così il venir meno dell’oggetto del referendum, il cui iter è stato stoppato dalla Corte di Cassazione.

Nel luglio 2017, con il decreto legge 50, i buoni lavoro sono stati reintrodotti nell’ordinamento, seppur con alcune modifiche rispetto ai precedenti e con il nome di “prestO”. Il nuovo modello di “buoni lavoro” distingue tra utilizzo non professionale (libretto famiglia) e professionale (contratto di prestazione occasionale); i buoni sono soltanto telematici e acquisibili unicamente sul sito dell’Inps. Sia il lavoratore che il datore di lavoro devono essere registrati; sono stati rivisti anche ambiti e limiti di utilizzo, nonché le sanzioni per gli abusi.

La CGIL ha fortemente criticato il decreto in quanto ha ritenuto che contenesse la reintroduzione dei voucher, accusando il governo di averli abrogati per evitare il referendum e poi reintrodurli subito dopo la data prevista per il referendum stesso, con un atto sostanzialmente anticostituzionale. Tale tesi è stata avallata anche dal costituzionalista Mauro Volpi, docente di Diritto presso l’Università degli Studi di Perugia.

I nuovi buoni hanno però avuto uno scarso successo, proprio a causa dei maggiori limiti di utilizzo e delle complicazioni procedurali, tanto che è riemersa la richiesta di tornare al vecchio modello.

Oggi, all’indomani dell’approvazione del “decreto dignità”, il Ministro Di Maio è messo sotto pressione dalle varie associazioni di categoria dei datori di lavoro, che chiedono con forza la reintroduzione dei voucher in nome della semplificazione della regolarizzazione dei rapporti di lavoro occasionali, ed allo scopo di contrastare il riemergere dei rapporti in nero. Le due esigenze sono entrambe legittime e degne di massima considerazione, ma resta il problema di scoraggiare gli abusi dell’istituto, già visti sotto il vecchio regime.

Come fare? Per evitare di ricadere nel pantano dell’eccessiva complicazione procedurale, conservando la tracciabilità dei buoni al fine di impedire il loro utilizzo “last minute”, un metodo molto semplice ed efficace, a parere di chi scrive, sarebbe quello di adottare nuovamente il modello cartaceo, ma subordinarne la validità ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi all’invio tramite PEC all’Ispettorato del Lavoro almeno 12 ore prima dell’inizio della prestazione lavorativa in oggetto, con l’indicazione obbligata del giorno e delle ore in cui il lavoratore verrà impiegato. Così facendo, si inibirebbe il possibile ricorso allo strumento soltanto in caso di infortunio o ispezione, in quanto il mancato invio nei termini equivarrebbe all’inadempimento dell’obbligo di regolarizzazione.

Per i privati sforniti di PEC invece, si potrebbe predisporre un sistema di upload dei buoni sul sito web dell’Ispettorato stesso, o un modulo da compilare online per le prestazioni sia brevi che di più lunga durata, che si possa salvare con i dati delle parti interessate e riutilizzare ogni volta inserendo date ed orari delle prestazioni lavorative occasionali.

Insomma, volendo trovarlo, un modo per rendere i voucher più semplici da utilizzare mantenendone la tracciabilità, c’è eccome. L’importante è comunque che l’utilizzo di tali strumenti venga strettamente limitato alle prestazioni occasionali, pur rendendolo ammissibile in tutti i settori lavorativi previsti nel Jobs Act, stabilendo degli opportuni tetti massimi di utilizzo – sia temporali che economici – per il datore di lavoro ed approntando un sistema di monitoraggio efficace a scongiurarne gli utilizzi fraudolenti.

Gli elettori del M5S – e non solo – certamente non tollererebbero cedimenti da parte del loro leader sul fronte della tutela dei diritti dei lavoratori, ma d’altra parte, il mondo del lavoro contempla certamente anche le prestazioni saltuarie o occasionali, che meritano adeguata regolamentazione: è giusto dunque intervenire con coerenza e prudenza, e lo sforzo in tal senso del Governo verrà premiato.

Francesca Donato


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