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I Trattati UE in Corte Costituzionale. Al via la prima causa.

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In data odierna gli Avv.ti Laura Muzio, Gabriela Musu e Marco Mori hanno dato il via alla prima causa volta a portare le illegittime cessioni di sovranità compiute con in Trattati UE innanzi alla Corte Costituzionale, la prima udienza è fissata per il 30 gennaio 2015. Auspichiamo che questa azione avrà un effetto emulativo consentendo di aumentare le possibilità di vincere questa battaglia, l’unica che può salvare ancora il paese.

L’atto è sintetico, come si conviene ad un atto di citazione, posto che gli opportuni approfondimenti avverranno nelle successive fasi processuali su cui vi terremo aggiornati anche su questo sito.

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TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ATTO DI CITAZIONE

Nell’interesse dell’Avv. Laura Muzio (C.F.: MZU LRA 79E44 C621P), nata a Chiavari (GE) il 4.05.1979 e residente in Lavagna (GE) che ai fini del presente atto, si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. oltre che, giusto mandato a margine, per mezzo della rappresentanza e della difesa anche ad essa disgiunta dell’Avv. Gabriela Musu (C.F.: MSU GRL 74L41 D969B – Pec: [email protected]) e, sempre in via anche disgiunta, dell’Avv. Marco Mori (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: [email protected]) presso il cui studio e la cui persona sito in Rapallo, C.so Goffredo Mameli 98/4, elegge domicilio

PREMESSO CHE

  1. L’art. 1 Cost. recita: “l’Italia è un Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”;

  2. Suddetti limiti sono disciplinati nell’art. 11 Cost. il quale testualmente dispone: “L’Italia (omissis…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”;

  3. Le cessioni tout court di sovranità sono invece palesemente illegittime sotto il profilo Costituzionale trovando addirittura, nei casi più gravi, tutela in ambito penale sotto la rubrica “Dei delitti contro la personalità dello Stato” ex art. 241 e ss c.p. Altrettanto illegittime sono anche le semplici limitazioni di sovranità allorquando compiute in assenza di condizioni di parità tra le nazioni e per fini che nulla rilevano circa il raggiungimento della pace e della giustizia tra i popoli;

  4. Occorre sin d’ora rimarcare che i principi fondamentali della nostra Costituzione ed i diritti inviolabili della persona non sono emendabili o tanto meno comprimibili attraverso un “vincolo esterno”, anche se proveniente dall’UE. Tra detti principi non emendabili vi è certamente compreso anche il divieto assoluto di cessione della sovranità nazionale;

  5. Nonostante ciò il nostro paese è stato spogliato della sovranità monetaria ed economica, in tali campi non ha più alcuna voce in capitolo proprio in forza del “vincolo esterno” imposto con l’illegittima ratifica del Trattato di Maastricht, di quello di Lisbona e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, meglio conosciuto come Fiscal Compact;

  6. La Corte Costituzionale con sentenza n. 284/2007 ha già avuto modo di affrontare elegantemente il tema così motivando: “Ora, nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell’art. 11 della Costituzione soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando egli non abbia dubbi – come si è verificato nella fattispecie – in ordine all’esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (da ultimo con ordinanza n. 454/2006”. In claris non fit interpretatio.

  7. Con la perdita delle prerogative sovrane in materia monetaria ed economica è divenuto impossibile per lo Stato anche promuovere la piena attuazione di tutti i diritti fondamentali riconosciuti. Con la cessione della sovranità nazionale è la stessa Costituzione a diventare lettera morta;

  8. La fondazione della Repubblica sul lavoro non è affatto una mera affermazione apodittica ma costituisce un preciso impegno, ormai inattuabile, che viene ulteriormente imposto dall’art. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto e specificato nelle sue modalità concrete anche nel titolo III della Costituzione (“Rapporti economici” Artt. 36 e ss. Cost.) dove viene codificato un modello economico di matrice chiaramente keynesiana. Ed ancora l’art. 3 Cost., nel sancire il fondamentale principio di eguaglianza, impone alla Repubblica un obbligo preciso ed ormai impossibile da attuare in forza delle cessioni di sovranità compiute ovvero “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese;

  9. L’esponente dunque ritiene, quale membro del popolo italiano, di aver subito la radicale cancellazione del diritto costituzionalmente tutelato della “sovranità”, diritto che ovviamente viene esercitato nelle forme e nei limiti costituzionalmente imposti. Diritto necessariamente plurisoggettivo, dunque interessa ogni cittadino italiano sul lato attivo, che avrebbe dovuto essere esplicato pienamente per tramite il voto eguale, libero e personale. Ciascuno dei soggetti titolari di tale diritto è ovviamente legittimato a richiederne la piena tutela giuridica e certamente è legittimato a chiedere l’accertamento puro di tale lesione;

  10. Va sin d’ora rimarcato che la lesione del diritto di voto, strumento naturale con cui si esplica la sovranità popolare, è stata già accertata con due sentenze. Nello specifico la legge elettorale n. 270/2005 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1/2014, che ivi deve intendersi integralmente richiamata e trascritta (Doc. 1);

  11. La Cassazione con sentenza n. 8878/14 (Doc. 2), successiva proprio alla pronuncia della Corte Costituzionale, ha potuto accertare che la declaratoria d’incostituzionalità non ha fatto venir meno il diritto per ogni cittadino di far accertare la lesione del proprio diritto di voto, con la conseguente piena legittimità per l’attrice di promuovere anche il presente giudizio. Infatti è indubbio che la lesione del diritto di voto ha riflesso immediato e diretto anche sulla compressione della sovranità, punto sul quale l’esponente ha interesse ad un pieno accertamento. Precisamente se si perde la sovranità in determinate materie diventa assolutamente superfluo anche poter esercitare il diritto di voto secondo modalità legittime;

  12. La sovranità infatti non è stata cancellata in forza della sola compressione del diritto di voto ma anche, ed ancor più significativamente, dal citato vincolo esterno costituito dai Trattati UE che hanno, tra l’altro, determinato la cessione della sovranità in materia di politiche economiche e monetarie, ciò fin dal 1992. Anche l’accertamento di tale lesione che ad oggi si continua a perpetrare è nel pieno interesse dell’esponente, accertamento che passa necessariamente per il vaglio della legittimità costituzionale delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali che hanno, pezzo dopo pezzo, ceduto la sovranità nazionale. Dette leggi di autorizzazione alla ratifica sono manifestamente incostituzionali per chiaro contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento Repubblicano e con il modello economico keynesiano, intelligentemente imposto nella parte economica della nostra Costituzione;

  13. Fin dal Trattato di Maastricht ratificato con Legge n. 454/1992 e la conseguente nascita della moneta unica denominata Euro, il nostro paese ha pacificamente ceduto la sovranità monetaria. Tale aspetto è già da solo sufficiente a rendere palese la violazione dei diritti dell’esponente che non ha alcuna possibilità di influire con il proprio voto eguale, libero e personale su siffatta prerogativa riservata al popolo: “La Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito” Art. 47 Cost.

    Oggi la sovranità monetaria è di esclusiva competenza del SEBC, il sistema delle Banche Centrali Europee. BCE., la Banca Centrale Europea, con assoluta indipendenza, decide le politiche monetarie emettendo, in esclusivo favore delle sole banche commerciali e dunque agendo in plateale conflitto d’interesse, la liquidità sovranamente determinata al tasso d’interesse sempre da essa sovranamente stabilito. BCE altresì non ha funzione di prestatrice di ultima istanza per le nazioni ne tanto meno ha alcun obbligo in merito all’acquisto dei titoli di Stato emessi dalle nazioni per finanziarsi. Anzi vige sul punto un espresso divieto, potendo BCE acquistare titoli a tasso maggiore di quello ufficiale di sconto, unicamente sul cd. mercato secondario (art. 123 TFUE – versione consolidata). BCE non può concedere alcun tipo di credito agli Stati dai quali non può ricevere neppure meri consigli;

  14. Una nazione che vuole finanziare le proprie politiche pertanto, non potendo emettere moneta, deve necessariamente prendere il denaro in prestito attraverso i mercati finanziari. Questo obbligo di condotta non garantisce allo Stato la possibilità di agire in autonomia per gli scopi previsti nei principi fondamentali della carta costituzionale tra cui la tutela del diritto al lavoro, ovvero il diritto posto a fondamento della Repubblica. Ovviamente tale cessione priva qualsivoglia cittadino della possibilità di partecipare sovranamente, per mezzo il diritto di voto, alla determinazione della politica monetaria nazionale che ad oggi resta, a prescindere dai risultati elettorali, di competenza esclusiva di soggetti terzi estranei all’ordinamento italiano e ciò in clamorosa violazione dell’art. 1 Cost.

    Nell’ambito dell’assemblea costituente (i cui lavori verranno abbondantemente trattati nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c.) infatti non vi era alcun dubbio che l’unico ordinamento per il quale si ipotizzavano limitazioni di sovranità (ma giammai cessioni a terzi!) era quello volto a ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, nulla a che vedere con i vincoli di politica monetaria dunque;

  15. La medesima situazione, ovvero quella di una illegale cessione di sovranità, si è verificata in materia di politica economica laddove i Trattati, ed i successivi regolamenti emanati in loro attuazione, hanno imposto agli Stati limiti all’indebitamento annuo ed a quello complessivo in rapporto al PIL (art. 119 e ss. TFUE – versione consolidata e protocollo n. 12). Addirittura con l’approvazione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria si è andati oltre al parametro del Protocollo n. 12 allegato al Trattato di Lisbona arrivando a fissare il limite di deficit annuo nella misura dello 0,5% del P.I.L. Rammentiamo che tale vincolo all’indebitamento comprende anche gli interessi passivi del debito con la conseguenza che lo Stato, ogni anno, è costretto a tassare più di quanto spende così impoverendo matematicamente i propri cittadini e perdendo ogni prerogativa sovrana. Se la moneta è insufficiente le insolvenze non possono che moltiplicarsi ed i debiti non possono che essere solo parzialmente ripagati in beni reali, ormai svalutati dalla conseguente deflazione indotta da tali politiche palesemente illecite. Dunque non solo l’Italia non può emettere moneta ma non può averne neppure in prestito più di quanto previsto dai Trattati, neppure emettendo obbligazioni. La conseguenza ovvia di tutto ciò è l’aumento della disoccupazione e la deflazione dei prezzi, fatti che si sono puntualmente verificati;

  16. La cessione di sovranità in materia economica comporta l’impossibilità per lo Stato di perseguire gli interessi di cui ai principi fondamentali ledendo così gli stessi diritti inviolabili dell’uomo, la nazione non può governare direttamente l’inflazione ed in definitiva risulta impossibilitata a raggiungere il suo scopo principale: la piena occupazione. Trattasi della trappola perfetta per la personalità giuridica di uno Stato che viene così platealmente disattivato in ogni sua prerogativa sovrana che, in definitiva, viene sottratta ai cittadini stessi;

  17. L’incostituzionalità dei Trattati non trova dunque la sua fonte unicamente nel fatto che sono avvenute conclamate cessioni di sovranità e lesioni dell’indipendenza nazionale, ma anche nella citata circostanza che la perdita della stessa incide in maniera determinante e consequenziale su ogni altro diritto fondamentale portando addirittura i diritti inviolabili dell’uomo verso una lenta ma inesorabile disattivazione. Si arriverà, per fare un esempio già drammaticamente reale, a non poter assistere un malato ovvero un disabile per mancanza di possibilità di prerogative sovrane che consentano di fare deficit o anche la sola semplice emissione di moneta a tale fine;

  18. Lo stesso inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione avvenuto nel 2012 con la modifica dell’art. 81 Cost. è la piena prova che non siamo più un paese sovrano. Addirittura con tale modifica, imposta dall’UE, si è riusciti ad introdurre una manifesta contrarietà ai principi fondamentali all’interno della stessa costituzione, fatto mai accaduto prima. L’art. 81 Cost. è norma palesemente incompatibile con i principi fondamentali e pertanto non potrà che essere considerata a sua volta illegittima;

  19. Infine per mero tuziorismo difensivo, benché la differenza tra limitare e cedere sia lapalissiana è comunque utile ricordare che cedere significa “trasferire a qualcuno” mentre limitare significa “circoscrivere uno spazio, ridurre”.

    Dunque, per fare un esempio giuridico, abolire le dogane in accordo con gli altri Stati aderenti ad un trattato di libero scambio è certamente una mera limitazione della sovranità compiuta in condizioni di parità (forse anche idonea a favorire la pace e la giustizia tra i popoli). Al contrario, rimanendo ad un esempio analogo, attribuire il controllo delle dogane ad un ordinamento straniero costituirebbe pacificamente una cessione di sovranità in quanto una prerogativa sovrana non sarebbe meramente limitata ma trasferita permanentemente ad un soggetto diverso dallo Stato italiano e dunque sottratta al popolo. Ecco perché se economia e moneta, nonché la relativa legislazione, vengono attribuite definitivamente alle decisioni sovrane di UE o BCE non può che parlarsi di cessione e dunque di atto pacificamente illecito ex artt. 1 e 11 Cost. e probabilmente illecito anche sotto il profilo penale;

  20. Peraltro le politiche UE sono scientemente rivolte a cagionare una violenta crisi economica al fine di ottenere dagli stati ulteriori cessioni di sovranità, fatto di cui si darà compiuta prova nel corso del presente giudizio, prova assai facile data la moltitudine di dichiarazioni confessorie compiute dai “nostri (?)” esponenti politici, in particolare dallo sciagurato avvento di Mario Monti in poi;

  21. Nel caso di specie sono dunque in gioco diritti costituzionalmente tutelati, diritti cancellati da un palese illecito civile e forse anche penale. Trattasi pertanto di un’evidente responsabilità ex art. 2043 c.c. fondata su solide basi normative. Come noto il Ministro proponente leggi assume la responsabilità giuridica dei propri atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 Cost. Inoltre gli atti che hanno valore legislativo sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne è direttamente responsabile;

  22. Pare quasi superfluo sottolineare che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri stessi, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione e ciò ai sensi dell’art. 1 Legge n. 400/1988”;

  23. Conseguentemente o si ritiene tale giuramento un inutile orpello formale oppure si deve ammettere che allo stesso conseguano precise responsabilità giuridiche, la cui violazione è fonte di responsabilità. La sottoscrizione di una legge incostituzionale, come avvenuto nel caso della legge elettorale, da parte del Ministro proponente e da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la sottoscrizione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali in violazione degli artt. 1 ed 11 Cost. (In questo caso con riferimento al Ministro degli Esteri ed al Presidente del Consiglio) costituiscono fatto illecito ex art. 2043 c.c.;

  24. Il danno non patrimoniale è risarcibile laddove si è in presenza della lesione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. Innegabile che la lesione del diritto plurisoggettivo alla sovranità esercitabile per tramite del diritto di voto abbia determinato in ogni cittadino un nocumento di natura morale economicamente apprezzabile, seppur oggettivamente di difficile quantificazione, come sempre nei casi di risarcimento del danno non patrimoniale relativo ad un bene immateriale, di cui è piena la casistica giurisprudenziale.

Tutto quanto premesso, l’Avv. Laura Muzio, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa

CITA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente protempore Matteo Renzi, il Ministero dell’Interno in persona del Ministro protempore Angelino Alfano, il Ministero degli Esteri in persona del Ministro protempore Federica Mogherini tutti presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 a comparire nanti il Tribunale Civile di Genova, per l’udienza del 30 gennaio 2015, ore e luoghi di rito, invitando espressamente i convenuti a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme dell’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., con riguardo ad eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo. Con avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, accertare che l’esponente non ha potuto esercitare, per i motivi tutti di cui in narrativa, il diritto plurisoggettivo della sovranità conformemente al combinato disposto degli artt. 1 e 11 Cost. e conseguentemente condannare, eventualmente anche in solido tra loro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente protempore, il Ministero dell’Interno in persona del Ministro protempore, il Ministero degli Esteri tutti presso l’Avvocatura Generale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 a risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto plurisoggettivo della sovranità esercitato per il tramite il diritto di voto e ciò in forza delle norme di rango costituzionale citate ed ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 89 cost., 2043 c.c., 1 L. n. 400/1988 ovvero per le altre norme meglio viste e ritenute tra cui anche gli artt. 241 e ss. c.p., con quantificazione in via anche equitativa o nella misura che sarà determinata in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante ed in ogni caso non superiore alla somma di € 5.100,00.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini concedendi.

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 L.466/88 si dichiara che il valore della causa è compreso è pari ad € 5.100,00 pertanto il contributo unificato da versare è pari ad € 98,00.

Ai sensi e per gli effetti di legge, il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente numero di fax 0185.231221.

Si producono i seguenti documenti:

Doc 1) Copia certificato elettorale;

Doc 2) Sentenza Corte Cost. 1/2014;

Doc. 3) Sentenza Cass. n. 8878/14;

Doc. 4) Certificato elettorale.

Con osservanza.

Rapallo, 25 settembre 2014

Avv. Laura Muzio

Avv. Marco Mori

Avv. Gabriela Musu

EVIDENZIAMO CHE:

Il 22 ottobre la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/14, ha ribadito la superiorità dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili previsti in Costituzione sul diritto internazionale: “Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 cost), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 cost) e’ costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato, dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo”.

Chissà perché Draghi sabato ha parlato di condivisione di sovranità e non più di cessione… Dove sono i saccenti che parlavano di Trattati sovraordinati alla Costituzione?

Ecco il link dell’intervista:

http://salvo5puntozero.tv/la-corte-costituzionale-entra-nei-trattati-ue-ne-parliamo-con-marco-mori-27102014/

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