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DIFESA (NON RICHIESTA E NON NECESSARIA) DI MATTEO SALVINI SUL CASO GREGORETTI (di Domenico Caruso)

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La vicenda della Nave Gregoretti ormeggiata al sicuro per tre giorni nel porto di Augusta nel mese di luglio 2019 può essere così schematizzata: da un lato vi sono 116 persone dal passato ignoto che pretendono di entrare in Italia senza documenti e senza visto per essere serviti à la carte; dall’altra vi è un Ministro dell’Interno che pretende di tutelare la sicurezza nazionale, la sovranità del suo Paese, l’inviolabilità dei confini, le leggi della Repubblica a cui è soggetto avendo prestato giuramento di fedeltà e che per queste ragioni rischia una condanna fino a 15 anni di reclusione per l’accusa di sequestro di persona aggravato dall’abuso di potere; da un altro lato ancora vi è la Magistratura che, sono in molti a ritenere, intende giudicare scelte politiche discrezionali; vi sono, infine, il PD e il M5S che, votando a favore dell’autorizzazione a procedere contro Salvini, hanno definitivamente decretato la propria subalternità alla Magistratura, ordine dello Stato privo di diretto collegamento con la volontà popolare.

Ma sussiste davvero il delitto di sequestro di persona?

Dal punto di vista tecnico, nel caso di specie, è sufficiente valutare l’elemento soggettivo per escludere la sussistenza del dolo e, quindi, la configurabilità del delitto in questione nel caso in cui la privazione della libertà di movimento costituisca il risultato di un comportamento contrassegnato dalla finalità di realizzare l’esercizio di un potere del quale il soggetto attivo (Salvini) sia legittimamente investito.

E il Ministro dell’Interno ha il dovere di far rispettare le norme del Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) a mente delle quali: l’ingresso in Italia è consentito allo straniero in possesso di passaporto, visto di ingresso, documentazione atta a confermare lo scopo del soggiorno e che abbia la disponibilità di mezzi di sussistenza (art. 4); è disposto il respingimento degli stranieri privi dei requisiti richiesti (art. 10); è previsto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis) anche nel caso dei “salvataggi in mare”.

E’ bene rimarcare che l’art. 4 del T.U. dispone che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

L’utilizzo, da parte del legislatore, della locuzione “sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza” postula l’esercizio di una consistente discrezionalità normativamente orientata nella valutazione della minaccia (che può essere anche potenziale) da parte del Ministro dell’Interno su cui incombe il dovere di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e che, pertanto, legittimamente può impedire l’ingresso in Italia di soggetti del cui passato e della cui condotta attuale nulla si sa.

Le norme del D.lgs. n. 286/1998 sono pienamente conformi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo come si evince dalla sentenza n. 57433 del 14.02.2019 con la quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato a chiare lettere che “la Convenzione non sancisce alcun diritto per uno straniero di entrare o risiedere sul territorio di uno Stato” sicchè i governi hanno non solo il potere ma soprattutto il dovere di impedire l’immigrazione irregolare con i mezzi ritenuti più efficaci sulla base di una insindacabile valutazione politica stante la legittimazione popolare ottenuta con l’esercizio del voto da parte dei cittadini titolari della sovranità nazionale a mente dell’art. 1, comma 2, della Costituzione.

Quando gli elettori hanno votato per il partito di cui Salvini è leader ben conoscevano la linea politica di forte contrasto all’immigrazione irregolare.

La suddetta linea era nota anche all’altro partito della coalizione di governo, a tutti i ministri del Gabinetto Conte e allo stesso Presidente del Consiglio che dovendo promuovere, dirigere, coordinare e sovraintendere all’intera attività di governo era pienamente a conoscenza delle decisioni adottate dal ministro Salvini sulla vicenda della nave Gregoretti peraltro ampiamente pubblicizzate dai mezzi di informazione.

Per queste ragioni, nel momento in cui le disposizioni diramate dal ministro dell’interno hanno comportato il superamento della soglia minima giuridicamente apprezzabile ai fini della durata della privazione della libertà necessaria per l’integrazione del delitto di sequestro di persona, il responsabile della politica generale del Governo ovvero il Presidente del Consiglio, aveva l’obbligo giuridico di intervenire per porre fine al fatto illecito avendo anche il potere di ordinare lo sbarco immediato dei migranti da una nave militare. Anche tutti i pubblici ufficiali della catena di comando dal Viminale fino a Catania che ben potevano sottrarsi all’esecuzione di ordini illeciti, avevano il dovere di impedire il fatto di reato così come gli stessi magistrati della città etnea.

L’art 40, comma 2, del codice penale a mente del quale non impedire un evento che si obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo è senz’altro conosciuto da chi ricopre incarichi di responsabilità.

Il senatore Salvini sarà processato non certo per essersi macchiato di un crimine odioso ma per le sue idee politiche e per la paura matta che di lui hanno gli avversari politici che cercano di farlo fuori per mezzo di inchieste giudiziarie.

Sul banco degli imputati, a Catania, siederanno anche tutti gli elettori della Lega mentre la difesa di Salvini sarà autorevolmente assunta dalle parole che la Corte Costituzionale ha utilizzato nella motivazione della sentenza n. 353 del 21.11.1997 in un giudizio in materia di espulsione di extracomunitari e che mi piace riportare testualmente: “le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione d’un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali”.

Senatore Salvini, grazie per quello che ha fatto e sia fiero dalle accuse che le vengono mosse! Da italiano le sono grato di aver difeso gli interessi del mio Paese.


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