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Enti no profit: dalle caratteristiche fondamentali all’iscrizione al RUNTS, tutto quello che c’è da sapere

Come funziona l’iscrizione al RUNTS di un Ente no profit

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Gli Enti no profit svolgono un’attività essenziale per il tessuto sociale di un paese; infatti, nascono dal desiderio di singoli privati o gruppi di cittadini di contribuire in modo positivo alla società attraverso azioni senza scopo di lucro.

Allo stesso tempo, per dare vita a questo tipo di enti è necessario seguire un determinato percorso, con una serie di passaggi fondamentali per la costituzione, il riconoscimento e la gestione dell’organizzazione.

Risulta quindi determinante ricorrere al supporto di professionisti specializzati, così da essere sicuri di rispettare tutti gli adempimenti e gli obblighi di legge e accedere alle agevolazioni di cui si ha diritto.

In quest’ambito, è possibile rivolgersi a uno studio commercialista di Padova, lo Studio Associato Appolloni – Simone – Bettini, Studio Commercialisti Padova, dal 1975 un punto di riferimento del settore, che offre un supporto completo mettendo a disposizione assistenza e consulenza civilistica e tributaria per gli enti no profit.

Cos’è un Ente no profit e come costituire una associazione o una fondazione senza scopo di lucro

Per Ente no profit si intende un’associazione o una fondazione che svolge attività di utilità culturale, assistenziale e sociale senza scopo di lucro, in coerenza con quanto previsto dallo statuto.

Ovviamente, un Ente del Terzo Settore può svolgere anche attività commerciali, purché i proventi non vengano distribuiti ai soci ma riutilizzati per iniziative in linea con lo statuto.

Le forme giuridiche che può assumere un Ente no profit sono diverse, tra cui Fondazioni, e Associazioni. Per quanto riguarda le Associazioni, queste possono distinguersi in varie forme come semplici Associazioni, Associazioni di promozione sociale (APS) oppure Organizzazioni di volontariato (ODV). Le associazioni, inoltre, possono essere riconosciute, rispettando determinati requisiti definiti dalle leggi o non riconosciute.

Per la costituzione di un Ente no profit bisogna avere riguardo sia al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) sia a quanto previsto dal Codice Civile.

Una volta costituito l’ente, con atto pubblica – con scrittura privata o semplicemente attraverso la registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate, si farà richiesta, sempre all’Agenzia delle Entrate che venga attribuito il codice fiscale (e della partita IVA se l’Ente è interessato a svolgere anche attività commerciale).

Già in questa prima fase, o successivamente, l’ente dovrà valutare se presentare o meno l’istanza di iscrizione al RUNTS (il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Come funziona l’iscrizione al RUNTS di un Ente no profit

Il RUNTS è una Piattaforma telematica pubblica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui finalità è quella di assicurare il controllo, la trasparenza e la totale informazione sulle attività degli enti iscritti e quindi permettere al cittadino comune di conoscere se gli enti perseguono effettivamente le finalità che sono indicate nei loro statuti.

L’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria, ma è indispensabile per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore.

Al Registro possono iscriversi gli Enti senza scopo di lucro, riconosciuti e non riconosciuti, tra cui Fondazioni, Enti religiosi civilmente riconosciuti, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, Società di mutuo soccorso, Enti filantropici e altri enti privati.

Gli enti che decidono di non iscriversi al RUNTS devono essere consapevoli delle conseguenze che tale scelta comporta, in quanto dal punto di vista fiscale saranno considerati Enti non commerciali generici e non potranno ottenere la qualifica di “Enti del Terzo Settore”. Questa condizione provocherà mancati benefici per le organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui l’impossibilità di usufruire della normativa fiscale prevista dal D.Lgs. 117/2017, e quindi l’accesso alle importanti agevolazioni fiscali del CTS.

L’iscrizione al RUNTS è disciplinata dal DM 15 settembre 2020, n. 106, ad ogni modo si effettua online sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’operazione deve essere realizzata dal rappresentante legale dell’associazione no profit, attraverso un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In alternativa allo SPID, è possibile utilizzare un’altra certificazione dell’identità digitale, come il CIE (Carta d’Identità Elettronica) o l’eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Tutti questi passaggi, dalla costituzione di un Ente no profit all’iscrizione al RUNTS, fino alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari, possono essere svolti in modo corretto e semplice attraverso il supporto di uno studio commercialisti specializzato.

Attraverso la consulenza e l’assistenza di professionisti qualificati, infatti, è possibile evitare di tralasciare aspetti importanti e vedersi rigettare la richiesta di costituzione di Ente no profit o l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma anche individuare la soluzione più adatta e conveniente per ogni realtà senza scopo di lucro.


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