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I DECRETI ATTUATIVI DEI RIMBORSI AI RISPARMIATORI TRUFFATI DALLE BANCHE. Ecco il testo appena approvato.

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Vi presentiamo il testo appena approvato dal Consiglio dei Ministri sui decreti attuativi per i rimborsi dei soci e dei risparmiatori ingannati dalle crisi bancarie e che quindi riguardano gli azionisti delle Popolari Venete, gli obbligazionisti Junior, ed ogni altra parte qui indicata. Il documento indica le modalità di accesso al FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, ed i relativi limiti. Non abbiamo ancora avuto tempo di compiere un’analisi approfondita, anche se, ad una rapidissima lettura, sono stati confermati gli elementi già conosciuti sui limiti di indennizzo. 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
VISTO l’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO, in particolare, il comma 493 della citata legge n.145 del 2018 il quale, tra l’altro, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTO l’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”;
VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante “Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”;
VISTO il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

CONSIDERATA la necessità di adottare il decreto previsto dal comma 501 dell’articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di stabilire modalità per l’erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive o individuali degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
CONSIDERATA l’esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quelli del Fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
CONSIDERATO che le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica, di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono affidate dal Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dal comma 501-bis dello stesso articolo, a società a capitale interamente pubblico, su cui l’amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle società con capitale azionario interamente pubblico e soggette a controllo analogo a quello esercitato dall’Amministrazione sui propri servizi, solo Consap s.p.a. dispone, secondo le disposizioni statutarie vigenti alla data del presente decreto, delle competenze amministrative, finanziarie, operative e di controllo necessarie all’espletamento delle attività di supporto previste dal citato comma 501-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poichè dispone della struttura organizzativa e delle competenze professionali acquisite e impiegate nella gestione di analoghe iniziative e funzioni affidate da pubbliche amministrazioni;
RITENUTA congrua la quantificazione degli oneri e costi di gestione previsti per l’espletamento dell’attività di Segreteria tecnica della Commissione tecnica indicata dal suindicato comma 501-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo Indennizzo risparmiatori (FIR) nel limite massimo di 12,5 milioni di euro complessivi per il triennio 2019-2021

DECRETA:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina modalità di presentazione dell’istanza di indennizzo e di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno previsto l’erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto
da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) “FIR”: Fondo indennizzo risparmiatori istituito dal comma 493 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) “Fondo di solidarietà”: il Fondo istituito dal comma 855 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) “MEF”: Ministero dell’economia e delle finanze;
d) “Banche in liquidazione”: banche e loro controllate aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
e) “Risoluzione”: procedura prevista dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
f) “strumenti finanziari”: azioni o obbligazioni subordinate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 acquistate dal risparmiatore emesse dalle Banche in liquidazione;
g) “violazioni massive del T.U.F.”: violazioni individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, poste in essere anche con carattere di ripetitività e sistematicità, degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
h) “risparmiatori”: la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, possessori degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione; sono esclusi azionisti ed obbligazionisti subordinati diversi dai soggetti innanzi specificati, le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F., e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6 del T.U.F., nonché i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in liquidazione, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado;
i) “T.U.B.”: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
l) “T.U.F.”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;
m) “FITD”: il Fondo interbancario di tutela di depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 3
(Aventi diritto agli indennizzi)

1. Possono chiedere l’indennizzo del FIR i seguenti “aventi diritto”:
a1) i “risparmiatori”, previsti dalla lettera h) del precedente articolo 2, in possesso degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
b1) i “successori” per causa di morte dei “risparmiatori” di cui alla lettera h) dell’articolo 2, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari ;
c1) i “familiari”, costituiti da coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai risparmiatori di cui alla lettera h dell’articolo 2 a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dalle prestazioni del FIR:
a2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti diversi dai “risparmiatori” indicati dalla lettera a1) del comma 1 alla data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi;
b2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F.;
c2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies dell’articolo 6 del T.U.F;

d2) gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado;
e2) gli strumenti finanziari trasferiti, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati nelle lettere a2), b2), c2), d2) del presente comma agli aventi diritto previsti dal comma 1.

Articolo 4
(Istanza e documenti)

1. Gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR presentandone istanza, debitamente sottoscritta nelle forme che verranno indicate con delibera della Commissione tecnica dall’articolo 7 del presente decreto, indirizzata alla stessa Commissione tecnica. L’istanza indica:
a) nominativo o denominazione, codice fiscale, residenza e eventuale elezione di domicilio, degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante degli aventi diritto;
b) quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto della istanza;
c) i “successori” e i “familiari” di cui al comma 1 dell’articolo 3 indicano anche i dati richiesti dalle lettere a) e b) del presente articolo pertinenti ai “risparmiatori” di cui allo stesso articolo 3 dai quali hanno acquisito gli strumenti finanziari oggetto della domanda;
d) la Banca in liquidazione che ha emesso gli stessi strumenti finanziari;
e) dati necessari per il pagamento mediante bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto (codice IBAN);
f) dichiarazione di conformità all’originale in possesso degli aventi diritto dei documenti richiesti dal seguente comma 2, che possono essere trasmessi in copia semplice;
g) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare quanto richiesto nelle lettere precedenti del presente comma;
h) assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l’apposita informativa pubblicata nel procedimento finalizzato alla erogazione delle prestazioni del FIR .
2. Sono allegati all’istanza i seguenti documenti:

a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
b) copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato; documentazione che per “successori” “ e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
c) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
d) copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
e) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
f1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
f2) non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
f3) non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
f4) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
f5 ) sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
g1) la data di decesso del risparmiatore;
g2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;

g3) l’esclusione che vi siano altri successori;
g4) la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
g5) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
3. Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del medesimocomma 2. All’istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138 , recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018;
b) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
4. La Commissione tecnica può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie.
5. La Commissione tecnica pubblica in apposita pagina informatica dedicata al FIR del proprio sito internet, gli atti che disciplinano le procedure di indennizzo ed i relativi modelli per istanze e dichiarazioni.
6. Qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta dalla Commissione tecnica, l’istanza di indennizzo di cui al comma 1 viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta dalla cennata Commissione.
7. Le Banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro 30 giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.

Articolo 5

(Misura degli indennizzi)

1. L’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato.
2. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 .
3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di più investitori, in mancanza di disposizioni diverse, le quote dei crediti dei partecipanti si intendono uguali.
4. Gli aventi diritto provvedono all’aggiornamento di dati, informazioni e documenti in caso di variazione di quelli precedentemente presentati.
Articolo 6
(Modalità di intervento del FIR)
1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, Consob, Fondo interbancario di tutela di depositi (FITD) e Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD.BCC) trasmettono, per quanto di rispettiva competenza, alla Commissione tecnica di cui all’articolo 7, elenchi secondo ordine alfabetico, oggetto di apposita richiesta che ne determina contenuto e formato informatico di trasmissione, dei possessori, alla data del provvedimento di messa in liquidazione, degli strumenti finanziari emessi dalle Banche in liquidazione, con i corrispondenti dati anagrafici, nonché dei possessori degli strumenti finanziari e dei relativi importi ricevuti dagli stessi per transazioni o qualsiasi altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. Rispetto alle obbligazioni subordinate il FITD, ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiunge il differenziale positivo del tasso di rendimento percepito rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente calcolato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Le modalità di comunicazione degli elenchi e dei dati sono stabilite dalla apposita richiesta.
2. La Commissione tecnica acquisisce dalle Banche, dal FITD e dal FGD.BCC nonché dagli enti pubblici rispettivamente interessati i dati, le informazioni e i documenti inerenti alla richiesta da parte degli istanti. I soggetti di cui al presente comma collaborano secondo diligenza entro 60 giorni con la Commissione tecnica, la quale, scaduto detto termine, procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti ad errori o omissioni imputabili ad altri soggetti.
3. La Commissione tecnica approva i piani di riparto delle risorse annuali del FIR sulla base delle istanze munite di idonea documentazione completa.
4. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato a favore degli aventi diritto secondo il piano di riparto disposto e approvato dalla Commissione tecnica sulla base delle istanze corredate di idonea documentazione. La Commissione dispone il pagamento con la massima celerità, anche attraverso la predisposizione di piani di riparto parziale delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento. I pagamenti degli indennizzi possono essere effettuati con la modalità della spesa delegata, a valere su ordini di accreditamento a funzionari delegati appositamente nominati, mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto. In caso di rifinanziamento del FIR con risorse finanziarie aggiuntive, gli importi dovuti sono corrisposti d’ufficio agli aventi diritto, secondo i relativi piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica.
Articolo 7
(Commissione tecnica)
1. E’ istituita la Commissione tecnica prevista dall’articolo 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR, che:
a) esamina le istanze presentate dagli aventi diritto e la documentazione acquisita;
b) dispone l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni;
c) verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3 nonché delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte di banche in liquidazione ai risparmiatori e, per conseguenza, agli altri eventuali aventi diritto, anche acquisendo d’ufficio apposita documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale, tra cui sentenze di giudizi penali o civili, pronunce emesse da arbitrati promossi dalle parti, tra i quali l’Arbitro bancario e finanziario della Banca d’Italia, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob, provvedimenti sanzionatori o atti ispettivi della Banca d’Italia o della Consob, documenti ricognitivi dei commissari delle liquidazioni coatte amministrative, documenti acquisiti dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario” prodotti dai soggetti intervenuti, documentazione bancaria sulla profilatura e informativa della clientela e sui contratti di acquisto;
d) stabilisce criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno. Rientrano tra le suddette tipologie di violazioni anche le seguenti fattispecie:
(i) la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari;
(ii) la realizzazione delle suddette strategie di vendita o collocamento di cui al precedente punto (i) in connessione con uno o più dei seguenti elementi:
– l’erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall’acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte della medesima banca ovvero società del gruppo (le cc.dd. operazioni baciate), includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all’entità dei finanziamenti o delle altre forme di credito;
– la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio tramite l’assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all’età ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest’ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di società del gruppo;
– la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca contestualmente o in prossimità all’operazione di vendita o collocamento
– operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca, presenti sul conto titoli presso la banca emittente o società del gruppo, in tempi di poco anteriori all’acquisto di strumenti di capitale o debito subordinato emessi dalla banca;
(iii) la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte di una banca o di un gruppo bancario di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario, sia nel corso dell’ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale.
e) verifica la completezza delle istanze munite di idonea documentazione, come previsto dall’articolo 4;
f) determina la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 5;
g) stabilisce i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali;
h) approva il piano di riparto degli indennizzi e ne dispone il pagamento, avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all’articolo 8, comma 5, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5, della dotazione finanziaria del FIR, al netto degli utilizzi connessi alle spese della Commissione tecnica e della relativa Segreteria, e fino al suo esaurimento;
i) adotta regolamenti e programmi occorrenti a disciplinare la propria attività, potendo costituire Sottocommissioni interne coordinate dalla Commissione tecnica;
j) formula relazioni periodiche, con cadenza quanto meno semestrale, con resoconto dell’attività espletata anche dalla Segreteria tecnica di cui all’articolo 8 comma 5, dei risultati complessivi realizzati nonché dei pagamenti e dei costi dell’attività, che trasmette al Dipartimento del Tesoro entro il mese successivo al periodo considerato.

Articolo 8
(Deliberazioni della Commissione tecnica)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione tecnica, convoca e verifica la regolare costituzione della medesima, ne coordina i lavori e ne verifica il regolare svolgimento.
2. La Commissione tecnica è regolarmente costituita con la presenza di sette dei suoi nove componenti. Le Sottocommissioni di cui alla lettera i) dell’articolo 7, comma 1, sono regolarmente costituite con la presenza di tutti i loro componenti. Un componente della Segreteria tecnica assiste alle riunioni e ne redige il verbale, che viene firmato da tutti i presenti alla relativa riunione, con eventuale annotazione di osservazioni. Il verbale firmato è conservato presso la Segreteria tecnica che ne trasmette copia ai componenti della Commissione tecnica.
3. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla riunione. Il Presidente esprime il suo voto per ultimo e accerta il risultato delle votazioni effettuate. Il piano di riparto e le misure organizzative di cui alle lettere h) e i) dell’articolo 7 sono approvate da almeno cinque componenti della Commissione tecnica.
4. Tutte le comunicazioni tra i componenti della Commissione tecnica e con la Segreteria tecnica sono effettuate mediante posta elettronica certificata oppure, in mancanza di p.e.c., tramite posta elettronica, con risposta di ricezione del messaggio.
5. L’attività di Segreteria tecnica è svolta, organizzata e gestita da Consap – concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. – provvedendo a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica e l’esecuzione delle relative deliberazioni, curando altresì gli adempimenti necessari per le riunioni della medesima. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo Indennizzo risparmiatori (FIR) nel limite massimo di 12,5 milioni di euro complessivi per il triennio 2019-2021. I dipendenti di Consap possono essere nominati funzionari delegati per l’effettuazione dei pagamenti degli indennizzi ai sensi dell’articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Articolo 9
(Requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità)

1. I componenti della Commissione tecnica, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo al momento della nomina e durante l’intera durata dell’incarico, devono possedere una qualificata esperienza accademica o di patrocinio legale, o aver svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali presso organismi di composizione o risoluzione delle controversie.

Non possono essere componenti della Commissione tecnica coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio, dato il coinvolgimento dei suddetti incarichi rispetto agli specifici fatti oggetto di accertamento, nonché coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un’altra delle situazioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati condannati:
1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell’articolo 144-ter, comma 3, del Testo unico bancario e dell’articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all’articolo 187-quater del Testo unico della finanza.
3. Non possono essere componenti della Commissione tecnica coloro ai quali sia stata applicata con sentenza su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
a) dal comma 1, lettera b), numero 1), se di durata pari o superiori a un anno, salvo il caso dell’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
b) dal comma 1, lettera b), numero 2) e numero 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Articolo 10
(Piattaforma informatica per l’informazione al pubblico e la presentazione della domanda di indennizzo)

1 Consap s.p.a. rende operativa, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari. La piattaforma è dotata anche di un sistema interattivo di ricezione e risposta alle domande provenienti dal pubblico. Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la piattaforma consente agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei documenti di cui all’articolo 4 del presente decreto. La data di decorrenza del termine di centottanta giorni per la presentazione delle domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sarà stabilita con apposito decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti Organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
Roma,

 


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