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Attualità

Brogli nel voto estero: un lettore non è d’accordo (e noi gli diamo voce)

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Riceviamo una lettera di critica al nostro articolo sui brogli esteri da parte di un gentile lettore – di cui non citiamo il nome per rispetto della privacy – e la pubblichiamo per intero. All’accusa di “disinformazione evidente” questa è la nostra replica.

  1. Le operazioni descritte dal lettore sono relative allo spoglio delle buste e delle schede da parte di un normale seggio elettorale: nel nostro pezzo non abbiamo affatto evocato possibilità di brogli in fase di spoglio, bensì prima dello stesso
  2. La legge 459/2001 citata dal lettore è ben nota all’autore, i lettori più attenti avranno notato che un estratto figura tra le immagini a corredo dell’articolo
  3. Prima dello spoglio le schede possono essere manomesse facilmente: non lo sosteniamo solo noi ma anche parlamentari, esponenti della Commissione Elettorale di ogni partito (incluso il PD) e addirittura diplomatici come rivelato dal Fatto Quotidiano e come riportato nel pezzo precedente sui brogli. Non possiamo credere che questi addetti ai lavori facciano “disinformazione evidente”.
  4. I brogli nel voto estero sono già avvenuti in passsato, come documentato da denunce circostanziate e condanne penali. Se ci sono stati brogli evidentemente il sistema non è sicuro come il nostro lettore crede.
  5. Infine resta senza risposta la nostra domanda: per evitare ogni polemica e i brogli denunciati ad ogni elezione all’estero perché non viene adottato per le Politiche e i Referendum il sistema già in uso per le Europee, con regolari seggi elettorali nelle sedi consolari? 

La lettera del nostro gentile lettore è la dimostrazione di come ancora molti purtroppo non hanno ben compreso il meccanismo del voto estero, e di come questo si presti a facili brogli ed alterazioni.

Qui la lettera ricevuta oggi:

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Egregio Professore, pur aderendo alle Sue tesi in tema di economia, Vorrei che venga prestato attenzione sell’art. 14 della legge 459/2001 che disciplina il voto elettorale degli italiani all’estero. Peccato che una Rivista come “Scenari Economici” possa cadere in una disinformazione così evidente.Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un’unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell’elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l’espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata; 4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l’apertura delle buste esterne e l’inserimento nell’urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l’espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.


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