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“C’era una volta il mercato europeo”: gli stratagemmi attraverso i quali l’UE si/ci pone fuori dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (di Dario Ciccarelli)

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Il 15 aprile 1994 a Marrakech venne sottoscritto il Trattato istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. In quel momento il mercato europeo – e, insieme ad esso, le norme che lo disciplinavano, gli organi amministrativi e i giudici che ne controllavano il funzionamento – cessava di esistere, spazzato via dal mercato globale, dotato di propri schemi, di proprie norme, di propri organi, di propri giudici. Finora del conflitto tra la realtà del mercato mondiale e il sogno del mercato/stato europeo (per gli europeisti la differenza tra stato e mercato poco importa: quel che conta è che sia l’elite della tecnofinanza a stabilire valori, credenze, miti, norme, parametri, obiettivi politici, economici e sociali), tra diritto internazionale e sistema UE si sono occupati in pochi.

Nessuno però (per l’unica eccezione, si consenta rinviare a “Il Bandolo dell’Euromatassa. E’ stata l’Organizzazione Mondiale del Commercio ad annientare l’Unione Europea”, Dario Ciccarelli, ed. Il Giglio, 2014) ha posto in evidenza la relazione di dualismo assoluto che sussiste tra i due scenari.

Il mercato, come sa chiunque possieda il corredo di base delle conoscenze di economia, o è globale oppure è regionale; ne consegue che o esiste l’Organizzazione Mondiale del Commercio (Organizzazione Inter-nazionale, fondata sul diritto inter-nazionale e sulle Nazioni) oppure esiste l’Unione Europea.

Se si vuole, come appare ragionevole, classificare l’Unione Europea nel “genere” degli accordi commerciali regionali (come il Nafta e il Mercosur), certamente non si può dubitare del fatto che il sistema inter-nazionale multilaterale prevale su di essi e che, negli uni come nell’altro, sono le nazioni i soggetti giuridici e politici di riferimento. Non risulta, peraltro, che ai sogni (uno Stato Mercosur, uno Stato Nafta o uno Stato europeo) possa accordarsi il rango di fonte giuridica.

Tra la prospettiva europeista e quella mondiale non può peraltro avere alcun dubbio un Paese come l’Italia, i cui Padri costituenti furono molto precisi sul punto:

La questione sollevata dall’onorevole Bastianetto, perché si accenni all’unità europea, non è stata esaminata dalla Commissione. Però, raccogliendo alcune impressioni, ho compreso che non potrebbe avere l’unanimità dei voti. L’aspirazione all’unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno posto in luce che l’Europa è per noi una seconda patria. E’ parso, però, che anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare oltre i confini d’Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti, come l’America, che desiderano di partecipare all’organizzazione internazionale. Credo che, se noi vogliamo raggiungere la concordia, possiamo fermarci al testo della Commissione, che, mentre non esclude la formazione di più stretti rapporti nell’ambito europeo, non ne fa un limite ed apre le vie ad organizzare la pace e la giustizia fra tutti i popoli” (Discussione sulla stesura dell’art. 11 Cost; Intervento dell’on. Meuccio Ruini, seduta plenaria dell’Assemblea Costituente, sessione pomeridiana del 24 marzo 1947).

E’ appena il caso di aggiungere che in base all’art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma – sottoscritta da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all’art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali …” (Sentenza n. 183 del 1973 con la quale la Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità del Trattato istitutivo della CEE).

 

Forse del conflitto UE-OMC sarebbe utile che si occupassero a fondo gli economisti: forse in tal caso la luce della verità potrebbe finalmente entrare nella sempre più tetra caverna delle finzioni europeiste.  

Del conflitto UE-OMC qualche autorevole giurista, in verità, si è occupato, soffermandosi tuttavia solo su specifici aspetti della questione. Al gentile lettore ne riferiamo. Vediamo ad esempio cosa scriveva, già nel 1973, il prof. Antonio Tizzano, docente di diritto internazionale, dal 2009 presidente della prima sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee:

‹‹… almeno parte della nostra dottrina si è da qualche tempo posta in termini più concreti e quindi più produttivi, abbandonando finalmente la pretesa .. di poter tutto semplicisticamente risolvere deducendo dalle solite generiche considerazioni sulla cd. sopranazionalità e quindi sulle finalità e le caratteristiche del processo d’integrazione comunitaria … [I fautori della ‘primauté’ del diritto comunitario] .. peccando ancora una volta di … troppo amore comunitario, essi sono sembrati unicamente ispirati dall’ansia di ‘privilegiare’ a tutti i costi i trattati europei, per farne una sorta di supertrattati, di valore inusitato e di forza irresistibile, in nome non tanto di rigorose valutazioni scientifiche o di indiscutibili dati normativi, quanto di apodittiche proclamazioni di ‘novità’, ‘diversità’, ecc. direttamente connesse alla dichiarata superiorità e assolutezza dei fini politici ultimi perseguiti …›› (Antonio Tizzano, “Pretesa diversità di effetti del G.A.T.T. e dei Trattati comunitari nell’ordinamento italiano”, in “Il Foro Italiano”, 1973).

E vediamo poi cosa ha scritto il prof. Giuseppe Tesauro, fino a poche settimane fa presidente della Corte costituzionale:

‹‹Né mi sembra possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che le norme internazionali vincolanti per la Comunità e gli Stati membri, pertanto parte integrante del complessivo sistema giuridico comunitario, costituiscano un parametro della legittimità e della congruità delle norme rispetto alle quali hanno la prevalenza. Francamente, non riesco a sottoscrivere soluzioni di tipo diverso, in particolare non riesco ad immaginare come una norma degli accordi OMC o già del GATT, che sia vincolante per la Comunità e per gli Stati membri e per ciò stesso parte integrante del sistema comunitario, possa non determinare l’invalidità di un atto comunitario configgente o di una normativa nazionale altrettanto configgente, a meno che non se ne voglia ridurre il rango ad un livello inferiore, ciò che è sicuramente inammissibile sotto il profilo già della teoria generale del diritto internazionale. La giurisprudenza della Corte [di Giustizia delle Comunità Europee ndr] relativa al GATT 1947 è tuttavia decisamente diversa, per non dire di segno opposto … Indubbiamente si tratta di una giurisprudenza che .. pone notevoli problemi e rischia di condurre a risultati criticabili e comunque contraddittori … [L]a Corte ha dunque sottoscritto la posizione della Commissione, secondo cui gli Stati membri non possono invocare la loro interpretazione degli obblighi GATT e decidere se rispettarli o meno; e neppure possono invocare la loro interpretazione per far valere l’invalidità di una posizione comunitaria di diritto derivato … Questa soluzione … io non riesco a sottoscrivere … Ritengo invero inaccettabile, questo sì, l’idea che l’idoneità delle norme OMC, e già del GATT, a fungere da parametro della legittimità della norma comunitaria nazionale configgente sia condizionata all’effetto diretto della norma stessa, così come la Corte di Giustizia ha fino ad oggi affermato›› (Tesauro G., “I rapporti tra la Comunità europea e l’OMC”, 5-7 giugno 1997).

Infine Giorgio Sacerdoti, già ordinario di Diritto internazionale presso l’Università Bocconi, dal 2001 al 2009 membro dell’Organo di Appello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio:

‹‹Le autorità negoziali dell’Unione Europea … si sono espresse peraltro nel senso di non volere attribuire carattere self-executing o comunque efficacia interna diretta agli Accordi dell’Uruguay Round … Si tratta di una scelta criticabile, in quanto in contrasto con lo scopo e il risultato del negoziato ›› . ‹‹L’esclusione della diretta applicabilità … ci sembra di dubbia validità in presenza di norme obiettivamente self-executing›› (Giorgio Sacerdoti, “Profili istituzionali dell’OMC e principi base degli Accordi di settore”, 5-7 giugno 1997).

 

Come è riuscita, si starà chiedendo probabilmente il lettore, l’Unione Europea, dal 1994, da quando cioè fu sottoscritto il Trattato istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, a celare a tanti il conflitto, frontale, tra sé e il sistema giuridico internazionale che regola il mercato mondiale?

Un modo soltanto, assai audace, era disponibile e quello è stato seguito: nascondere la verità: ‹‹Gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie›› (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-377/02).

Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Agenzia delle Entrate, giornalisti, Università, studiosi: nessuno pensi di occuparsi del mondo e delle norme internazionali – questo, in sostanza, affermano da vent’anni gli organi UE, così ergendosi ad organizzatissimo gruppo “no global” in colletto bianco – perché le uniche norme che contano sono quelle degli organi UE. E’ con questa apodittica ed “inaccettabile” (Tesauro) asserzione, evidentemente accompagnata da un arsenale ideologico e mediatico senza precedenti, che l’Unione Europea prova, finora con successo, a collocare, agli occhi degli italiani, dei tedeschi e dei greci, l’UE fuori dal diritto internazionale, fuori dal mondo, “sopra” l’Organizzazione Mondiale del Commercio, “sopra” ogni altra cosa.

A dire degli organi dell’Unione Europea, dunque, norme e sentenze che disciplinano il mercato globale non avrebbero alcuna rilevanza sul territorio italiano, tedesco, francese, spagnolo, greco. ‹‹Gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie›› (C-377/02): è con tale formula che l’Unione Europa tenta di sviare l’attenzione di tutti dal dualismo che sussiste tra il sistema dell’Unione Europea e il sistema dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, il primo emanazione delle Direzioni Generali degli uffici di Bruxelles, il secondo espressione plurale della ricchezza delle esperienze, delle tradizioni, del dinamismo, della ragionevolezza e degli interessi delle comunità (società, consumatori, imprese, artigiani, avvocati, ingegneri, storici, ambientalisti, politici, etc.) nazionali dei cinque continenti, tutte insieme armoniosamente avvolte nella rete del cumpetere globale e dello ius gentium (diritto inter-nazionale).

Dagli OGM agli aiuti di Stato, dalla protezione dell’industria domestica dal “made in”, dalle imprese di Stato alla morale pubblica, dall’ambiente all’agricoltura: il sistema dell’Organizzazione Mondiale del Commercio è chiaro ed efficacissimo, per tutti ad esclusione dei popoli sottoposti a quella attrezzatissima macchina di disinformazione denominata “europeismo”.

Una macchina propagandistica, quest’ultima, così drammaticamente abile da indurre alcuni popoli a pensare di potere e dovere restare fuori dal mondo pur di tenere in vita un’organizzazione amministrativa (UE), che, a guardar bene, invece, semplicemente, si è estinta perché era stata costituita per regolare uno scenario (mercato europeo) che dal 15 aprile 1994 non c’è più. Davanti a tali popoli, sistematicamente disinformati, e davanti ai loro apparati statali, l’UE altezzosamente si atteggia a fonte giuridica suprema (superiorem non recognoscens).

Ma negli oltre settanta casi di contenzioso azionati a Ginevra contro l’Unione Europea dagli Stati Membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Canada, Perù, USA, Venezuela, Cile, Guatemala, Honduras, Messico, Brasile, Nuova Zelanda, Corea, India, Giappone, Norvegia, Argentina, etc.) l’Unione Europea ha dovuto umilmente fornire giustificazioni, spesso raccogliendo condanne. E’ così che, nei Tribunali come nelle Università, nelle aule parlamentari come nella Pubblica Amministrazione, sui giornali come nelle famiglie, in Italia, in Grecia, in Germania, in Francia tutto sembra ruotare intorno alla terra-UE, mentre nel resto del mondo è ormai chiaro che, con la rivoluzione copernicana di Marrakech, il nuovo centro del sistema è l’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel suo rapportarsi al diritto internazionale (“diritto delle genti”), intorno alla quale ruotano tutte le comunità nazionali. “Fino a un ventennio fa, si poteva a ragione notare l’inadeguatezza del diritto relative alle organizzazioni internazionali .. Ma .. nell’ultimo quarto di secolo l’ordine giuridico globale ha fatto passi da gigante, per cui il diritto gioca in esso un ruolo determinante … Al centro del sistema vi è l’OMC. Attraverso il commercio, questo finisce per regolare – o, meglio, finisce per prestare la sua forza regolatoria – ad autorità diverse, per l’applicazione di regole che riguardano i settori più disparati, dall’ambiente all’agricoltura, alla fauna, alla salute, alla sicurezza alimentare” (Sabino Cassese, oggi giudice costituzionale, “Oltre lo Stato”, 2006).

Nonostante il differente orientamento della giurisprudenza comunitaria, i protocolli di cui all’accordo GATT, grazie alle leggi di ratifica ed esecuzione, attribuiscono ai singoli diritti pienamente tutelabili dinanzi alla giurisdizione nazionale” (Tribunale di Napoli, 12 novembre 1984, Soc. Montedison C. Min. fin.).

‹‹L’art. 11 dell’accordo GATT sulle tariffe doganali, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e reso esecutivo con l. 5 aprile 1950, n. 295, il quale prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti percepiti all’importazione od in occasione dell’importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all’accordo medesimo (per l’Italia, la lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, posto in vigore con la citata l. n. 295 del 1950); pertanto, i diritti per servizi amministrativi, istituiti con la l. 15 giugno 1950, n. 330, devono ritenersi legittimamente riscossi con riferimenti a merci non comprese in dette liste originarie …›› (Cass. Civ., 07/11/1985, n. 5412).

‹‹Nel sistema dell’accordo Gatt (reso esecutivo con l. 5 aprile 1950, n. 295) non esiste un divieto generalizzato di introduzione di nuovi tributi all’importazione ma è previsto il divieto di aggravamento dei diritti doganali, e degli altri diritti od imposte percepite all’importazione o in occasione di essa, con riguardo alle sole merci incluse nelle liste allegate all’accordo medesimo, e cioè, per l’Italia, nella lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; ne consegue che, sulle altre merci, pur provenienti dall’area Gatt, legittimamente vengono riscossi i diritti per servizi amministrativi …›› (Cass. civ., n. 6368 del 16/12/1985).

 

Un passaggio cruciale fu quello della firma del Trattato che, il 15 aprile 1994, istituì l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Chi firmò a Marrakech per il popolo italiano? L’incombenza presentava tutti i presupposti perchè si addivenisse definitivamente ad un chiarimento e ad una presa di coscienza su quello che l’intero sistema comunitario avrebbe potuto essere, e non più essere, nel nuovo scenario globale dominato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, dal diritto inter-nazionale, dalle Nazioni. Si ebbe l’occasione del necessario e definitivo chiarimento ma essa non fu colta: il problema fu posto invece a voce molto molto bassa e, per eluderlo, si adottò un compromesso (meglio, potrebbe dirsi, un ”pastrocchio”), che da vent’anni arreca danni a tutti. Se si fosse guardato ai contenuti degli Accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio ci si sarebbe presto accorti che il nuovo Trattato non poteva oggettivamente ammettere alcun ruolo per quella strana creatura, pur così amata da alcuni, denominata Comunità Europea. E ci si sarebbe accorti che la Comunità Europea, non essendo uno Stato, semplicemente non presentava i requisiti soggettivi giuridici e sostanziali nè per essere Membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nè, di lì in avanti, per intervenire ancora nella vita del mercato globale. A Marrakech i governi degli Stati firmarono autonomamente, così come il diritto voleva. Fu però inopinatamente consentito di firmare anche alla Commissione Europea (non si capisce chi e cosa rappresentasse tale firma). Da vent’anni chi rappresenta i popolo italiano presso le Organizzazioni Internazionali? Dalle assemblee di condominio alle associazioni, dalle società per azioni alle Organizzazioni internazionali, il principio della responsabilità è così chiaro che mai richiede approfondimenti particolari: eppure il mito europeista sembra averlo declassato a questione irrilevante.

In quanto “Membro” dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (art. VII del Trattato) l’Italia versa ogni anno oltre sette milioni di euro al bilancio dell’OMC: l’Unione Europea, dal canto suo, non è mai stata richiesta di alcun contributo.

Ai fini dell’accesso della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio, dunque, a votare fu, come sempre, l’Italia: l’Italia aveva il pieno diritto di porre il proprio veto contro l’accesso della Cina all’OMC. Analogamente, l’Italia ha il diritto di introdurre, avvalendosi dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia, misure di difesa contro i prodotti cinesi (in caso di “ serio danno all’industria domestica produttrice di prodotti simili”, art. 2). Come Membro OMC, l’Italia ha pure il pieno diritto di introdurre dazi, di tutelare il made in Italy (art. IX Gatt) e tutelare i propri consumatori contro le importazioni di prodotti potenzialmente tossici (Accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie). Se un Membro OMC rinuncia ad avvalersi delle proprie prerogative questo Membro gioca, di fatto, una partita “a perdere”. E’ esattamente quello che l’Italia sta facendo, da vent’anni, convinta com’è che il trattato debole (quello UE) prevale sul trattato forte (OMC).

‹‹… ‹‹Normalmente – ha precisato il Ministro Zaia – alle sessioni ministeriali è il negoziatore comunitario che esprime il voto a nome dell’Unione Europea. Ma occorre ricordare – ha precisato il Ministro – che l’Italia e gli altri Stati membri dell’UE sono tutti a pieno titolo Membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio per la quale in particolare l’Italia partecipa al finanziamento con una quota annua di 7,5 milioni di euro. L’Italia, pertanto, è uno dei 152 Membri del WTO ed ha diritto al voto. Vista la delicatezza del negoziato in corso e la rilevanza degli interessi in gioco, nessuno potrebbe sorprendersi se l’Italia decidesse di esprimere il proprio diritto di voto per negare il consenso ad un eventuale compromesso che non tenesse conto delle richieste italiane. Queste mie riflessioni sulla questione agricola italiana al WTO devono essere considerate con la massima attenzione in quanto se necessario occorrerà utilizzare lo strumento del voto diretto›› (‹‹WTO, Zaia: l’Italia non è disposta ad alcun compromesso sui prodotti agricoli››. Comunicato del Ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali; 10/7/2008)

 

Lo Stato Italiano ratificò il Trattato istitutivo dell’OMC con legge dello Stato (legge n. 747 del 29 dicembre 1994).

Non è più tempo per i compromessi: la verità è che la legge n. 747/1994 abrogò la legge italiana di ratifica del trattato comunitario di Roma e pose fine all’esperienza comunitaria. Visto che i costituzionalisti tacciono, nonostante la chiarezza del dettato dei Costituenti, forse tocca agli economisti italiani urlare la Verità.

 

Dario Ciccarelli

Ex membro della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio.

http://www.dariociccarelli.org/

[email protected]

(le opinioni e le tesi esposte esprimono posizioni personali dell’autore)


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