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Attualità

Caso De Falco: autogol a 5 stelle (un altro!) di Davide Amerio.

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Il M5S, questa volta per mano dei provibiri, avendo “finalmente” abbandonata la pessima abitudine di espellere le persone con papelli a modo di “grida” manzoniane sul vecchio Blog di Grillo, espelle 4 deputati dal movimento, tanto per iniziare bene il nuovo anno.

Mi preme fare considerazioni riguardo la posizione dell’ex comandante De Falco, tanto accolto da amorevoli abbracci, e festosi riconoscimenti, quanto facilmente scaricato in nome, e per conto, del regolamento pentastellato.

Quando si imbarcano personaggi così mediaticamente esposti, occorrerebbe maggior cautela. In primo luogo per accertarsi se c’è effettiva, e duratura, condivisione di vedute; in secondo, “scaricare” gli stessi personaggi con tanta facilità, denota una certa superficialità, o incapacità di valutare situazioni e persone.

Di certo sono già pronte le trombe squillanti dei difensori del regolamento del movimento; nulla da eccepire, per quanto concerne il rispetto delle regole sottoscritte. Diversa la questione se quelle stesse regole sono frutto di un parto elaborato, di un percorso ragionato, di una consapevolezza maturata con l’esperienza.

Faccio un esempio su tutti: sostengo, e da molto tempo, che la regola dei due mandati, così come concepita, e scritta, è stata una stupidaggine logica, e una leggerezza politica (con buona pace delle ricette della comunicazione by Casaleggio). Il difetto era facilmente individuabile: non era chiaro, nemmeno a chi aveva steso il testo, se i due mandati fossero da intendersi per il periodo totale complessivo di dieci anni, oppure in modo strettamente cardinale, indipendentemente dalla durata della legislatura.

Il fatto comportava, e comporta ancora, una differenza sostanziale, e un rischio che è stato evitato grazie alla caduta di consensi di Renzi e Berlusconi. Tradotto in termini di dinamica politica: se Renzi e Berlusconi avessero dato luogo, dopo le ultime elezioni, ad una maggioranza parlamentare e, dopo 6/9 mesi, avessero fato finta di litigare, per tornare nuovamente al voto, con le regole in corso per molti dei parlamentari dei Cinque Stelle (tutti quelli hanno maturato un po’ di esperienza nel quinquennio precedente) sarebbe scattato il secondo mandato, buttandoli fuori dal Parlamento.  Roba da chiodi!

Ma torniamo al nostro De Falco. Ripropongo qui una piccola ricerca che feci al tempo in cui il nostro fu accusato di non aver votato come comadava il movimento e pubblicata tra le mie note su FB:

“[…] leggo che la maggioranza è andata sotto in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici al Senato. FI ha presentato un emendamento all’art. 25 (su Ischia) e De Falco ha votato a favore e Nugnes si è astenuta. Ora partiranno le accuse e il rimando ai provibiri del M5S per la valutazione del comportamento dei due pentastellati che non hanno sostenuto il governo.

Il fatto mi ha incuriosito, anche perché non mi piace essere preso in giro, e questi casi di differente valutazione (il condono c’è o non c’è?) mi insospettiscono. Allora ho fatto una ricerca e vi sottopongo il risultato, in sintesi:

1. La questione riguarda la legge di riferimento da considerare per la presa in carico delle istanze di condono relative ai danneggiamenti del terremoto del 2007 e mette in gioco tre articoli di legge succedutisi negli anni.
2. La Gazzetta Ufficiale ( DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 ) recita: (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/28/18G00137/sg)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17,  comma  1,  definiscono  le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e   del decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n.  326,  pendenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sul Blog delle stelle il 31 ottobre 2018 appare un breve articolo (https://www.ilblogdellestelle.it/2018/10/operazione_verita_su_ischia_non_ce_nessun_condono.html) nel quale si afferma che “non esiste nessun condono per Ischia” e in cima alla pagina viene mostrata una foto con il testo dell’art. 25:

(https://www.ilblogdellestelle.it/2018/10/operazione_verita_su_ischia_non_ce_nessun_condono.html)

Se leggete nel testo l’articolo è previsto un articolo 1-bis che richiama il decreto Legge del 2003 che contiene norme più restrittive per la valutazione delle istanze di condono, rispetto alla legge 47 del 1985 che è quella contestata dalle opposizioni, in quanto troppo “larga” in termini di concessione

3. In commissione lo scontro è stato sull’emendamento 25.12 che chiede di sopprimere la parte per cui alle istanze di condono si applichino le norme della legge 28 febbraio 1985 numero 47
(Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/11/13/dl-genova-governo-battuto-su-ischia-in-commissione-decisivi-de-falco-e-nugnes-del-m5s-di-maio-fatto-gravissimo/4762853/)
Su questo emendamento il governo è andato sotto, causa i voti di De Falco e l’astensione della Nugnes.

Se leggiamo però l’art. 25 del decreto discusso, presente sulla Gazzetta Ufficiale, scopriamo una questione, a dir poco, spiacevole:

Definizione delle procedure di condono

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17,  comma  1,  definiscono  le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e   del decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n.  326,  pendenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  la  definizione delle  istanze  di  cui  al  presente  articolo,  trovano   esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e  V  della  legge  28febbraio 1985, n. 47.

 2. I comuni di cui all’articolo  17,  comma  1,  provvedono,  anche mediante  l’indizione  di  apposite  conferenze   dei   servizi,   ad assicurare la conclusione  dei  procedimenti  volti  all’esame  dellepredette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Come si può evincere, il secondo paragrafo (da me evidenziato) non contempla quanto scritto sul sito del Blog delle Stelle, bensì prevede, come riferimento, la Legge 47 del 1985.

Conclusione: potrei aver sbagliato tutto io nell’interpretazione, oppure qualcuno nel M5S ha fatto un bel pasticcio! Un’altra manina? Caro Di Maio… che cavolo avete combinato?”.

Ancora a oggi, la questione non mi è chiara, e potrei essere io a non aver capito nulla.

Di Maio dove sei?

Davide Amerio, (Tgvallesusa.it)


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