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CONTRADA, LA CASSAZIONE E STRASBURGO: UN DISASTRO

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Dal punto di vista giuridico, la vicenda di Bruno Contrada si presta ad alcuni rilievi capaci di far vedere come, a forza di voler essere sempre più sottili e acuti, si finisca col rischiare omeriche cattive figure.
Al termine di annose e alterne vicende giudiziarie, cominciate nel 1992, il super poliziotto fu condannato a dieci anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Un reato che difficilmente troverete nel codice penale. Esso rappresenta infatti un’interpretazione giurisprudenziale dell’art.416 bis del Codice Penale (a sua volta già una precisazione dell’art.416 C.p., “Associazione per delinquere”), in base alla quale qualcuno può essere condannato come un mafioso anche se sostanzialmente non lo è, nel senso che non partecipa all’associazione ma in qualche modo (e Dio sa quanto siano pericolosi, in diritto, gli “in qualche modo”) la favorisce.
Sulla base di una interpretazione estensiva di una norma di diritto penale (notoriamente ritenuta inapplicabile in dottrina) dell’art.416bis, già oltre vent’anni fa cominciarono a fioccare le prime pesanti condanne. Queste a volte furono irrogate sulla base di semplici accuse di pentiti, usando il principio dei riscontri incrociati: lo dice Tizio, e lo conferma anche Caio, come se ambedue non potessero essere dei bugiardi. Comunque, dato che il “concorso esterno” risultava difficilmente identificabile e dava dunque adito a decisioni contrastanti e a incertezze giurisprudenziali, già un paio d’anni dopo l’inizio della vicenda di Contrada, intervennero in materia le Sezioni Unite (2003), confermando la validità della forma di reato e indicandone gli elementi costitutivi.
In diritto, per il reato, ci si pone infatti il problema di quali debbano essere i necessari “elementi costituenti il fatto”: il “Tatbestand”, come si dice più chiaramente in tedesco. Nel furto, ad esempio, la sottrazione della cosa mobile altrui. Nel caso del “concorso esterno”, nel 2003 questi elementi sono stati così riassunti dalla Cassazione (secondo Wikipedia): “occasionalità e autonomia del contributo prestato; funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi; efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell’associazione; sussistenza, in capo al soggetto agente, del dolo generico, consistente nella consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti”. Non è chi non veda quanto elastiche siano queste pretese determinazioni, e non stupisce che la Cassazione, ancora a Sezioni Unite ci sia tornata sopra altre due volte, confermando così indirettamente quanto fumoso rimanesse il quadro.
Ora la Corte di Strasburgo è intervenuta per affermare che Contrada, in base a quel reato, non poteva essere condannato. Infatti esso non era previsto dalla legge al momento della commissione del reato: di questo “concorso” si cominciò a parlare dopo. E secondo un principio nato nel Settecento (in latino “nullum crimen sine lege”) ma oggi presente in tutte le legislazioni dei Paesi civili (nel nostro Codice Penale, è l’art.1, nientemeno): “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Né i magistrati avrebbero potuto dire che essi condannavano in base ad una norma esistente, il 416bis: l’interpretazione estensiva delle norme penali è vietata, come si vede nello stesso l’art.1 che usa l’avverbio “espressamente” e non certo l’avverbio “implicitamente”.
Per tutti questi motivi, la Corte Europea ha stabilito che Contrada, al momento della eventuale commissione del fatto, non potendo sapere se quell’atto poteva costituire reato, non poteva neppure essere condannato. Fin qui, pare tutto logico. Ma c’è una conseguenza ulteriore.
Se per la precisazione del Tatbestand del reato di “concorso esterno” in associazione mafiosa, si stabilisce un prima e un dopo (per Strasburgo, il 2003), e se dunque prima di quella data non esisteva, anche qui si applica l’art.1, il quale parla di reato preveduto dalla legge, e non dalla giurisprudenza, come reato. E questo è un punto fondamentale, perché le implicazioni sono impressionanti.
Se c’è un prima e un dopo il 2003, e se il dopo prevede un nuovo reato che prima non c’era, ne risulta che questo nuovo reato non è stato posto in essere dal Potere Legislativo, l’unico autorizzato a crearlo, ma dalla Giurisprudenza. E questa, per una separazione dei poteri che era già chiara a Locke ed altri, fino al più famoso Montesquieu, è chiamata ad applicare le leggi, non a crearle.
La Corte Europea dunque non ha dichiarato illegittima la condanna di Bruno Contrada, ma tutte le condanne per concorso esterno in associazione mafiosa. E illegittime sono anche le tre statuizioni della nostra Corte Suprema a Sezioni Unite, su una materia che non le competeva. Il che corrisponde ad una medaglia d’oro al demerito giuridico per il Paese che si autodefinisce “culla del diritto”. Una culla vuota.
Gianni Pardo, [email protected]
15 aprile 2015


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