Seguici su

Cultura

FINANZA AZIENDALE: ottava lezione

Pubblicato

il

finanzaziendale

CORPORATE GOVERNANCE

In tutti i principali paesi industrializzati si è alla costante ricerca di condizioni ambientali e di assetti normativi e regolamentari in grado di accrescere la competitività e l’efficienza delle imprese. L’integrazione dei mercati, che porta ormai le imprese ad operare oltre i confini del paese di insediamento, accresce l’interesse sul grado di efficienza dei diversi “sistemi paese” ed è ben più ampia dei confini geografici stabiliti, ad esempio, dall’Unione europea e monetaria. L’apertura internazionale pertanto si prospetta a livello mondiale per effetto del processo di globalizzazione che di fatto determina cambiamenti assai significativi nella struttura e nelle regole di funzionamento dell’economia reale e finanziaria. Già da diverso tempo, nelle economie occidentali, alla concorrenza tra le imprese nel senso più tradizionale, si è affiancata una nuova forma di competizione tra “sistemi paese” che si confrontano sull’efficienza delle rispettive istituzioni e sulle regole che governano l’economia, i cui effetti non possono che condizionare le imprese che tale economia rappresentano.

E’ pertanto necessario per il sistema imprenditoriale di un paese, verificare la struttura e i meccanismi di corporate governance (governo societario) che presidia il corretto funzionamento delle società di capitali e proporne eventualmente azioni correttive al fine di eliminare le disfunzioni più evidenti.

E’ evidente che laddove la gestione della società tecno-struttura è conferita ad una, il management appunto, si consegue una situazione di completa separazione fra la proprietà ed il controllo gestionale. Il “governo societario” non sarà dunque volto a ricercare un equilibrio tra gli interessi dell’azionista imprenditore e l’azionista investitore, bensì a risolvere la tensione tra l’obiettivo di massima remunerazione per il capitale apportato dai soci, indistintamente considerati, ed il potere di gestione assunto dagli amministratori della società.

In questa prospettiva, il sistema di corporate governance, riconduce ad un’unica logica istituti e meccanismi societari e di mercato, quali: l’assemblea della società per azioni e la tutela delle minoranze azionarie; gli organi amministrativi e di controllo della società (consiglio d’amministrazione ed il collegio sindacale); la società di revisione (responsabile della verifica contabile e della certificazione dei conti annuali della società); gli investitori istituzionali (che partecipano in misura crescente al governo delle società in cui investono i patrimoni della clientela); il controllo esercitato dalle banche; il monitoraggio del mercato dei capitali; la qualità dell’informazione che si fornisce al mercato e l’azione di vigilanza esercitata dalle competenti autorità di controllo; ed infine, l’azione giudiziaria presso i tribunali che i risparmiatori possono adire per tutelare i propri interessi.

La teoria economica più recente ritiene tema centrale della corporate governance la ricerca di un bilanciamento tra l’interesse al profitto del socio ed il potere del management, anche nel caso in cui esso non sia esercitato per il conseguimento di finalità che divergono dagli obiettivi dell’azionariato da cui trae legittimazione. Tale ricerca diviene, infatti, d’importanza prioritaria negli ordinamenti in cui è diffusa la public company, ossia una società per azioni i cui titoli rappresentativi del capitale di rischio quotati in borsa, sono diffusi fra il pubblico indistinto dei risparmiatori. In tale circostanza la frammentazione della proprietà fra tanti piccoli azionisti accentua il fenomeno della spersonalizzazione e per contro, concorre ad accrescere enormemente il potere detenuto dai managers; questi ultimi privi di un referente nella struttura proprietaria, hanno quale unico contrappeso alla loro azione il mercato delle imprese. Infine, non può essere tralasciato l’importante ruolo che gli investitori istituzionali svolgono nell’indirizzare le imprese verso l’adozione di adeguati sistemi di corporate governance. Tali soggetti privilegiano nelle scelte d’investimento prevalentemente quelle che assicurano gestioni trasparenti ed assetti di controllo equilibrati.

Strumenti della corporate governance

Le deleghe di voto

Per gli effetti che ne conseguono, la rappresentanza per delega in assemblea è un aspetto che tutti i principali ordinamenti si sono preoccupati di regolare sottraendo l’argomento alla libera determinazione delle imprese azionarie in sede di statuto. In Italia la disciplina in tema di sollecitazione e raccolta delle deleghe è stata profondamente innovata con il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati la sollecitazione di deleghe di voto è unicamente consentita ai soci, purché detengano una partecipazione non inferiore all’1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto ed a condizione che la titolarità sia certificata con l’iscrizione nel libro soci nei sei mesi che precedono l’assemblea. Gli azionisti che soddisfano i requisiti appena delineati non possono promuovere la sollecitazione autonomamente, ma devono avvalersi di intermediari finanziari abilitati, i quali effettueranno la richiesta di conferimento presso la generalità degli azionisti. Possono altresì promuovere la raccolta di deleghe di voto le associazioni costituite tra gli azionisti di una società quotata che siano composte da non meno 50 soci, ciascuno dei quali titolare di una partecipazione azionaria non eccedente lo 0,1% del capitale sociale. Pertanto diversamente dai sistemi anglosassoni, i vari soggetti che a vario titolo partecipano all’attività dell’impresa (amministratori, sindaci, dipendenti) non possono in assenza di un legame partecipativo, rappresentare in assemblea gli azionisti della società.

Voto per corrispondenza

Si tratta di uno strumento volto ad accrescere la tutela delle minoranze nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati. Inizialmente previsto per le società controllate dallo Stato o da enti pubblici, con il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione mobiliare a tutte le società che fanno appello al pubblico risparmio, sempre che tale modalità di voto in assemblea sia prevista nell’atto costitutivo. Nel caso quindi sia previsto, l’ordine del giorno deve essere pubblicato e non può essere ne modificato ne integrato durante lo svolgimento dell’assemblea. Spetta all’azionista far pervenire entro il termine stabilito alla società la scheda di voto con specificate le indicazione dei voti che tali titoli assicurano.

Patti di sindacato

L’assetto di controllo di una società per l’esercizio dello stesso può essere il frutto di un contratto negoziato tra diversi azionisti, ciascuno dei quali non è ovviamente in grado se considerato singolarmente d’incidere sulle deliberazioni dell’assemblea. L’obiettivo di esercitare il controllo sulla società è altresì conseguito per il tramite di accordi informali fra gli azionisti, in questo caso non sempre resi noti al mercato ed alle autorità di controllo, nonostante la CONSOB richieda espressamente che “qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà preventiva consultazione, deve essere comunicato preventivamente alla Consob entro 5 giorni dalla data di stipulazione”

Amministratori indipendenti

Il consiglio d’amministrazione di una società può essere composto di amministratori esecutivi (soggetti a cui sono conferite le principali funzioni direttive dell’impresa) ed amministratori non esecutivi, in genere numericamente superiori e sprovvisti d’incarichi gestionali. Tra gli amministratori non esecutivi si individuano, con sempre maggiore frequenza, soggetti che si caratterizzano per un’accentuata indipendenza personale ed operativa. Nella prospettiva della corporate governance, gli amministratori indipendenti assumono una particolare rilevanza, poiché con il ricorso a tali profili professionali si incide direttamente sulla struttura e sulle competenze del consiglio di amministrazione di una società. Nelle imprese caratterizzate da una accentuata frammentazione della proprietà, gli azionisti non sono spesso in grado d’indirizzare e soprattutto di valutare l’azione dell’organo gestionale. E’ opinione prevalente che la presenza nel consiglio d’amministrazione di amministratori non esecutivi , ma dotati di potere d’iniziativa su specifici compiti possa assicurare agli amministratori esecutivi un supporto professionale estremamente valido.

Poteri Speciali nelle società pubbliche privatizzate

Di diritti speciali si parla in particolar modo in relazione alla privatizzazione di imprese del settore pubblico. Nel nostro ordinamento sono state predisposte cautele a presidio a quelli che sono considerati interessi collettivi in società che perseguono obiettivi nazionali. Pertanto dove lo Stato perda il controllo di imprese di pubblici servizi può inserire clausole riguardanti l’attribuzione di diritti speciali così da mantenere il controllo nelle decisioni più delicate nella gestione aziendale. Lo Stato pertanto può intervenire:

-imponendo per legge un limite massimo al possesso di azioni al fine di agevolare la formazione di public company;

-individuando azionisti di riferimento al fine di costituire noccioli duri che garantiscano stabilità nella conduzione della società;

-prevedendo il voto per corrispondenza per tutelare le minoranze;

-riservando diritti speciali al ministero dell’economia (golden share). Tale potere viene ad esempio esercitato con la facoltà di veto in alcune decisioni assembleari o con la designazione di soggetti nel consiglio d’amministrazione.


Telegram
Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici.

⇒ Iscrivetevi subito