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FINANZA AZIENDALE: quarta lezione

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15-Azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio

Le azioni sono strumenti rappresentativi di un rapporto di associazione che conferiscono al detentore la qualifica di socio, a cui fanno capo diritti e doveri nei confronti della società emittente. I titoli in esame hanno un valore nominale unitario che per legge deve essere uguale per tutte le categorie di azioni emesse da una stessa società e rappresenta l’unità di misura della partecipazione del socio al capitale d’impresa. Il valore nominale delle azioni può anche essere modificato nel corso del tempo a secondo le esigenze aziendali o per l’accumularsi di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale. Inoltre, sempre per legge non possono essere emesse azioni ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e pertanto il capitale sociale di un’impresa in forma di società per azioni, sarà dato dal prodotto del numero delle azioni esistenti, di qualsiasi categoria esse siano, per il rispettivo valore nominale.

Le azioni ordinarie sono tipici titoli emessi dalle società per azioni e dalle società in accomandita per azioni e rappresentano la quota di partecipazione al capitale della società emittente e sono caratterizzate da un determinato valore nominale ed attribuiscono ai possessori un diritto di voto pieno, ovvero esercitabile nelle assemblee convocate sia in sede ordinaria che straordinaria ed i medesimi diritti. Da ricordare che attraverso l’emissione di azioni ordinarie la società non si assume nessun impegno in merito alla loro remunerazione.

Le azioni privilegiate sono quelle azioni la cui caratteristica principale è l’attribuzione di un diritto di voto limitato, ovvero esercitabile solo in sede di assemblea straordinaria, dove in genere non si deliberano le linee di politica gestionale della società. Tuttavia queste ultime possono essere impugnate anche dai soci con diritto di voto limitato. La legge fissa anche i limiti quantitativi all’emissione di azioni privilegiate, ovvero il loro numero non può eccedere la metà del capitale sociale. Il privilegio che qualifica tali azioni consiste nella ripartizione degli utili (determinato in sede di statuto) e nel rimborso del capitale in sede di scioglimento della società (il rimborso delle azioni ordinarie è postergato rispetto a quello delle privilegiate). Tali azioni nominative, assicurano pertanto all’azionista la precedenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Possono essere emesse da società non quotate.

Le azioni di risparmio possono essere emesse da società per azioni con i propri titoli ordinari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea. Questa categoria di azioni è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 7 giugno 1974, n.216 e successivamente modificata. Il limite nell’emissione risiede nel fatto che non può essere emesso un quantitativo superiore alla metà del capitale sociale composto da azioni ordinarie ed a quello di voto limitato (privilegiate). Non hanno nessun diritto di voto, ma hanno il privilegio di essere remunerate fino ad almeno il 5% del valore nominale dell’azione. Sono solitamente spesso al portatore anche se le nuove normative di fatto le trasformano in nominative.

Rendimento di una azione

Il rendimento di una azione dipende dall’incremento o decremento del valore dell’azione in un dato periodo a cui si aggiungono eventuali dividendi pagati nello stesso periodo.

R = (P1 – Po + D) / Po

P1 – valore di vendita dell’azione

P0 – valore di acquisto dell’azione

D – dividendo

16-L’ammissione alla quotazione in borsa

La quotazione in borsa è in generale un’operazione molto complessa per l’elevato numero di scelte che una società deve affrontare, come l’obbligo di rispettare i vincoli e le procedure previste dalle normative e dagli organi di controllo (CONSOB). E’ inoltre necessario che la società che intende quotarsi, ricorra alla collaborazione di intermediari finanziari professionisti specializzati per individuare il mercato più adatto, per ripartire i rischi dell’operazione nonché per determinare il prezzo di collocamento ed a quale tipologia di investitori rivolgere l’offerta di titoli.

Il fine principale di una qualsiasi quotazione è quello di ampliare le fonti finanziarie e diffondere l’immagine aziendale consentendo l’ingresso di nuovi soci nel capitale azionario. Entrando sul mercato un’azienda si espone al confronto con le altre società già presenti sul listino sottoponendo se stessa al giudizio della comunità finanziaria riguardo alle proprie capacità reddituali e finanziarie.

Quindi le motivazioni che spingono una società a quotarsi sono molteplici, ma fondamentalmente riconducibili a tre tipi:

-Istituzionali: creando un mercato pubblico per i propri titoli si fornisce un prezzo di riferimento e si permette ai soci in essere di liquidare più facilmente le proprie quote;

-Finanziarie: con la raccolta di nuove e più articolate forme diversificate di finanziamento;

-Strategiche: il listino accresce la trasparenza e la visibilità e pertanto favorisce le relazioni di marketing e di rapportarsi con l’esterno.

Requisiti per accedere alla quotazioni

I requisiti per l’accesso alla quotazione in borsa possono essere sintetizzati in requisiti formali e requisiti sostanziali.

Requisiti formali stabiliti dal regolamento d’ammissione determinati dalla CONSOB e dalla Borsa Italiana quali la Certificazione del bilanci con la pubblicazione e deposito degli ultimi 3 esercizi annuali e dalla redditività: la società deve esercitare un’attività capace di generare ricavi.

Requisiti sostanziali quali che la società svolga un’attività che garantisca una crescita costante e che possa dimostrare la capacità di produrre reddito attraverso la distribuzione futura di dividendi ai soci.

La preparazione alla quotazione richiede l’assistenza di consulenti specializzati, il più importante dei quali è lo sponsor. Lo sponsor, previsto dai regolamenti della Borsa Italiana, è un intermediario finanziario che assiste la società nell’intero processo di quotazione e nel periodo successivo. Una sorta di garante che funge da controllore-tutor all’operazione di quotazione e che tuttavia s’impegna a seguirla anche dopo. Provvede a creare successivamente alla quotazione, che gli scambi siano sufficienti a determinare la fissazione di un prezzo.

Struttura dell’operazione:

Il collocamento può essere rivolto al pubblico, in modo che tutti possano avere accesso all’acquisto dei titoli, oppure in forma privata, cioè che l’operazione sia rivolta solo ad un gruppo di investitori istituzionali contattati da canali privati.

L’offerta pubblica, che presenta per sua natura e struttura i costi maggiori proprio per i più rigidi obblighi previsti dalla legge e per i maggiori impegni pubblicitari e prende nome di IPO (Initial Public Offering). Nell’ambito delle IPO possiamo individuare delle diverse modalità strutturali nel collocamento:

Tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS), ovvero la possibilità data agli investitori di sottoscrivere azioni di nuova emissione. In questo caso la liquidità generata affluisce totalmente nelle casse societarie;

Tramite Offerta Pubblica di Vendita (OPV), ovvero l’alienazione di azioni già esistenti e possedute dagli azionisti. In questo caso la liquidità affluisce agli azionisti e nulla nelle casse societarie;

Tramite Offerta Pubblica di Vendita e di Sottoscrizione (OPVS), ovvero lo sfruttamento congiunto delle due modalità precedenti e la liquidità generata dal collocamento affluisce una parte nelle casse della società e l’altra ai vecchi azionisti.

Consorzi di collocamento e garanzia

Come detto, i collocamenti sui mercati regolamentati avvengono con l’intervento di intermediari specializzati. Tali intermediari normalmente si organizzano costituendo consorzi o sindacati di collocamento e garanzia. Essi intervengono a sostegno delle imprese quando:

-una società quotata in borsa effettua un aumento di capitale di tipo oneroso o misto; in questo caso la garanzia si attua attraverso l’acquisto dei diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta;

-una società procede ad una O.P.V. (offerta pubbliche di vendita), ossia quando la società interessata si rivolge al consorzio per la vendita sul mercato di azioni già emesse.

I consorzi vengono diversamente costituiti a seconda delle finalità che attraverso questi s’intende perseguire, ma comunque la forma più ricorrente è quello in cui i consorziati si obbligano al classamento dei titoli e solo in via residuale, a sottoscrivere l’eventuale invenduto.

 


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