Attualità
Europa e INPS, sovranisti quando gli fa comodo (di Andrea Depalo)
Ho già “punzecchiato” i nostri politici e l’INPS sulla questione dell’assegno ordinario di invalidità, negato ai lavoratori assunti con una disabilità per via del c.d. “rischio precostituito” (concetto che non ha trovato il parere favorevole della Corte Costituzionale, che vorrebbe invece sostenere anche il lavoratore già disabile che subisce un aggravamento di lieve entità, ma che viene applicato come “uso e consuetudine”) proponendo di semplificare la Legge. Oggi voglio parlarvi articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004. Anche questo è, a mio parere, da modificare subito! E spero che qualche nostro Parlamentare Europeo si prenda a cuore la questione.
La disciplina comunitaria, dettata dall’articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che non possano essere esportate (e quindi nemmeno percepite su un conto bancario estero) le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura assistenziale e non contributiva. Di conseguenza la pensione sociale, l’assegno sociale, la pensione per i ciechi o i sordi, l’assegno di invalidità e quello di inabilità come anche l’indennità di accompagnamento non possono essere più percepiti se si cambia residenza, in quanto sono tutte prestazioni di natura assistenziale riservate a cittadini italiani residenti in Italia.
Se anche non si cambia residenza comunque le prestazioni assistenziali non possono essere percepite all’estero ma saranno accreditate in istituti bancari italiani, purchè la permanenza all’estero sia di breve durata. Questo significa che non deve superare i sei mesi altrimenti l’INPS sospende l’erogazione del beneficio eccetto il caso di gravi motivi sanitari documentati, come spiega il sito disabili.com ( https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/disabile-voglio-trasferirmi-all-estero-cose-da-sapere ).
Ricordo, a tal proposito, l’emblematico caso, che ha portato ad una interrogazione parlamentare sollevata dall’allora Lega Nord, che ha visto come protagonista una ragazza di 29 anni trasferitasi in Francia nel 2008 per proseguire gli studi all’estero. Pare, da fonti internet, (non ne ho la conferma) che avesse mantenuto formale residenza a Treviso.
L’ufficio Inps competente territorialmente a marzo scorso ha inviato una comunicazione in cui si avvertiva della sospensione dell’erogazione (circa 800 euro mensili) e si chiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito dal 2008 alla data di invio, per un totale di circa 70 mila euro. ( https://www.investireoggi.it/fisco/pensione-invalidita-va-allestero-la-perde/ )
Poi si fa invece una piccola ricerca su Google e si scopre che le provvidenze economiche per invalidità civile (pensione, assegno, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) devono essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno.
Fonte: http://www.handylex.org/gun/pensioni_indennita_extracomunitari_inps_nuove_indicazioni.shtml
Soggiornanti.
Dunque, io italiano e persona con disabilità, non posso sperimentare un periodo di vita superiore a sei mesi in un’altra Città europea, magari per motivi di studio o semplicemente per sperimentare un periodo di vita in una città più accessibile o dal costo della vita meno caro.
Per lo straniero “da accogliere” si è intervenuti più volte in funzione correttiva del testo legislativo, al fine di armonizzarlo con i vigenti principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione nazionali ed internazionali in materia di disabilità.
Risultato, io italiano e persona con disabilità, sono discriminato nella mia libertà di circolazione, che è la base su cui è stata fondata l’Europa.
Auspico un intervento degli Europarlamentari in revisione dall’articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, per fare in modo che anche le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura assistenziale e non contributiva, possano liberamente circolare per l’Unione, permettendo a chi ha una disabilità di poter soggiornare in altro Stato Europeo, anche per un periodo uguale o superiore a sei mesi.
L’ottimo sarebbe avere una prestazione economico-assistenziale unica per tutti i Paesi, ma sarebbe chiedere troppo.
Rivedere l’articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, consentendo di fatto la “libera circolazione delle persone con disabilità”, sarebbe anche un ottimo modo per creare un po’ di sana competizione tra Paesi sul tema dell’accessibilità. Si innescherebbe un meccanismo virtuoso per rendere più accessibili le proprie località e attrarre potenziali residenti anche temporanei.
Pensateci…
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