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Decreto sicurezza: Terremoto sulla Criminalità o Solo Fumo Negli Occhi? Analisi Punto per Punto delle Nuove Misure Shock
Il Decreto Sicurezza è legge tra polemiche infuocate e speranze di cambiamento. Dallo stop ai “ladri di case” alle bodycam per agenti, fino alla stretta sulle rivolte: cosa cambierà davvero per la tua sicurezza? Analisi delle misure più discusse e il nodo cruciale dell’applicazione da parte della magistratura.

La “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è il cosiddetto “decreto sicurezza”, così combattutto dalla sinistra e sul quale però giaccioni speranze di un miglioramento della sicurezza urbana.
Cerchiamo di analizzarlo punto per punto, in una versione ovviamente semplificata, e di dare delle personali oservazioni circa la sua possibile efficiacia. Si poteva far si più? Forse, ma non senza una riforma profonda delle modalità operative del potere giudiziario e una profonda revisione delle norme sull’immigrazione, ma, comunque è un primo passo.
eidiamo cosa contiene la norma: .
Capo I: Contrasto al Terrorismo e Criminalità Organizzata, Beni Sequestrati
- Nuovi Reati di Terrorismo (Art. 1): Il decreto introduce modifiche al codice penale per punire più severamente la preparazione e la diffusione di istruzioni per atti di terrorismo. Viene creato il delitto di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo“, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di armi, esplosivi, sostanze nocive, o altre tecniche per compiere atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo. Inoltre, si punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la distribuzione o pubblicizzazione, anche telematica, di materiale con istruzioni sulla preparazione o uso di materie esplosive o tossiche per compiere delitti contro la personalità dello Stato. La Relazione Tecnica (RT) sottolinea che queste norme mirano a rendere punibili condotte propedeutiche ad attentati e sabotaggi, considerate socialmente allarmanti, nello stess tempo sarà ben necessario distinguere chi fa una lezione di chimica da chi insegna afare esplosivi, perché il confine fra le due attività è molto sottile.
- Stretta sugli Autonoleggi (Art. 2): Per prevenire non solo il terrorismo ma anche reati di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti, vengono estesi gli obblighi di comunicazione dei dati per il noleggio di autoveicoli. Le comunicazioni dovranno includere dati identificativi del veicolo (targa, telaio, passaggi di proprietà, subnoleggi). L’omissione di tali comunicazioni sarà punita con l’arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro. Il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno effettuerà raffronti automatici con le segnalazioni delle Forze di Polizia. L’obiettivo è perfezionare il sistema di prevenzione, considerando l’uso di veicoli in attacchi terroristici e per attività criminali. Inoltre, volendolo, sarà possibile prevenire o reprimere molti reati finanziari, perché si potranno distinguere i veri “Nullaenenti” da quelli solo nominali.
- Documentazione Antimafia e Imprese (Art. 3): Le verifiche antimafia vengono estese alle imprese aderenti ai “contratti di rete“, uno strumento di aggregazione aziendale sempre più diffuso per permettere la collaborazione fra diversi tipi d’aziende. La documentazione antimafia dovrà riferirsi a tutte le imprese partecipanti e all’eventuale organo comune. Viene introdotto anche l’art. 94.1 nel codice antimafia: il prefetto, pur sussistendo i presupposti per un’informativa interdittiva, potrà escludere alcuni divieti (come contrattare con la PA o ricevere erogazioni) per le imprese individuali se ciò comportasse la perdita dei mezzi di sostentamento per il titolare e la famiglia. Questa misura, che recepisce una sentenza della Corte Costituzionale, può essere accompagnata da misure di prevenzione collaborativa.
- Benefici per Superstiti di Vittime di Criminalità Organizzata (Art. 5): Si modificano le condizioni per la concessione dei benefici (speciale elargizione una tantum di 200.000 euro lordi e assegni vitalizi mensili di 2.268,48 euro lordi ), escludendo parenti o affini di soggetti coinvolti in attività criminali solo se non vi sia stata un’interruzione definitiva delle relazioni familiari e sociali con tali soggetti prima dell’evento luttuoso o se non vi siano attuali rapporti di concreta frequentazione. Questa modifica, in linea con una sentenza della Corte Costituzionale, comporta un onere stimato di circa 908.888 euro per il 2025, crescente fino a 1.235.549 euro annui dal 2028, coperto dal Fondo per esigenze indifferibili. La stima si basa sull’ipotesi che circa il 10% dei dinieghi passati (basati sulla parentela) verrebbe accolto con le nuove norme.
- Identità di Copertura per Collaboratori e Testimoni di Giustizia (Art. 6): Si rafforza la protezione per collaboratori e testimoni di giustizia. Potranno utilizzare documenti di copertura anche se sottoposti agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare. Il Servizio Centrale di Protezione potrà creare e utilizzare identità fiscali di copertura, anche societarie, per attività riservate, come la gestione “mascherata” dei domicili protetti e l’intestazione di utenze, al fine di garantire sicurezza e reinserimento sociale. L’autorizzazione sarà del Capo della Polizia. Verrà tenuto un registro riservato di tali operazioni.
- Gestione Beni Sequestrati e Confiscati (Art. 7): L’amministratore giudiziario dovrà fornire una relazione dettagliata sulle caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni sequestrati, evidenziando abusi e possibili impieghi. In caso di abusi insanabili, il giudice ordinerà la demolizione con il provvedimento di confisca; il bene non sarà acquisito dall’erario e l’area di sedime andrà al Comune. Per le aziende sequestrate, il Tribunale verificherà annualmente le prospettive di prosecuzione dell’attività; se non ci sono prospettive e patrimonio liquidabile, l’impresa verrà cancellata d’ufficio dal registro imprese, semplificando una serie di atti burocratici che altrimenti prenderebbero energie e tempo. Viene inoltre stabilito che, dopo la confisca definitiva, non possano lavorare nell’impresa confiscata parenti, coniugi, affini o conviventi del soggetto destinatario della confisca, o condannati per associazione mafiosa.
Capo II: Sicurezza Urbana, un Giro di Vite Contro Degrado e Reati Predatori
- Nuovo Reato di Occupazione Arbitraria di Domicilio (Art. 10): Viene introdotto l’art. 634-bis c.p., che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, o ne impedisce il rientro al legittimo proprietario/detentore. Stessa pena per chi si appropria dell’immobile con artifizi o raggiri, o lo cede a terzi. Prevista una causa di non punibilità per chi collabora e rilascia volontariamente l’immobile. Si introduce anche una procedura d’urgenza (art. 321-bis c.p.p.) per la reintegrazione nel possesso, che consente alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del PM, di ordinare il rilascio immediato e, se necessario, eseguirlo coattivamente, specialmente se l’immobile è l’unica abitazione del denunciante. Finalmente si fa qualcosa per i cosiddetti “ladri di case”, ora bisognerà vedere come questa normasarà applicata dalla magistratura, se, come sempre, con un’alzata di spalle, o se finalmente chi occupa illegalmente gli immobili verrà cacciato. Alla fine basta poco.
- ** Contrasto alle Truffe agli Anziani e Reati in Aree di Trasporto (Art. 11):** Viene introdotta una nuova aggravante comune (art. 61, n. 11-decies c.p.) per delitti non colposi contro vita, incolumità, libertà personale e patrimonio, se commessi all’interno o nelle adiacenze di stazioni ferroviarie/metropolitane o a bordo di mezzi di trasporto passeggeri. Particolare attenzione alle truffe (art. 640 c.p.): viene creata una specifica aggravante se la truffa è commessa approfittando della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età avanzata, con pena da 2 a 6 anni di reclusione e multa da 700 a 3.000 euro. Per questa truffa aggravata diventa possibile la custodia cautelare in carcere e si procede d’ufficio; è inoltre previsto l‘arresto obbligatorio in flagranza. Quindi la truffa diventa un vero e proprio reato, non la sua superficiale considerazione come avveniva sinora, almeno nei confrnti degli anziani.
- Daspo Urbano Esteso e Flagranza Differita (Art. 13): Il “Daspo urbano” (DACUR) viene esteso: il questore potrà vietare l’accesso alle aree interne delle infrastrutture di trasporto (ferrovie, aeroporti, porti, TPL) e relative pertinenze anche a soggetti denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) nei 5 anni precedenti per reati contro la persona o il patrimonio commessi in tali aree. Viene introdotta la possibilità dell’arresto in “flagranza differita” per il reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale (art. 583-quater c.p.) commesso durante manifestazioni in luogo pubblico. questa norma dovrebbe impedire l’accesso ai borseggiatori recidivi alle stazioni, metropolitane ed aree ad alta presenza di turisti. Vedremo se e come sarà applicata.
- Detenute Madri (Art. 15): Cambia il regime per le detenute incinte o madri di figli minori di un anno: il rinvio dell’esecuzione della pena, prima obbligatorio, diventa facoltativo. Se il rinvio non è concesso, la pena deve essere scontata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Il rinvio non è possibile se c’è un rischio eccezionale di commissione di ulteriori delitti. Vengono introdotte norme per l’applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di evasione o gravi problemi di ordine e sicurezza negli ICAM, con affidamento della prole ai servizi sociali. Questa norma dovrebbe dare un freno alle “Madri professionali” che sfornano figli solo per poter continuare a delinquere, sempre nel settore dei piccoli furti e borseggio. Tutti reati che incrementano l’insicurezza. In casi di plurime recidive il giudice potrà mantenere la madre in carcere.
- Norme sulla Canapa (Art. 18): Stretta sulla commercializzazione della canapa e dei suoi derivati. Vengono vietate importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, vendita e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.), anche semilavorate, essiccate o triturate, inclusi estratti, resine e olii. A queste attività si applicheranno le sanzioni del testo unico sugli stupefacenti. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge, nel rispetto dei limiti di THC stabiliti per gli alimenti. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri effettuerà i controlli. La RT sottolinea che la legge n. 242/2016 consentiva solo la coltivazione per finalità tassative, e che la commercializzazione dei derivati (infiorescenze e resina) restava soggetta al DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), citando orientamenti della Cassazione. (Pagg. 40-42)
Capo III: Maggiori Tutele per il Personale delle Forze dell’Ordine e Armate
- Aggravanti per Violenza e Lesioni a Pubblici Ufficiali (Artt. 19-20): Vengono introdotte aggravanti specifiche se i reati di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (art. 336 c.p.) e “resistenza a un pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.) sono commessi contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. La pena base (reclusione da 6 mesi a 5 anni) può essere aumentata fino alla metà, e questo può portare la pena massima teorica a 7,5 anni. Un’ulteriore aggravante (art. 339 c.p.) è prevista se tali reati, o la “violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario” (art. 338 c.p.), sono commessi per impedire la realizzazione di infrastrutture strategiche (energia, trasporti, telecomunicazioni). Viene modificato l’art. 583-quater c.p. (lesioni personali a un pubblico ufficiale) per includere specificamente lesioni (anche lievi o lievissime) a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Quindi i blocchi per impedire la realizzazione di gallerie etc, violenti, non saranno più possibli.
- Bodycam per le Forze di Polizia (Art. 21): Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) potranno essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili (“bodycam”) per servizi di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario. Previsto anche l’uso di videosorveglianza (fissa o portatile) nei luoghi di trattenimento di persone. Stanziati fondi significativi: 4.956.804 euro per il 2025, 7.929.754 euro per il 2026 e 10.602.656 euro per il 2027, ripartiti tra le diverse forze. La copertura avviene tramite riduzione del fondo speciale in conto capitale. La Ragioneria stima l’acquisto di circa 6.000 bodycam per la Polizia di Stato, oltre a sistemi di videosorveglianza per Questure e Commissariati; per i Carabinieri, 2.160 bodycam e sistemi di gestione; per la Guardia di Finanza 418 bodycam e 187 dispositivi di videosorveglianza; per la Polizia Penitenziaria 250 bodycam. il numero appare però insufficiente rispetto al numero di agenti in servizio, ma può sempre essere incrementato.
- Tutela Legale Potenziata per il Personale in Servizio (Artt. 22-23): A decorrere dal 2025, gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, i vigili del fuoco (Art. 22) e il personale delle Forze Armate (Art. 23), indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, potranno ricevere un anticipo per spese legali fino a 10.000 euro per fase processuale se si avvalgono di un legale di fiducia. Il beneficio si estende ai familiari superstiti in caso di decesso. Cruciale la novità: non si procederà a rivalsa delle somme anticipate in caso di archiviazione, proscioglimento o assoluzione (anche non con formula piena), salvo responsabilità per grave negligenza accertata in sede disciplinare. Stanziati 860.000 euro annui dal 2025 per le Forze di Polizia e Vigili del Fuoco e 120.000 euro annui dal 2025 per le Forze Armate, con coperture da fondi speciali e per interventi strutturali.
- Sicurezza Carceraria: Nuovo Reato di Rivolta (Art. 26): Viene introdotta un’aggravante al reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.) se il fatto è commesso in un istituto penitenziario o tramite comunicazioni a detenuti. Viene creato il nuovo reato di “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario” (art. 415-bis c.p.). Partecipare a una rivolta con atti di violenza, minaccia o resistenza (anche passiva, se ostacola la gestione dell’ordine) commessi da tre o più persone è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Pene più severe (reclusione da 2 a 8 anni) per chi promuove, organizza o dirige la rivolta. Ulteriori aggravanti sono previste per l’uso di armi o se dalla rivolta derivano lesioni o morte.
- Sicurezza nei Centri per Migranti e Semplificazioni (Art. 27): Si introduce un nuovo reato (novellando l’art. 14 del T.U. Immigrazione) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la partecipazione a rivolte all’interno dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) o hotspot, con modalità simili a quelle previste per le rivolte carcerarie (atti di violenza, minaccia, resistenza da parte di tre o più persone). Pene aggravate per promotori/organizzatori e per uso di armi o se derivano lesioni/morte. Inoltre, le procedure semplificate e derogatorie (ad eccezione della legge penale e antimafia) già previste per la realizzazione dei CPR vengono estese fino al 31 dicembre 2025 anche alla localizzazione, ampliamento e ripristino dei centri esistenti. (Pagg. 59-61)
Capo IV: Sostegno alle Vittime dell’Usura
- “Tutor” per le Vittime di Usura (Art. 33): Per garantire un efficace rilancio economico e reinserimento nel circuito legale, le vittime di usura che ricevono mutui agevolati (ai sensi dell’art. 14, L. 108/1996) si avvarranno di un esperto (revisore legale, commercialista, avvocato, o altro professionista competente) iscritto in un nuovo albo tenuto dal Commissario Antiracket e Antiusura. L’incarico, conferito dal prefetto, dura 5 anni (rinnovabile una volta). Le somme del mutuo entrano in un patrimonio separato, finalizzato esclusivamente al rilancio dell’attività. L’esperto fornirà consulenza, supporto nella gestione del mutuo e nella ripresa dell’attività, e rendiconterà periodicamente. Il compenso dell’esperto graverà sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime (L. 4/2018) e non sull’importo del mutuo, ipotizzato circa il 10% del mutuo distribuito in cinque anni. L’obiettivo è contrastare l’elevata morosità nella restituzione dei mutui.
Capo V: Ordinamento Penitenziario e Lavoro dei Detenuti
- Lavoro dei Detenuti e Apprendistato (Artt. 34, 35, 36): L’articolo 34 inserisce i nuovi reati di istigazione alla disobbedienza alle leggi e rivolta in istituto penitenziario nel catalogo dei reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata. Stabilisce anche un termine di 60 giorni per l’amministrazione penitenziaria per rispondere alle proposte di convenzioni per il lavoro dei detenuti. L’articolo 35 estende gli sgravi contributivi previsti per le aziende che impiegano detenuti all’interno degli istituti anche a quelle che impiegano persone ammesse al lavoro all’esterno. L’onere aggiuntivo stimato è di circa 1,56 milioni di euro annui, coperto da risorse esistenti sul cap. 1765 del Ministero della Giustizia. L’articolo 36 estende la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche i condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Gli oneri sono valutati in 0,6 milioni per il 2025, crescenti fino a 2,4 milioni annui dal 2033, coperti da maggiori entrate e riduzioni di spesa della L. 193/2000.
Il problema diventa l’applicazione, la palla passa alla magistratura
Le opposizioni hanno parlato di “Una stretta ai diritti dei cittadini”. Se per diritti si intende la possibilità di rubare, truffare, occupare case, assaltare le forze dell’ordine, si, questa norma è limitante la libertà, quella dei criminali. Se funzionerà dovrebbe migliorare notevolmente la sicurezza dei cittadini, soprattutto quelli più deboli, perché toglierà dalla libera circolazione quel piccolo gruppo di criminali altamente recidivi (borseggiatori, ladruncoli, piccoli spacciatori e rapinatori) che vengono a diffondere il senso di sicurezza in grandi e medie città.
Altre norme, pur utili, sembrano ancora non completamente sufficienti. La chiarificazione sulla canapa era necessaria, ma forse non è ancora sufficiente, mentre le bodycam, misura necessaria, sembrano un po’ ttroppo poche, rispetto al peersonale in servizio. Necessaria l’introduzione dei reati come la rivolta carceraria, dopo i recenti eventi in varie carceri italiani. le maggiori tutele legali alle FFOO sono interessanti, ma bisognerà vederne l’applicazione in pratica.
Alla fine però tutto dipenderà da come queste norme saranno applicate, da come la magistratura inquirente vedrà il decreto. E, come sempre in italia, questa è l’incertezza maggiore.
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